Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto finale e residuo attivo

  • Francesco Casadei Gardini

    FORLI' (FC)
    19/01/2022 12:33

    Riparto finale e residuo attivo

    Buongiorno, ho un dubbio in relazione al caso di un fallimento di una società di persone (ove per la società vengono pagati in sede di riparto finale il 100% dei creditori della stessa ma solo parzialmente i creditori insinuati in capo ai soci). In particolare, al termine del riparto, residua un attivo in capo alla società (che dovrà essere poi tassato per trasparenza in capo ai soci) che ritornerà poi in bonis; l'agenzia delle entrate (creditore dei soci non soddisfatto al 100%), a seguito della comunicazione del riparto, sostiene che le somme residue in capo alla società vadano distribuite ai soci per il pagamento dei creditori insinuati nello stato passivo di questi ultimi. Personalmente non convengo con questa tesi in quanto la società ritornerà sì in bonis, ma non avverrà una distribuzione del residuo attivo in capo ai soci ma unicamente la tassazione in capo a questi del residuo (pro quota). Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      19/01/2022 19:47

      RE: Riparto finale e residuo attivo

      La tesi dell'AE, al di là della questione fiscale, non ci sembra sostenibile perché contrasta con il dettato del secondo comma dell'art. 119, nella parte in cui stabilisce che "La chiusura della procedura di fallimento della società nei casi di cui ai numeri 1) e 2) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'art. 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale". Questa norma, introdotta con la riforma del 2006, viene sopperire al vuoto esistente nella legge fallimentare originaria che legislatore non affrontava l'aspetto della chiusura del fallimento delle società con soci illimitatamente responsabili; con la norma richiamata è stato posto il principio che la chiusura del fallimento sociale nei casi in cui non vi è (o non vi è più) un passivo della società da soddisfare in sede concorsuale o perché non sono state presentate domande di ammissione da parte di creditori sociali (n. 1) o perché i crediti ammessi nel fallimento sociale sono stati pagati o estinti (n. 2), determina anche la chiusura del fallimento dei singoli soci, in considerazione della dipendenza e accessorietà del fallimento a carico di costoro. Pertanto, quando si verifica uno dei predetti casi di chiusura del fallimento sociale, il curatore deve chiedere la chiusura del fallimento della società ed anche di quello dei singoli soci, ancorché vi siano creditori particolari di tali soci ammessi al passivo dei rispettivi fallimenti e i cui crediti non siano stati pagati né risultino in altro modo estinti.
      Non si vede, peraltro, a quale titolo il residuo attivo sociale dovrebbe essere attribuito ai soci, dal momento che ciò avviene solo all'atto della cancellazione della società dal registro delle imprese ed estinzione. In primo luogo, quindi bisognerebbe comunque attendere questo evento, che nel caso non è detto che si verifichi dato che la chiusura del fallimento sociale ai sensi del n. 4 del primo comma dell'art. 118 non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese e i soci potrebbero decidere di continuare l'attività. dopo la chiusura del fallimento sociale.
      Zucchetti SG srl
      • Francesco Casadei Gardini

        FORLI' (FC)
        20/01/2022 08:52

        RE: RE: Riparto finale e residuo attivo

        Grazie, chiarissimo. Aggiungerei che, dopo l'approvazione del piano di riparto, con il residuo attivo della società, la procedura (prima della chiusura del fallimento) dovrà procedere al pagamento delle relative imposte sulle quote di reddito imputabile per trasparenza in capo ai soci (che, a mio avviso, dovrà essere calcolato includendo eventuali altri redditi percepiti dai soci nell'anno 2021). E' corretto ? Grazie ancora per il prezioso aiuto.
        • Stefano Andreani - Firenze
          Luca Corvi - Como

          26/01/2022 11:29

          RE: RE: RE: Riparto finale e residuo attivo

          No, quanto ipotizzato nel quesito non è corretto, e il compito del Curatore è in realtà molto più "leggero".
          Il comportamento che egli deve tenere è puntualmente ed esaurientemente descritto dall'art. 5, del D.P.R. 322/1998.
          Il terzo periodo recita: "Il curatore o il commissario liquidatore, prima di presentare la dichiarazione finale, deve provvedere al versamento, se la società fallita o liquidata vi è soggetta, dell'imposta sul reddito delle società" ; la società di persone non è soggetta all'imposta su reddito delle società (IRES) e quindi il Curatore non deve effettuare alcun versamento.
          Altrettanto esplicito e preciso è il periodo successivo: "In caso di fallimento ... di società in nome collettivo o in accomandita semplice, il curatore ... contemporaneamente alla presentazione delle dichiarazioni iniziale e finale di cui al secondo periodo, deve consegnarne o spedirne copia per raccomandata ... a ciascuno dei soci, ai fini dell'inclusione del reddito o della perdita che ne risulta nelle rispettive dichiarazioni dei redditi", che non gli competono.
          • Francesco Casadei Gardini

