Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto proventi impianto fotovoltaico ed estensione ipoteca gravante su lastrico solare

  • Alessandro Pagliula

    PERUGIA
    28/10/2025 19:05

    Riparto proventi impianto fotovoltaico ed estensione ipoteca gravante su lastrico solare

    Un'impresa edile, successivamente dichiarata fallita, aveva contratto un finanziamento ipotecario dell'importo di € 300.000, destinato alla realizzazione e installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. A garanzia del mutuo l'istituto di credito procedeva all'iscrizione di ipoteca sul lastrico solare, di proprietà della società, censito al Catasto Fabbricati in categoria F/5.
    Si chiede, a Vostro parere
    - se l'impianto fotovoltaico, di rilevanti dimensioni, 71.76 kWp, ma non accatastato, debba qualificarsi come bene immobile (art 812 cc) e, conseguentemente, se il ricavato della sua vendita, i proventi derivanti dalla produzione e vendita di energia elettrica nonché gli incentivi erogati dal GSE, possano considerarsi proventi di natura immobiliare;
    - se l'ipoteca iscritta sul lastrico solare si estenda automaticamente anche all'impianto fotovoltaico installato su di esso, ai sensi dell'art 2811 cc, con la conseguenza che il credito dell'istituto mutuante possa ritenersi assistito da privilegio ipotecario anche sui proventi immobiliari riconducibili all'impianto stesso.
    In attesa di un Vs gentile riscontro, porgo cordiali saluti.
    dott Alessandro Pagliula
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      31/10/2025 13:32

      RE: Riparto proventi impianto fotovoltaico ed estensione ipoteca gravante su lastrico solare

