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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
Autorizzazione Riparto Parzale
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Fernando Ria
GINOSA (TA)17/07/2023 15:35Autorizzazione Riparto Parzale
Buon Pomeriggio,
avrei bisogno di una precisazione in merito ad una liquidazione coatta amministrativa.
Ho predisposto un secondo piano di riparto parziale ed inviato lo stesso al MISE per richiederne l'autorizzazione. La richiesta è stata protocollata. Vorrei sapere se sia sufficiente tale ricevuta per trasmettere il piano di riparto ai creditori oppure occorra ricevere una risposta con un'autorizzazione dettagliata.
Vi ringrazio.
Cordiali saluti-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza18/07/2023 15:08RE: Autorizzazione Riparto Parzale
L'art. 212, co. 3, dispone che "Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'art. 113", il che comporta che non può essere distribuito più dell'80% delle somme complessive da ripartir, devono essere trattenute e depositate le quote destinate ed assegnate alle quattro categorie di creditori elencati nella norma richiamata e così via. Come si vede l'art. 113 non contiene la disciplina processuale riguardante i riparti di cui tratta l'art. 110 l. fall., per cui non esiste una regolamentazione per questo tipo di riparti. In questa carenza si ritiene che possano essere applicate ai riparti parziali le modalità di presentazione del riparto finale di cui all'art. 213; del resto anche nel fallimento il procedimento di ripartizione è previsto dall'art. 110 unico sia per i riparti parziali che per quello finale, per cui anche nella liquidazione l'unica normativa dettata nell'art. 213 per il riparto finale ben può essere adattata anche ai riparti parziali. Se si segue questa via, anche i riparti parziali devono essere sottoposti all'autorita', che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale, come appunto prescrive l'art. 213, per cui la protocollazione della richiesta di autorizzazione non è sufficiente, a meno che non intervenga alcun provvedimento nel termine di 30 giorni, nel qual caso il silenzio della PA va considerato assenso, per il disposto del comma 1 dell'art. 20 legge n. 241 del 1990.
Zucchetti Sg Srl-
Fernando Ria
GINOSA (TA)21/07/2023 10:43RE: RE: Autorizzazione Riparto Parzale
La ringrazio per l'esauriente risposta. -
Fernando Ria
GINOSA (TA)11/09/2023 17:17Autorizzazione Riparto Parzale
Buon Pomeriggio,
come da mio messaggio del 17/07/2023, mi trovo nuovamente a scrivere perché la mia richiesta di autorizzazione del 2^ piano di riparto parziale e del 2^ acconto quale compenso, inviata tramite PEC al MISE in data 11.07.2023, non ha ancora ricevuto alcuna risposta dal MISE.
Come dovrei procedere?
Procedo con il deposito in cancelleria e l'invio massivo ai creditori, e, nel caso in cui non ci fossero opposizioni nei 15 gg successivi all'invio, posso procedere con il pagamento?
Per quanto riguarda l'autorizzazione al 2^ acconto sul compenso invece dovrei attendere autorizzazione e quantificazione dell'importo spettante...
Vi ringrazio sin d'ora per la risposta.
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza12/09/2023 19:39RE: Autorizzazione Riparto Parzale
Come detto nella risposta che precede, è presumibile che ai riparti parziali- privi di regolamentazione procedurale, vengano applicate le regole del riparto finale di cui all'art. 213 l. fall. per cui anche i riparti parziali devono essere sottoposti all'autorità che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale, come appunto prescrive l'art. 213; abbiamo anche detto che qualora non intervenga alcun provvedimento nel termine di 30 giorni, il silenzio della PA può essere considerato assenso, per il disposto del comma 1 dell'art. 20 legge n. 241 del 1990, sicchè nel caso, potrebbe procedere al deposito in cancelleria, non avendo ricevuto risposta alla sua richiesta risalente oltre un mese addietro, con i conseguenti sviluppi da lei indicati.
Per l'acconto sul compenso, non può fare altro che attendere.
Zucchetti sG Srl
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