Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
Vitalizio costituito dal fallito in favore del coniuge divorziato
-
Paolo Remia
Ancona28/09/2026 19:08Vitalizio costituito dal fallito in favore del coniuge divorziato
Il fallimento X è stato dichiarato con sentenza del 9/2/2015.
Prima del Fallimento in sede di divorzio tra il Fallito e il coniuge Y, il Tribunale emetteva sentenza di divorzio del 29/9/2000 e prendeva atto che il coniuge divorziato Y assegnava al fallito un immobile a destinazione alberghiera e che il fallito si obbligava a pagare il saldo prezzo di detto immobile in parte mediante accollo dei debiti legati all'azienda alberghiera e per la restante parte mediante corresponsione da parte del fallito della somma di euro Z annui "VITA NATURAL DURANTE" del coniuge Y (rendita vitalizia).
Intervenuto il Fallimento, il coniuge Y veniva ammesso in via chirografaria nel fallimento X (art. 60 2° comma l.f.) per un importo calcolato sulla speranza di vita alla data del fallimento di anni 8,742, rendita annuale euro Z e tasso di attualizzazione 2,5%.
Il coniuge Y decedeva il 2/1/2021 e successivamente il fallito decedeva il 2/8/2023.
I figli eredi del coniuge Y deceduto chiedevano la modifica dello stato passivo in loro favore depositando:
-certificato di morte di Y
-denuncia di successione degli eredi
-nomina rappresentante comune degli eredi
Si chiede se:
1)i figli di Y subentrano nella titolarità del credito insinuato dal coniuge Y in qualità di eredi;
2)l'importo insinuato Z deve essere ridotto sulla base degli anni di vita effettivi decorsi dalla data del fallimento al decesso del coniuge Y (anni 6.093), poiché, alla data del fallimento nel 2015, l'importo insinuato è stato calcolato sulla base della speranza di vita del coniuge Y (anni 8,742). La riduzione dell'importo insinuato risulterebbe in contrasto con il principio che vede la cristallizzazione del passivo alla data del fallimento;
3)l'importo oggetto di riparto in favore degli eredi di Y non è soggetto a ritenuta di acconto IRPEF, essendo il vitalizio costituito a titolo oneroso e rappresentando il pagamento del prezzo di vendita dell'immobile assegnato al fallito dal coniuge Y.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza29/09/2026 12:15RE: Vitalizio costituito dal fallito in favore del coniuge divorziato
Il comma 2 dell'art. 60 l. fall. dispone che "Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento della dichiarazione di fallimento". Ossia il legislatore ha previsto la capitalizzazione della rendita vitalizia alla data del fallimento trasformando, a causa del sopraggiunto fallimento dell'obbligato, l'obbligazione periodica futura in un credito pecuniario, attuale e determinato ai fini del concorso, secondo la situazione esistente al momento della dichiarazione del fallimento. Questo credito, una volta ammesso al passivo, è quanto può competere al beneficiario, indipendentemente dalla durata della sua vita, sicchè la data della morte del coniuge Y al fine indicato è irrilevante in quanto il vitalizio è stato già capitalizzato e il relativo credito ammesso al passivo dell' fallimento dell'obbligato..
L'ammissione di detto credito al passivo attribuisce a Y un diritto a riscuotere, con le modalità del fallimento, il pagamento dello stesso, sicchè tale diritto era entrato nel patrimonio di Y al momento della definitiva ammissione e, quindi, trattandosi di un diritto patrimoniale, esso si trasmesse agli eredi. Costoro per subentrare nella posizione di Y non devono formulare una domanda di ammissione né di sostituzione ex art. 111, comma 2 l. fall. trattandosi di successione a titolo universale, ma devono soltanto chiedere alla curatela che il pagamento del credito ammesso al passivo venga effettuato in loro favore o in favore del rappresentante comune nominato, fornendo la prova della loro qualità di eredi quale il certificato di morte di Y, un suo testamento se esistente, oppure, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dichiari che Y è deceduto e che è deceduto senza lasciare testamento, uno stato di famiglia storico del defunto o comunque documentazione anagrafica dei rapporti di parentela dei richiedenti con il defunto in modo da evidenziare quali sono i soggetti successibili secondo la successione legittima. Tanto è utile ai fini di qualificare i richiedenti come eredi del defunto; a sua volta, la stessa domanda di pagamento è un atto di accettazione tacita dell'eredità per cui sotto questo profilo non sono necessari altri documenti sebbene sia comunque opportuno presentare anche la denuncia di successione che, seppur non equivale ad accettazione essendo un documento di rilevanza prevalentemente fiscale, è comunque indicativa della volontà delle parti interessate.
Sulla questione sub 3) giriamo la domanda alla nostra Sezione fiscale.
Zucchhetti SG srl-
Paolo Remia
Ancona01/10/2026 21:01RE: RE: Vitalizio costituito dal fallito in favore del coniuge divorziato
Vi ringrazio della Vs. risposta che ho particolarmente apprezzato e che condivido. Ho necessità di una risposta sul punto 3) che è determinate nella fase del riparto finale che sto predisponendo .
Paolo Remia
-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como06/10/2026 18:42RE: RE: RE: Vitalizio costituito dal fallito in favore del coniuge divorziato
La risposta alla domanda numero 3 richiede ben cinque passaggi.
