Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto - "Creditor creditoris"

  • Ruggero Di Gennaro

    TRINITAPOLI (BT)
    29/05/2020 18:07

    Riparto - "Creditor creditoris"

    Dopo il deposito del piano di riparto e prima della dichiarazione di esecutività, è pervenuta da parte di un terzo, alla pec del fallimento, una richiesta nella forma di "Ricorso per intervento in sostituzione ex art. 499, comma 2 c.p.c., con riferimento all'art. 511 c.p.c.", con la quale chiede di essere sostituito al creditore del fallimento, a cui spettano le somme risultanti dal piano di riparto, in forza di un decreto ingiuntivo e successivo atto di precetto rimasti non adempiuti.
    A mio avviso, la disciplina proposta dal terzo ricorrente è applicabile nelle procedure esecutive e non trova riscontro in alcuna delle norme della legge fallimentare ove, invece, è prevista la "sostituzione" del creditore nei soli casi di cessione del credito o di surrogazione (art. 115). Manca una disciplina specifica e, quindi, non è prevista alcuna possibilità di sostituzione per il "creditor creditoris".
    Peraltro il creditore del fallimento non risulta essere stato informato della richiesta avanzata dal terzo e nè, tantomeno, il curatore ha possibilità di verificare se, al contrario, il debito sia stato nel frattempo soddisfatto.
    Procederei, pertanto, con l'invio al terzo di una comunicazione di non ammissibilità della domanda di sostituzione presentata in quanto non applicabile nelle procedure fallimentari.
    Chiedo un Vostro parere in proposito.
    Cordiali saluti
    dott. Ruggero di Gennaro
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      30/05/2020 16:45

      RE: Riparto - "Creditor creditoris"

      Siamo d'accordo con lei circa l'inapplicabilità dell'art. 511 cpc nel fallimento. A quanto ci risulta solo il Trib. Saluzzo 10 febbraio 2002, ha affermato il contrario, ma conosciamo solo il dispositivo di tale decisione, che, per la verità non ci convince molto; è pur vero, infatti, che tale norma concede un potere alla surrogazione nella posizione processuale del creditore diretto per cui, astrattamente potrebbe rientare nella previsione di cui al secondo comma dell'art. 115 l. fall., tuttavia , come lei giustamente sottolinea , non trattandosi di una surrogazione legale, il credito del credigtor creditoris dovrebbe in qualche modo essere accertato anche in contraddittorio con il creditore surrogato, e non vediamo come una tale attività possa essere proficuamente svolta nell'ambito del procedimento ideato dal secondo comma dell'art. 115 l. fall. che demanda tutto al curatore.
      La legge fallimentare prevede qualcosa di simile quando, nell'art. 62, consente il subingresso del creditore principale nella quota di riparto spettante al coobbligato che abbia esercitato il regresso per quanto da lui corrisposto prima del fallimento del coobbligato. Si tratta di figure diverse in quanto il subingresso di cui all'art. 62 è attribuito al creditore solidale non in quanto creditore del coobbligato avente diritto al regresso, ma in quanto creditore del fallito, nel mentre il subingresso ordinario di cui all'art. 511 c.p.c. può essere utilizzato soltanto da colui che è creditore del creditore dell'esecutato, al quale si vuole sostituire; ma abbiamo ricordato questa figura operante nell'ambito della solidarietà passiva per dire che quando il legislatore ha inteso tutelare determinati soggetti attraverso il subingresso lo ha espressamente previsto, cosa che non ha fatto per quello del creditor creditoris, neanche mediante richiamo alla norma comune.
      Zucchetti Sg srl