Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - CONTI SPECIALI

nota di credito IVA fallimento chiuso

  • Marco Fiameni

    Crema (CR)
    10/05/2017 21:21

    nota di credito IVA fallimento chiuso

    Buongiorno,
    mi permetto di disturbarVi per il seguente quesito: nel caso in cui un cliente abbia iscritto a bilancio un credito IVA nei confronti di un fallimento ormai chiuso, entro quale termine è possibile emettere la nota di credito IVA al fine di recuperare l'IVA che non è stata pagata?

    Grazie fin d'ora e cordiali saluti

    Marco Fiameni
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      01/06/2017 22:14

      RE: nota di credito IVA fallimento chiuso

      La questione è affrontata dalla Risoluzione 18/3/02 n. 89, che ci pare la inquadri correttamente, sostenendo che la facoltà di emettere la nota di credito "va coordinata con quella concernente l'esercizio del diritto alla detrazione portata dal citato articolo 19, secondo cui tale diritto può essere esercitato 'al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo' ".

      E poiché "nel caso di fallimento del debitore la facoltà di eseguire la variazione in diminuzione sorge da quando è reso esecutivo il piano di riparto dell'attivo, ovvero dalla data di chiusura della procedura fallimentare in assenza di un piano di riparto … Da tale data il contribuente, come si evince dal dettato normativo 'ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25'. Ne consegue che le note di variazione devono essere emesse entro lo stesso termine previsto dall'articolo 19 per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti".


      Così inquadrato il collegamento fra le due norme, l'art. 26 e l'art. 19 del D.P.R. 633/72, il problema si sposta sul piano dell'attualità, dato che l'art. 2 del D.L. 50/2017 ha drasticamente ridotto proprio il termine ultimo per l'esercizio del diritto alla detrazione, modificando l'art. 19, I comma, secondo periodo, che recitava:

      "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto …"

      nella seguente nuova formulazione:

      "Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo …"

      Riassumendo e semplificando:
      - con la disciplina previgente, la nota di credito in questione poteva essere emessa fino al 31/12 del secondo anno successivo a quello dell'esecutività del piano di riparto
      - con la nuova disciplina, può essere emessa solo fino al 31/12 dell'anno di esecutività del riparto.


      E per i "lavori in corso"?

      Cosa succede della detrazione dell'IVA sulle fatture ricevute nel 2015 e 2016 (e quindi, dell'emissione delle note di credito verso procedure chiuse nel 2015 e 2016), che non è stata esercitata alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2017 (24/4/2017)?

      Il D.L. non detta una disciplina transitoria, considerare "perduta" quell'IVA violerebbe evidentemente una serie di norme di una certa importanza …. dall'irretroattività della norma tributaria allo statuto del contribuente, ,ma fortunatamente nella versione approvata dalla Camera della legge di conversione del D.L. 50 la questione è risolta stabilendo che il diritto alla detrazione sorto nel 2015 può essere esercitato fino al 30/4/18, e quello sorto nel 2016 entro il 30/4/19.

      Naturalmente si tratta di una formulazione non ancora definitiva, non possiamo quindi che raccomandare attenzione al testo finale.
      • Federica Orlando

        SPILIMBERGO (PN)
        06/09/2017 17:50

        RE: RE: nota di credito IVA fallimento chiuso

        Poiché in sede di conversione del D.L. 50/2017 all'art.2 è stato aggiunto il comma 2-bis che recita "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017", ritenete di poter confermare che " …. il diritto alla detrazione sorto nel 2015 può essere esercitato fino al 30/4/18 e quello sorto nel 2016 entro il 30/4/19 …." ?
        In altri termini nei fallimenti con piano di riparto finale divenuto esecutivo nel 2015 o 2016, i creditori ammessi al passivo e rimasti insoddisfatti in tutto o in parte possono ancora emettere le note di variazione IVA ex art.26 DPR 633/1972 rispettivamente fino al 30/4/2018 o al 30/4/2019 ?
        Ringrazio anticipatamente.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          02/10/2017 10:32

          RE: RE: RE: nota di credito IVA fallimento chiuso

          Per tutto quanto scritto nell'intervento precedente riteniamo che i termini ipotizzati nel quesito siano corretti.
          • Cristina Gaffurro

            Bologna
            20/03/2018 00:06

            RE: RE: RE: RE: nota di credito IVA fallimento chiuso

            Quindi quale disciplina transitoria... dal 2017 potrò emettere nota di accredito solo nel momento in cui sorge il diritto cioè quando il riparto finale diventa definitivo.
            Mentre se la chiusura del fallimento è avvenuta precedentemente tale norma allora ad oggi potrò emettere nota di accredito anche per gli anni precedenti..
            Come faccio collimare questo con una l emissione di una nota di credito ad una partita iva chiusa e con l obbligo che viene posto a carico della procedura di annotare nel reg.iva la variazione in aumento essendo stata abrogata la norma chr escludeva tale obbligo da parte di procedura concorsuale?
            (Senza che questo determini credito iva vantato dall amministrazzione essendo il riparto definitivo).
            Come puo in tal caso il debitore effettuare tale adempimento visto la chiusira del fallimento?

