Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Richiesta al G.D. del provvedimento di liquidazione che individui i crediti prededucibili finora accertati da anteporre ...

  • Maurizio Alivernini

    ROMA
    14/11/2022 14:37

    Richiesta al G.D. del provvedimento di liquidazione che individui i crediti prededucibili finora accertati da anteporre all'ipoteca fondiaria

    Buongiorno,
    Premettendo
    - che, al fine di svolgere una attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, il fallimento è intervenuto in una esecuzione immobiliare svolgendo insieme al Delegato l'inventario dei beni, curando gli adempimenti fiscali connessi alla vendita dei beni, ecc.;
    - che il comitato dei creditori non si è costituito;
    - che nella E.I. con gli ultimi esperimenti di vendita sono stati aggiudicati degli immobili, acquisiti all'attivo del fallimento, con privilegio ipotecario di 1° grado del creditore fondiario;
    - che il Delegato alle vendite ha richiesto alla curatela, per il tramite del legale patrocinante l'intervento nella procedura esecutiva, come stabilito nell'ordinanza di delega, di fargli pervenire, entro 60 giorni, la nota di precisazione dei crediti unitamente ai titoli sui quali il credito è fondato, nonché la nota degli onorari, diritti e spese sostenute;
    - che ho provveduto a richiedere al G.D. la liquidazione in conto del compenso finale ex art. 109, 2° comma, l.f. proporzionalmente distribuito sull'intero attivo, giusto il disposto dell'art. 111ter L.F.;
    si chiede se esistono delle formalità prescritte per richiedere al G.D. l'emissione del provvedimento di liquidazione che individui i crediti prededucibili finora accertati da anteporre all'ipoteca fondiaria e da riportare nella precisazione del credito da presentare al professionista delegato per l'inserimento nel progetto di distribuzione da trasmettere al G.E. quali: 1. Compenso del Curatore, 2. Spese di cui Foglio notizie ex art. 280 T.U. 115/2002 (ex "Campione Civile" e le spese risultanti "prenotate a debito") liquidate dalla Cancelleria; 3. Spese specifiche, di cui alle fatture ricevute per Pubblicità ex. art. 490 2° comma cpc presumibilmente già anticipate dal creditore fondiario proponente, proporzionalmente alle vendite realizzate ed inserite nei conti speciali appositamente generati; 4. per I.M.U. dovuta, relativamente agli immobili aggiudicati, quantificata dalla dichiarazione di fallimento alla presumibile data di emissione dei decreti di trasferimento; 5. per il compenso del legale che assiste il fallimento nell'intervento nella E.I. e 6. per gli oneri condominiali maturati dopo la dichiarazione di fallimento.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      15/11/2022 08:46

      RE: Richiesta al G.D. del provvedimento di liquidazione che individui i crediti prededucibili finora accertati da anteporre all'ipoteca fondiaria

      E' corretta la richiesta del delegato di documentare le spese prededucibili che, in quanto tali, prevalgono sull'ipoteca anche fondiaria; vi sono anche crediti concorsuali con preferenza prioritaria rispeto all'ipoteca (art. 2748, co. 2 c.c.) che può far valere nell'esecuzione individuale, dato che i relativi creditori non possono più agire in via esecutiva per il divieto di cui all'art. 51, cui deroga il secondo comma dell'art. 41 TUB.
      Questi ultimi crediti è agevole dimostrali in quanto risultano dallo stato passivo; le spese vanno documentate sulla base dei provvedimenti che le hanno autorizzate o dalla loro natura. Pertanto, venendo all'elenco da lei fato:
      1. Compenso del Curatore. E' necessario produrre il decreto con cui il tribunale ha liquidato un acconto a norma dell'art. 39 l. fall.; è vero che il comma terzo di tale norma richiede per la liquidazione di acconti la presentazione di un riparto, ma vengono fatti salvi giustificati motivi, e la definizione dell'esecuzione individuale può essere considerato un giustificato motivo.
      2. Spese di cui Foglio notizie ex art. 280 T.U. 115/2002 (ex "Campione Civile" e le spese risultanti "prenotate a debito") liquidate dalla Cancelleria. Produrre la liquidazione della Cancelleria.
      3. Spese specifiche, di cui alle fatture ricevute per Pubblicità ex. art. 490 2° comma cpc presumibilmente già anticipate dal creditore fondiario proponente, proporzionalmente alle vendite realizzate ed inserite nei conti speciali appositamente generati. Se la spesa, come è probabile, è stata anticipata dal creditore fondiario è questi che può chiederne il rimborso, quale spesa della procedura esecutiva; qualora, invece, fosse stato il fallimento a sostenere la spesa, bisogna produrre le relative fatture.
      4. per I.M.U. dovuta, relativamente agli immobili aggiudicati, quantificata dalla dichiarazione di fallimento alla presumibile data di emissione dei decreti di trasferimento. Questa quota dell'IMU va pagata in prededuzione e o vi sono documenti provenienti dal Comune che la quantificano, oppure sarà il curatore ad effettuare un calcolo della parte riguardante il periodo fallimentare.
      5. per il compenso del legale che assiste il fallimento nell'intervento nella E.I. . Anche questa è una spesa prededucibile ed è sufficiente la fattura, anche pro forma, del legale.
      6. per gli oneri condominiali maturati dopo la dichiarazione di fallimento. Prededuzione con prova dei pagamenti effettuati o, almeno, delle richieste di pagamento da parte dell'amministratore.
      Zucchetti SG srl