Forum ESECUZIONI - COMPENSO CUSTODE E DELEGATO

pignoramento quota

  • Elena Pompeo

    Salerno
    28/04/2022 17:53

    pignoramento quota

    E' stata pignorata la quota di un immobile indiviso. Il ctu ha determinato il valore dell'intero lotto indiviso e il valore della quota dell'esecutato. Devo procedere a richiedere la liquidazione quale custode e mi domandavo se devo utilizzare il valore della quota e del lotto intero?
    • Zucchetti SG

      02/05/2022 07:40

      RE: pignoramento quota

      La risposta all'interrogativo formulato non è agevole, atteso che essa costituisce il precipitato di un risalente quanto attuale interrogativo, che ruota intorno alla individuazione dell'oggetto della custodia in caso di pignoramento di quota indivisa, individuazione che l'art. 599 c.p.c. non compie, essendo all'evidenza costruito intorno all'idea di un pignoramento che abbia colpito l'intero. In particolare, ci si chiede se, in caso di pignoramento di quota indivisa di un bene comune, la custodia debba limitarsi alla quota o debba interessare il cespite nella sua interezza.
      Osserviamo a questo proposito che in dottrina sono state sostenute entrambe le tesi.
      A favore della tesi per cui la custodia debba riguardare l'intero si è detto che la quota ideale è inafferrabile, per cui il custode non può che occuparsi dell'intero, aggiungendosi, sul versante della operatività pratica, che la limitazione della custodia giudiziale alla quota pignorata del bene costringerebbe il custode a ricorrere all'autorità giudiziaria, ex art. 1105, comma quarto, c.c., ogni qualvolta dovesse assumere iniziative per la conservazione del bene, anche in mancanza dei presupposti di applicazione di questa norma, rappresentati dall'inerzia dei comunisti o dall'impossibilità di formare una maggioranza.
      Viceversa (secondo più risalente opinione), a sostegno dell'idea per cui oggetto della custodia sarebbe solo la quota ideale, si è osservato che oggetto della custodia è il compendio pignorato, per cui se è stata pignorata la quota la custodia non può che involgere solo quest'ultima.
      A noi pare, fermo restando l'indubbia robustezza dell'argomento sistematico della tesi da ultimo richiamata, che la custodia, con i limiti che tra un attimo indicheremo, non può che avere ad oggetto l'intero bene, quando all'esecutato (custode ex lege del compendio pignorato, al quale oggettivamente non si può riconoscere un dovere custodiale più ampio di quello che è il suo diritto proprietario) sia sostituito il custode di nomina giudiziale (che esercita una funzione pubblicistica), poiché solo la custodia del bene per intero soddisfa l'esigenza di permettere gli indispensabili ed immediati provvedimenti per la migliore conservazione e amministrazione del bene pignorato.
      Questa conclusione trova un addentellato normativo nello stesso art. 600 c.p.c. la cui formulazione lascia intravvedere come esito fisiologico del pignoramento della quota la vendita dell'intero, sicché se comunque i comproprietari non esecutati sono giocoforza chiamati a subire questa conseguenza del pignoramento, il sacrificio loro richiesto in punto di custodia è compensato dal fatto che la custodia dell'intero: meglio consente la conservazione del bene; accelera le operazioni di vendita; lascia prefigurare una migliore collocazione del cespite sul mercato. Il tutto a vantaggio anche dei comproprietari non esecutati.
      Ovviamente, la custodia materiale dell'intero dovrà avvenire con il minimo sacrificio possible per gli interessi dei comproprietari, che ad esempio conservano il diritto ad utilizzare la cosa comune (ovviamente nei limiti consentiti dall'art. 1102, comma primo, c.c. ed a condizione che il godimento della stessa non sia di ostacolo allo svolgimento della funzione custodiale, ad esempio impedendo agli interessati all'acquisto la visita del bene) ed a percepirne i frutti nella misura corrispondente alla quota di ciascuno.
      Sulla base di questi argomenti, e venendo alla domanda formulata, per calcolare il compenso dovuto al custode occorrerà comprendere que'è il perimetro dell'incarico ricevuto dal giudice.
      Se invero gli è stata affidata la custodia della quota, il calcolo del compenso non potrà che partire dal valore di questa; se invece l'incarico ha avuto ad oggetto l'intero, il valore da tenere in considerazione sarà quello complessivo.