            Ps. Io dovrei emettere note di accredito ad oggi per procedure chiuse con decreto nel 2016 ma mi pongo il dubbio di come farlo visto che la partita iva di tali procedure non è piu attiva.
            Grazie.
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              22/03/2018 13:15

              RE: RE: RE: RE: RE: nota di credito IVA fallimento chiuso

              In sede di emissione sia di una fattura che di una nota di credito non è necessario verificare se la partita IVA del destinatario della medesima sia o meno aperta.

              Di conseguenza nel caso prospettato nel quesito si potrà tranquillamente emettere la nota di credito e inviarla al Curatore.

              Quest'ultimo, se la posizione IVA della procedura è ancora aperta, la registrerà; se è chiusa, semplicemente non farà nulla.
      • Lorena Galuzzi

        Urbino (PU)
        31/01/2020 00:07

        RE: RE: nota di credito IVA fallimento chiuso

        Mi aggancio a questa risposta per il seguente dubbio... Nel fallimento il diritto all'emissione della nota di credito per il creditore, sorge con l'esecutività del riparto, che deve essere dichiarata dal giudice e che può anche essere oggetto di reclamo. Quindi, l'esatto momento cui riferire la nota di credito (anche per stabilire l'anno di competenza della detrazione IVA) va determinato aggiungendo 10 giorni (per proporre reclamo ai sensi dell'art. 26) alla data in cui il progetto di riparto è reso esecutivo? Ma il Curatore è tenuto a comunicare ai creditori anche l'esecutività del progetto di riparto (oltre al deposito)? Perchè se non comunica la dichiarata esecutività e definitività (per decorso dei 10 gg) dello stesso, il creditore non ha mai certezza di questa data... Progetti di riparto depositati negli ultimi mesi dell'anno potrebbero creare qualche problema, al creditore, nella determinazione dell'anno di competenza della detrazione da nota di accredito...
        Ringrazio, come sempre, per la competenza e disponibilità...
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          23/02/2020 19:12

          RE: RE: RE: nota di credito IVA fallimento chiuso

          Volendo essere rigorosi, come richiede il quesito, la questione non è pacifica.


          Sul piano giuridico, preliminarmente confermiamo che il decreto del Giudice Delegato che dichiara esecutivo il piano di riparto finale è, come tutti gli atti da esso emessi, reclamabile ex art. 26 l.fall. nel termine di 10 giorni, come scritto nel quesito.

          Per quanto riguarda la decorrenza del termine dei 10 giorni per l'impugnazione di tale decreto, poiché l'art. 26 stabilisce che "il termine decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie disposte dal giudice delegato" e l'art. 96 che "il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria", riteniamo che i 10 giorni non possano che decorrere dal deposito in Cancelleria del decreto che dispone l'esecutività del piano di riparto finale.

          Di conseguenza, la "definitività giuridica" del piano di riparto finale non coincide con la scadenza del termine per proporre le osservazioni al piano di riparto, bensì decorsi 10 giorni dal deposito in Cancelleria del decreto del decreto che lo rende esecutivo.


          Diversa è la posizione dell'Agenzia delle Entrate, che nella Circolare 77/2000, poi ripresa da tutti i successivi documenti di prassi, nel caso di esistenza di un piano di riparto finale, individua "quali momenti di certezza giuridica:
          1) il decreto con cui il giudice stabilisce il piano di riparto, rendendolo esecutivo trascorso il termine di dieci giorni per le osservazioni dei creditori al piano di riparto presentato dal curatore (art. 110, comma 3);
          ...
          Pertanto, al fine di individuare l'infruttuosità della procedura occorre fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto".


          In conclusione:
          - chiara e precisa (anche se non del tutto "giuridicamente perfetta") è la posizione dell'Agenzia delle Entrate, e seguendola riteniamo non vi possano essere contestazioni
          - è comunque sostenibile la posizione diversa, che individua la definitività del riparto finale al decorrere dei 10 giorni per l'impugnazione del decreto di esecutività del riparto finale: sappiamo che le Circolari dell'Agenzia non sono fonti dei diritto, e nemmeno vincolanti per l'Agenzia stessa.