Forum ESECUZIONI - COMPENSO CUSTODE E DELEGATO

Liquidazione compenso ausiliario del G.E. (delegato e custode) nel caso di procedura esecutiva sospesa e poi riassunta

  • Mariarosa Stumpo

    CROTONE
    23/06/2020 10:53

    Liquidazione compenso ausiliario del G.E. (delegato e custode) nel caso di procedura esecutiva sospesa e poi riassunta

    Buongiorno,
    sto predisponendo l'istanza di liquidazione del compenso di ausiliario (custode giudiziario e delegato alla vendita) di una procedura esecutiva che, dopo la sospensione ex art. 624 bis c.p.c., è stata riassunta e poi si è conclusa con la vendita del compendio pignorato. Nutro le seguenti perplessità:
    1) Le spese sostenute dal creditore procedente ovvero il compenso corrisposto al custode giudiziario e determinato ai sensi dell'art. 65, comma secondo, c.p.c. e 168 d.P.R. 115/2002, devono essere soddisfatte nel progetto di distribuzione?
    2) L'ammontare del compenso finale spettante all'ausiliario del Giudice (custode giudiziario e delegato alle operazioni di vendita) va decurtato dell'importo liquidato dal G.E. ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.M. 15/5/2009, n. 80, a seguito della predetta sospensione della procedura ?
    In attesa di una vostra risposta, ringrazio e saluto cordialmente.
    Avv. Maria Rosa Stumpo
    avvmariarosastumpo@tiscali.it
    • Zucchetti SG

      24/06/2020 07:36

      RE: Liquidazione compenso ausiliario del G.E. (delegato e custode) nel caso di procedura esecutiva sospesa e poi riassunta

      A nostro avviso alla prima domanda deve essere fornita risposta affermativa.
      Il compenso dovuto al custode, è un onere che, se sostenuto dal creditore nell'interesse comune di tutti i creditori, rientra certamente nel concetto di spese di giustizia di cui all'art. 2770 c.c.
      Orbene, nel progetto di distribuzione delle somme ricavate devono essere indicate tutte le somme da distribuire (e chiaramente le modalità attraverso cui si procede a siffatta distribuzione) poiché il progetto deve essere la rappresentazione fedele e completa di come viene distribuita la somma ricavata dalla vendita, composta dalle voci di cui all'art. 509 c.p.c.
      Questo compenso, ove anticipato dal creditore procedere, costituirà dunque una voce del suo credito nei confronti della "massa" e pertanto andrà collocato in privilegio ex art. 2770 c.c.
      Viceversa, nel caso il custode dovesse prelevare direttamente dal ricavato della il compenso, il relativo importo potrà esse collocato in riparto quale spesa "prededucibile" (con l'avvertenza che nella esecuzione individuale non esiste un concetto di prededucibilità tipizzato così come avviene in ambito fallimentare a norma dell'art. 111 l.fall.).
      A proposito della seconda domanda, rileviamo quanto segue.
      Il compenso liquidato a norma del d.m. n. 80/2009 si riferisce solo all'attività di custodia, per cui occorre capire, sulla scorta di una interpretazione complessiva della prima e della seconda liquidazione, se il compenso liquidato successivamente sia integrativo di quello precedente o riepilogativo di quanto complessivamente dovuto.
      Chiaramente, se nella seconda liquidazione si farà riferimento anche al compenso del delegato, determinato a norma del d.m. 227/2015, di quest'ultimo non si terrà conto ai fini di una eventuale decurtazione.