            FORLI' (FC)
            26/01/2022 11:40

            RE: RE: RE: RE: Riparto finale e residuo attivo

            Grazie ancora per il prezioso aiuto. (avevo riproposto tale quesito anche nella sezione relativa ai quesiti fiscali che, a seguito della presente chiarificazione, ritengo superfluo).
          • Donata Castaldo

            Castelfranco Veneto (TV)
            09/09/2022 10:36

            RE: RE: RE: RE: Riparto finale e residuo attivo

            Buongiorno,
            mi trovo in un caso simile anche se la fallita è una SRL.
            in base a quanto stabilito dall'art. 'art. 5, III e IV comma, del D.P.R. 22/7/1998 n. 322, quindi, prima di chiedere l'emissione del decreto di chiusura del fallimento dovrei procedere alla liquidazione e pagamento delle imposte sul reddito?
            Inoltre, il residuo attivo, a Vostro avviso deve essere riconsegnato all'amministratore prima o dopo l'emissione del decreto di chiusura?
            A mio parere solo successivamente, posto che, solo con la dichiarazione di chiusura ai sensi dell''art. 118 co. 2 LF c'è il presupposto per il ritorno in bonis della società; prima di tale data l'amministratore non avrebbe titolo di ricevere tali somme.
            Ringrazio sin d'ora per il prezioso confronto professionale e porgo cordiali saluti
            Avv. Donata Castaldo
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              19/09/2022 11:43

              RE: RE: RE: RE: RE: Riparto finale e residuo attivo

              La norma citata nel quesito stabilisce che il versamento delle imposte deve essere effettuato prima della presentazione della dichiarazione dei redditi; quest'ultima avviene inevitabilmente dopo il decreto di chiusura, ma riteniamo più corretto che il versamento delle imposte dovute sia effettuato prima di chiedere l'emissione di tale decreto, in modo da poter dar conto dell'effettuazione di tutti i pagamenti dovuti dalla procedura e quindi del saldo residuo da riconsegnare all'amministratore della società fallita.

              La riconsegna al fallito del patrimonio residuo non è espressamente prevista dalla legge fallimentare ma rientra nella previsione dell'art. 120, I comma, l.fall. ("Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito"), quindi concordiamo con la consegna del residuo attivo solo dopo l'emissione del decreto di chiusura.
              • Donata Castaldo

                Castelfranco Veneto (TV)
                08/11/2022 11:36

                RE: RE: RE: RE: RE: RE: Riparto finale e residuo attivo

                Buongiorno,
                sto, quindi, procedendo alla chiusura del fallimento ma, per il calcolo dell'Ires ho ancora qualche dubbio.
                Il patrimonio netto, all'inizio della procedura, era negativo, quindi, se non erro va considerato pari a zero.
                Per quanto attiene il residuo attivo, invece, mi trovo una "piccola" somma residua in conto corrente e un credito IVA maturato in corso di procedura.
                Per calcolare la base imponibile per il calcolo dell'IRES, il mio residuo attivo è la somma tra il saldo in c/c e il credito IVA maturato?
                Se così fosse, però, il valore dell'IRES verrebbe maggiore della somma disponibile in c/c e potendo utilizzare in credito IVA solo nel 2023 come posso procedere al pagamento?
                Cordiali saluti
                • Stefano Andreani - Firenze
                  Luca Corvi - Como

                  14/11/2022 21:24

                  RE: RE: RE: RE: RE: RE: RE: Riparto finale e residuo attivo

                  La questione non ci risulta sia mai stata affrontata né in prassi o giurisprudenza né in dottrina, e sinceramente non vediamo una soluzione "elegante".

                  L'unica che ci pare percorribile è banalmente rinviare la chiusura del fallimento a febbraio 2023, quando sarà utilizzabile il credito IVA, atteso che gli artt. 118 e segg. l.fall. non stabiliscono un termine per il Curatore per presentare istanza di chiusura al verificarsi di una delle fattispecie previste appunto dall'art. 118.

                  Fortunatamente tale periodo è vicino, ma faremmo comunque un'istanza al Giudice Delegato illustrando la questione e così motivando il lieve ritardo nella chiusura: anche se sinceramente l'ipotesi che il fallito o chiuque altro possano sostenere di aver subito danni da tale brevissimo ritardo e quindi possano avanzare pretese nei confronti del Curatore, è d'obbligo suggerire prudenza.