Forum ESECUZIONI - COMPENSO CUSTODE E DELEGATO

COMPENSO CUSTODE per visite presso immobile

  • Daniela Marra

    ANCONA
    23/09/2026 09:53

    COMPENSO CUSTODE per visite presso immobile

    Buongiorno
    č previsto un compenso specifico per ogni visita che il custode fa effettuare presso immobile a favore di potenziali acquirenti ?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      26/09/2026 18:59

      RE: COMPENSO CUSTODE per visite presso immobile

      Anticipando gli approdi del ragionamento che ci apprestiamo a svolgere, riteniamo che al custode non competa un compenso specifico per le operazioni di visita del bene.
      Proviamo a spiegare le ragioni di questo convincimento.
      Se il debitore, costituito custode ex lege con la notifica del pignoramento, non matura alcun compenso ai sensi dell'art. 559, comma primo, c.p.c., il custode di nomina giudiziale ha diritto, oltre al rimborso delle spese vive, anche al compenso per l'attività svolta, la cui liquidazione è effettuata dal giudice dell'esecuzione con decreto motivato e provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'art. 65, comma secondo, c.p.c. e dell'art. 168, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
      L'importo del compenso è determinato secondo i parametri di cui agli artt. 2 e 3 D.M. 15 maggio 2009 n. 80, emanato ai sensi dell'art. 21 della l. 24 febbraio 2006, n. 52.
      Essi quantificano i compensi spettanti al custode dei beni immobili con puntuale specificazione di tutte le attività del custode e con indicazione di quelle comprese nel compenso base e di quelle per cui sono previste voci integrative disponendo che essi siano determinati complessivamente in percentuale rispetto al prezzo di aggiudicazione ovvero al valore di stima, con un meccanismo di percentuali decrescenti per scaglioni progressivi, specificandosi al comma primo dell'art. 2 che è comunque dovuto un compenso non inferiore ad euro 250,00.
      In aggiunta al compenso unitario a scaglioni, l'art. 3 d.m. 80/2009 prevede poi specifiche voci di compenso per lo svolgimento di determinate attività meramente eventuali:
      per la riscossione di canoni di locazione;
      per il rinnovo nonché per la disdetta delle locazioni;
      per la stipula di contratti di godimento.
      In questi casi il compenso aggiuntivo previsto è del 4% sulle somme incassate, fino a 5000 euro, e del 3% sulle somme incassate oltre questa soglia.
      Inoltre, un ulteriore compenso aggiuntivo, compreso tra il 5 ed il 20% del compenso base, è riconosciuto per le seguenti attività:
      convalida della licenza o dello sfratto per finita locazione o per morosità;
      promozione di ogni altra azione (anche esecutiva) necessaria a conseguire la disponibilità del bene;
      partecipazione alle assemblee condominiali;
      realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria;
      regolarizzazione catastale, urbanistica ed edilizia degli immobili;
      per la direzione e il controllo delle attività di asporto e trasferimento delle cose mobili appartenenti al debitore o a terzi rinvenute nell'immobile pignorato.
      Come si vede, nessuno specifico compenso ad hoc è previsto per le operazioni di visite del bene.