Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

pagamento dipendenti

  • Marco Mariani

    Milano
    12/01/2026 13:07

    pagamento dipendenti

    In fase di riparto ai dipendenti, potendo la procedura pagare solo parzialmente i debiti per retribuzioni e TFR (non già anticipati dall'INPS), non essendo presenti privilegi speciali, è corretto imputare la somma spettante a ciascun dipendente nella medesima proporzione in cui risulta il debito complessivo per retribuzioni e il debito complessivo per TFR? Tenendo in considerazione anche che le relative ritenute fiscali al 23% vanno indicate con differenti codici tributo.
    Grazie
    Cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/01/2026 18:42

      RE: pagamento dipendenti

      L'art. 1193 c.c. dispone quanto segue:
      "1. Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.
      2. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti".
      Nel caso i crediti del dipendente sono tutti scaduti e tutti egualmente garantiti dal privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c.; il fatto che il TFR e le ultime tre mensilità possano essere anticipate dall'Inps è, a questo fine irrilevante sia perché nel caso tale anticipazione non vi è stata sia perché comunque il Fondo di Garanzia presso l'Inps ha diritto di surroga nella posizione del dipendente per cui la procedura si trova sempre lo stesso credito da soddisfare. Si tratta di crediti egualmente onerosi tra i quali è difficile stabilire quale sia il più antico; probabilmente lo è quello per retribuzioni che matura al momento dell'inadempimento rispetto a quello per TFR che diventa esigibile al momento della cessazione del rapporto, ma nel caso non si sa la successione degli eventi.
      Opteremmo, pertanto, ( pur se sottilizzando si potrebbe individuare un criterio prevalente su altri) per l'applicazione del criterio residuale per il quale l'imputazione va fatta proporzionalmente ai vari debiti, che sembra anche quello più semplice ed equo, non tanto per il debitore per il quale la corretta imputazione è sostanzialmente indifferente, quanto proprio per il caso di intervento dell'Inps e di surroga, giacchè, in tal caso, il criterio della proporzionalità garantisce una partecipazione al riparto anche dell'ente che ha anticipato quanto per legge dovuto.
      Zucchetti SG srl