      Il sistema solare fotovoltaico, è definito dall'art. 2 D.M. 19 febbraio 2007, n. 25336 come un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico. La conversione genera corrente continua, che grazie ad un macchinario, definito inverter, viene convertita in corrente alternata, idonea a servire i normali congegni elettrici. Gli impianti fotovoltaici sono costituiti da un insieme di pannelli, meglio noti come moduli fotovoltaici, a loro volta composti da una pluralità di celle fotovoltaiche. Detti impianti: possono concorrere a creare una centrale fotovoltaica; oppure possono essere collocati su fondi agricoli ed utilizzati ai fini della conduzione dell'attività agricola svolta. Spesso i pannelli solari sono inseriti nella costruzione di edifici oppure vi sono installati in seguito e possono essere più o meno integrati con l'architettura del fabbricato.
      Ai fini di una compiuta risposta alle domande formulate occorre considerare la questione della qualificazione degli impianti fotovoltaici quali mobiliare o immobiliare e se autonomi o pertinenziale all'immobile su cui sono installati.
      In genere i moduli fotovoltaici sono posti su una struttura di sostegno metallica adagiata o infissa sulla superficie interessata, che può essere un fondo oppure un lastrico solare. Nel caso in cui la struttura di sostegno sia semplicemente poggiata al suolo si parla di impianti "a terra". In altri casi l'impianto può essere più o meno integrato con la costruzione che è atto a servire.
      Ai sensi del citato art. 2 D.M. 19 febbraio 2007, n. 25336 gli impianti fotovoltaici si classificano in:
      a) non integrati: quando la disposizione dei pannelli fotovoltaici non si inserisce armoniosamente nella morfologia dell'involucro, che funge unicamente da supporto, ed i moduli non svolgono alcuna prestazione complementare rispetto all'organismo edilizio, al di fuori della produzione energetica.
      b) parzialmente integrati: sono impianti che non sostituiscono i materiali che costituiscono la superficie d'appoggio, ma vengono installati su tetti inclinati oppure su piani e terrazze attraverso l'ausilio delle strutture di sostegno. L'integrazione architettonica è, dunque, solo parziale, ma comunque sussiste una certa armonia estetica.
      c) integrati: sono tali quelli composti da pannelli che s'inseriscono completamente nella struttura architettonica di cui fanno parte e contribuiscono a formare un vero e proprio "involucro energetico". Ciò avviene per i fabbricati di nuova costruzione, quando i moduli fotovoltaici sostituiscono i materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici, avendo, pertanto, la stessa inclinazione e funzionalità architettonica. Talvolta i pannelli sostituiscono la parte trasparente o semi trasparente di facciate o lucernari, garantendo l'illuminazione degli ambienti interni.
      Ciò detto, e venendo alla loro qualificazione giuridica, a nostro avviso gli impianti integrati non hanno una loro autonomia giuridica perché fanno parte integrante dell'edificio in cui sono installati ed alla cui valorizzazione contribuiscono. Infatti, negli impianti integrati i pannelli vanno a sostituire i materiali altrimenti utilizzati per la costruzione di porzioni del fabbricato; vale per essi quanto vale a proposito di finestre, pensiline, pergole, tettoie ecc.
      Più complessa è la qualificazione degli impianti semi-integrati e di quelli che non lo sono affatto, soprattutto in quanto i singoli moduli fotovoltaici sono di per sé beni mobili, almeno fino alla loro "immobilizzazione".
      Si ritiene generalmente di attribuire natura immobiliare alla struttura di sostegno, ben potendo quest'ultima rientrare nelle "altre costruzioni" incorporate al suolo anche a scopo transitorio. Quanto al singolo modulo fotovoltaico, si afferma che la sua natura mobiliare è destinata a venir meno in seguito all'ancoraggio alla struttura di sostegno, momento dal quale consegue qualificazione immobiliare.
      Tanto gli impianti non integrati, quanto quelli parzialmente integrati possono dunque essere definiti beni immobili per incorporazione, ai sensi dell'art. 812, 1° comma, c.c..
      In questi termini si è espressa la giurisprudenza con riferimento alle turbine delle centrali elettriche, indipendentemente dal mezzo di unione che ne consenta l'incorporazione al suolo (Cass. 27 ottobre 2009, n. 22690; Cass., 21 luglio 2006, n. 16824; Cass. 7 giugno 2006, n. 13319; Cass., 17 novembre 2004, n. 21730).
      Anche l'agenzia delle Entrate si è espressa in questi termini nella Circolare 36/E del 19 dicembre 2013, nella quale si chiarisce che si continuano a considerare mobili solo gli impianti che possono essere asportati da un luogo all'altro senza perdere le proprie caratteristiche, a condizione che l'operazione di spostamento non comporti oneri gravosi.
      Sul tema va infine registrata infine Cass., Sez. V, 14 marzo 2024, la quale ha affermato che "Ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, gli impianti fotovoltaici di grande potenza (parchi fotovoltaici), realizzati allo scopo di produrre energia da immettere nella rete elettrica nazionale per la vendita, sono considerati, a tutti gli effetti, come beni immobili poiché la connessione strutturale e funzionale tra il terreno e gli impianti è tale da poterli ritenere sostanzialmente inscindibili, a nulla rilevando l'astratta possibilità di rimozione ed installazione in altro luogo".
      Se nella specie si segue questa linea interpretativa, essendo l'impianto fotovoltaico, peraltro di rilevanti dimensioni, qualificato come bene immobile (art 812 cc), il ricavato della sua vendita, i proventi derivanti dalla produzione e vendita di energia elettrica nonché gli incentivi erogati dal GSE, devono considerarsi proventi di natura immobiliare. Inoltre dato il nesso pertinenziale affermato l'ipoteca iscritta sul lastrico solare si estenda automaticamente anche all'impianto fotovoltaico installato su di esso, ai sensi dell'art 2811 cc, con la conseguenza che il credito dell'istituto mutuante può ritenersi assistito da privilegio ipotecario anche sui proventi immobiliari riconducibili all'impianto stesso.
      Zucchetti SG srl