Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparti ai privilegiati - 2751 bis e 2777 c.c.

  • Franco Baiguera

    Brescia
    05/02/2014 11:35

    Riparti ai privilegiati - 2751 bis e 2777 c.c.

    L'articolo 2751 bis c.c. prevede i privilegi generali ex commi 5-bis) per coop agricole e 5-ter) per lavoro temporaneo.
    L'articolo 2777 c.c., che prevede l'ordine di collocazione dei privilegi, non è stato coordinato e prevede quindi un ordine fino al n. 5 del 2751 bis.
    I numeri 5-bis e ter sono stati dimenticati: secondo voi come vanno trattati nel silenzio della norma?
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      05/02/2014 20:19

      RE: Riparti ai privilegiati - 2751 bis e 2777 c.c.

      Il legislatore non ha provveduto a graduare il privilegio di cui al 5 bis, in quanto non è intervenuto sull'art. 2777 (che tratta della collocazione dei crediti elencati nell'art. 2751 bis), ma è da ritenere che il nuovo privilegio prenda lo stesso grado dei privilegi di cui ai nn. 4 e 5- accomunati nella graduatoria dell'art. 2777- e non un grado immediatamente successivo, per l'affinità tra le nuove categorie contemplate e quella delle cooperative di produzione e lavoro. In tal senso si è espressa Cass, 10/07/1998, n. 6704, per la quale, appunto, "il privilegio generale sui mobili di cui al n. 5 bis dell'art. 2751 bis c.c., introdotto dall'art. 18 comma 2 l. n. 59 del 1992 con riferimento ai crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei loro prodotti, si collocano (attesa, tra l'altro, la scelta del numero 5 bis anziché 6) nello stesso grado del precedente n. 5 della stessa norma (crediti dell'impresa artigiana e delle cooperative di produzione e di lavoro), avendo il legislatore inteso, così, superare la pregressa distinzione tra cooperative agricole di produzione e lavoro in agricoltura e cooperative agricole per la trasformazione dei prodotti costituite fra imprenditori agricoli, (intenzionalmente) omettendo, di conseguenza, di provvedere alla collocazione del nuovo privilegio tramite opportuna integrazione dell'art. 2777 c.c., con conseguente parificazione del relativo trattamento".
      Per i crediti delle Agenzie fornitrici di lavoro temporaneo non ci risultano precedenti e crediamo possa ad essi essare adattato lo stesso discorso; ed infatti nella nostra tabella dei privilegi abbiamo posizionato entrambi nello stesso grado di quello dei coltivatori diretti e artigiani.
      Zucchetti Sg Srl
      • Franco Baiguera

        Brescia
        06/02/2014 09:57

        RE: RE: Riparti ai privilegiati - 2751 bis e 2777 c.c.

        Ringrazio per la tempestiva ed esauriente risposta.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          07/02/2014 19:04

          RE: RE: RE: Riparti ai privilegiati - 2751 bis e 2777 c.c.

          Ci fa piacare esserle stati utili.
          Zucchetti Sg Srl
          • Paolo Casarini

            Carpi (MO)
            04/09/2020 15:36

            RE: RE: RE: RE: Riparti ai privilegiati - 2751 bis e 2777 c.c.

            Ritenete che la vs. risposta del 2014 ovvero la parificazione della stessa posizione dei privilegi ex art. 2751 nn. 5, 5 bis e 5 ter in sede di riparto sia ancora attuale ?
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              05/09/2020 16:21

              RE: RE: RE: RE: RE: Riparti ai privilegiati - 2751 bis e 2777 c.c.

              Si, confermiamo quanto detto nel 2014 in mancanza di novità legislative in proposito. Aggiungiamo che negli ultimi anni abbiamo trovato un solo precednete giurisprudenza con riferimento al privilegio di cui al n. 5ter dell'art. 2751bis c.c., che va nello stesso senso. Si tratta di Trib. Udine 05/04/2018, per il quale "In tema di riparto dei crediti privilegiati e di graduazione del credito, il privilegio di cui al all'art. 2751 bis comma 5 ter c.c. va posto allo stesso grado di quello disciplinato dal n. 5 e dal n 5 bis".
              Interessante la motivazione di tale sentenza in quanto prende in esame (sia con riferimento alla previsione del n. 5bis e che del n. 5ter dell'art. 2751 bis c.c.) le obiezione di una tesi dottrinaria contraria, secondo la quale l'omessa indicazione della graduazione del privilegio in questione da parte del legislatore comporterebbe, al contrario di quanto ritenuto dalla Suprema Corte nella sentenza n. 6704 del 1998 (citata nella nostra precedente risposta), che il privilegio di cui al 5 ter) che dovrebbe prendere grado dopo ogni altro privilegio speciale in applicazione analogica dell'art.2783 c.c.. Il tribunale udinese correttamente obietta che tale tesi non tiene conto della particolare preferenza che il codice civile riserva ai privilegi generali mobiliari di cui all'art.2751 bis c.c. come si evince chiaramente dall'ultimo comma dell'art. 2777 c.c. secondo il quale "I privilegi che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito sono sempre posposti al privilegio per le spese di giustizia ed ai privilegi indicati nell'art. 2751 bis." Di modo che, se si accedesse alla predetta tesi, un credito disciplinato dall'art.2751 bis c.c., sarebbe posposto al privilegio di cui al n. 20 dell'art.2778 c.c., il che mal si concilia con il predetto ultimo comma dell'art.2777 c.c., ossia con l'esplicita preferenza che la legge accorda ai privilegi di cui all'art.2751 bis, posposti alle sole spese di giustizia.
              Zucchetti SG srl