In primo luogo deve essere individuato il trattamento fiscale della rendita "originaria".
Vanno coordinate due disposizioni:
- l'art. 50, comma 1, lett. h), del TUIR , che qualifica espressamente come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: "le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale"
- l'art. 19 della legge 74/1987, che recita "Tutti gli atti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa".
La Circolare 326/1997, punto 5.11, stabilì chiaramente che "Per espressa previsione normativa sono compresi nella categoria in esame [l'art. 50 sopra citato, all'epoca art. 47]: a) gli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento od annullamento di matrimonio".
E' però successivamente intervenuta l'ordinanza della Suprema Corte n. 26363/2022 la quale ha asserito che : "La norma esentativa [l'art. 19, sopra citato], infatti, non opera alcuna distinzione tra atti aventi ad oggetto beni immobili e atti riferiti a beni mobili, né l'art. 19 l. 74/1987 contiene una limitazione dell'ambito di operatività del regime di esenzione alle sole imposte indirette".
Tale ordinanza esaminava però non il caso di rendita vitalizia bensì la tassazione della plusvalenza derivante dall'assegnazione di quote sociali, non era quindi chiaro se si applicasse anche alla rendita concordata sempre in sede di separazione.
Fortunatamente, quasi perfettamente sovrapponibile al caso in esame è quello esaminato dalla successiva Ordinanza 10031/2023: "le parti, in sede di separazione, hanno convenuto la costituzione di una rendita vitalizia stabilendo che, a fronte della cessione di quote societarie dalla moglie al marito".
In tale ordinanza si legge che "tale manifestazione di autonomia negoziale è stata trasfusa anche negli accordi di divorzio congiunto, omologato dal Tribunale Ne consegue che, non trattandosi di pattuizione di un assegno divorzile, bensì di costituzione di una rendita ".
Il fatto che in tale fattispecie si tratti di "contratto di rendita vitalizia" e non di assegno divorzile è stato confermato dalla successiva Ordinanza 20415/2025, possiamo quindi dare per pacifico che la rendita in questione non goda dell'esenzione di cui all'art. 19 della legge 74/1987 e sia soggetta a imposizione diretta ex art. 50, comma 1, lett. h), del TUIR.
In secondo luogo deve essere individuata la relativa base imponibile.
A tal fine si deve tener conto dell'evoluzione dell'art. 52 TUIR, già art. 48-bis, il quale all'epoca del divorzio recitava, alla lettera c, "le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 47 costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare lordo percepito nel periodo d'imposta".
Tale articolo è stato modificato, escludendo tale riduzione della base imponibile, dall'art. 13 del D.Lgs. 47/2000; il successivo art. 19 ha stabilito che "Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 2001 ed ha effetto relativamente alle rendite erogate a decorrere dal 1 gennaio 2001".
Di conseguenza la rendita di cui ci stiamo occupando è imponibile nella misura del 60%.
In terzo luogo si deve verificare se all'importo ammesso al passivo, che è la capitalizzazione della rendita attesa, si debba riservare il medesimo trattamento fiscale.
Riteniamo che si applichi il principio generale stabilito dall'art. 6, comma 2, TUIR: "I proventi conseguiti in sostituzione di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti" e quindi il credito, che a norma dell'art. 60 l.fall. si sostituisce alla rendita, soggiacia al medesimo trattamento fiscale.
In quarto luogo, va verificato se su tale importo il Curatore debba operare la ritenuta.
Sappiamo che l'art. 23 del D.P.R. 600/1973 qualifica espressamente il Curatore quale sostituto d'imposta, e il successivo art. 24 stabilisce che "I soggetti indicati nel comma 1, dell'articolo 23, che corrispondono redditi di cui all'articolo 47, comma 1, del TUIR [oggi art. 50: "Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente"] devono operare una ritenuta a titolo di acconto".
Poiché abbiamo detto che la capitalizzazione ex art. 60 l.fall. non muta fiscalmente la natura del credito, che fiscalmente soggiace alla disciplina dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la ritenuta deve essere operata.
In quinto luogo va inquadrato il trattamento fiscale in capo agli eredi e conseguentemente la ritenuta da operare.
L'art. 7 del TUIR stabilisce che "In caso di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo d'imposta in cui sono percepiti sono tassati separatamente a norma degli artt. 19 e 21", quindi quanto corrisposto agli eredi è soggetto a tassazione separata.
La ritenuta deve quindi essere operata, sulla quota corrisposta a ciascun erede, con le regole specifiche di tale tipologia di imposizione, estremamente complesse e che richiedono l'accesso a informazioni non disponibili al Curatore, per cui già su questo Forum abbiamo ritenuto ragionevolmente applicabile l'aliquota del 23%, prevista per il primo scaglione di reddito.
Un avallo indiretto di tale comportamento è nella citata Circolare 326/1997, che al punto 7 recita "La ritenuta è effettuata, con le modalità previste nel citato articolo 23 e, quindi, almeno con l'aliquota prevista per il primo scaglione di reddito (ad esempio, in caso di un singolo gettone di presenza)": il pagamento una tantum agli eredi ci pare ragionevolmente assimilabile al pagamento del singolo gettone agli amministratori.
In conclusione, il Curatore dovrà operare, all'atto del pagamento a ciascun erede, una ritenuta del 23% sul 60% dell'importo corrisposto.
-
-
-