Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Sostituzione del creditore ex art. 115 L.F. e cessione in blocco ex art. 58 TUB

  • Umberto Di Pede

    MATERA
    15/05/2026 10:03

    Sostituzione del creditore ex art. 115 L.F. e cessione in blocco ex art. 58 TUB

    Nel corso della predisposizione di un piano di riparto finale, si pone una questione relativa all'individuazione del soggetto legittimato alla riscossione in presenza di una posizione creditoria non univocamente riferibile ad un unico titolare.
    In particolare:
    – nello stato passivo risulta ammesso un credito in capo ad un istituto bancario per complessivi € 100.000, di cui € 70.000 assistiti da prelazione ed € 30.000 in via chirografaria;
    – successivamente è stata proposta istanza di sostituzione del creditore ex art. 115 L.F. da parte di soggetto che assume di agire quale cessionario (anche per il tramite di mandatario) nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione del credito;
    – la documentazione prodotta attesta una cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma non consente di individuare in modo analitico e specifico il credito oggetto della procedura;
    – allo stato, ci si trova nella fase di predisposizione del piano di riparto, dovendosi individuare il soggetto legittimato alla riscossione della suddetta posizione creditoria.
    Tanto premesso, si chiede:
    1. Se la sola pubblicazione della cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. possa ritenersi sufficiente ai fini della sostituzione del creditore ex art. 115 L.F.;
    2. Se, in difetto di prova specifica dell'inclusione del credito nella cessione, debba ritenersi ancora legittimato il creditore originario risultante dallo stato passivo;
    3. Se sia corretto, in sede di predisposizione del piano di riparto, indicare il creditore originario, provvedendo comunque alla comunicazione del piano anche al soggetto che ha richiesto la sostituzione, accompagnando tale scelta con una sintetica illustrazione della questione nel piano stesso;
    4. Se la questione possa essere rimessa al Giudice Delegato in sede di approvazione del piano di riparto;
    5. Se la problematica relativa alla legittimazione del creditore, in presenza di istanza di sostituzione non adeguatamente documentata, debba essere definita in una fase antecedente al riparto ovvero possa essere affrontata in sede di predisposizione del piano stesso con rimessione al Giudice Delegato.
    Si ringrazia sin d'ora per ogni contributo.
    Dott. Umberto Di Pede
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/05/2026 17:54

      RE: Sostituzione del creditore ex art. 115 L.F. e cessione in blocco ex art. 58 TUB

      Non ci è chiaro se sull'istanza di sostituzione ex art. 115 l. fall. il curatore- che l'organo competente a valutare l'avvenuta cessione del credito ed a rettificare lo stato passivo- abbia già provveduto o la questione sia ancora in sospeso.
      Nel primo caso , poiché il riparto è "comandato" dallo stato passivo, è chiaro che in sede di distribuzione la somma va attribuita al creditore che risulta dallo stato passivo, ossia al cessionario.
      Se, invece, come pare di capire, la richiesta di sostituzione non è stata ancora delibata, questa questione deve essere definita dal curatore prima di presentare un progetto di riparto dovendosi stabilire se il destinatario del pagamento sia il creditore originario ammesso al passivo o quello che si qualifica cessionario del credito. Ai fini di tale delibazione, essendo intervenuta una operazione di cartolarizzazione, attuata con una cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., e pubblicata in Gazzetta Ufficiale (che tiene luogo della ordinaria comunicazione al cedente), sicuramente emergeranno i dati del blocco di crediti ceduti, che, seppur non consentono di individuare in modo analitico e specifico il credito oggetto della procedura, indicano i confini della massa dei crediti ceduti, entro i quali si può capire se è compreso anche quello in esame. In ogni caso, se rimangono dubbi, può consultare la banca cedente per avere conferma o meno della cessione.
      Una volta risolta detta problematica, con il rigetto o con l'accoglimento della sostituzione e rettifica dello stato passivo, presenta il progetto di riparto in conformità di quanto emerge da questo documento.
      Zucvchetti SG srl