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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
MANCATO PAGAMENTO CREDITORE PREDEDUCIBILE
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Giacomo Solimene
SERINO (AV)22/10/2026 00:02MANCATO PAGAMENTO CREDITORE PREDEDUCIBILE
Buonasera, nel marzo 2025 la curatela è stata dichiarata soccombente in un giudizio instaurato dopo l'apertura del fallimento, con condanna alle spese.
Con 3 comunicazioni pec a controparte, effettuate dal legale incaricato, al fine di trasmettere notula e coordinate bancarie per effettuare pagamento, non vi è mai stato nessun riscontro.
Chiedo, in qualità di curatore fallimentare, se posso procedere a riparto finale, oppure devo accantonare le somme statuite in sentenza a favore di parte vittoriosa, tenendole ferme sul conto corrente intestato alla procedura per chissà quanto tempo.
Si precisa che vi è capienza per la liquidazione delle spese processuali.
Grazie mille per l'attenzione.
Avv. Giacomo Solimene.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza22/10/2026 13:06RE: MANCATO PAGAMENTO CREDITORE PREDEDUCIBILE
E' una domanda la sua che, nella apparente semplicità, nasconde problematiche complesse. La premessa del discorso è che il credito per spese di giustizia ha natura prededucibile in quanto, come lei precisa, il processo a conclusione del quale è stata emessa la condanna alle spese è stato instaurato dalla curatela e la condanna è a carico della stessa. Bisogna inoltre supporre che la condanna al pagamento delle spese sia comprensiva della liquidazione delle stesse e che la sentenza di condanna (o le sentenze, qualora si trati di più giudizi, come nel suo caso) sia passata in giudicato.
Orbene, il comma 3 dell'art. 111 bis prevede che i crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti immediatamente anche ai di fuori del procedimento di riparto (se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti), previa autorizzazione del comitato dei creditori ovvero del giudice delegato. Una tale disposizione lascia presumere che il creditore faccia una richiesta, che il debitore/curatore possa contestare, e questa possibilità ricorre anche nel caso in esame in cui vi è una condanna giudiziaria., giacchè il creditore potrebbe (come del resto spesso accade in casi del genere) chiedere il pagamento di una somma diversa e superiore rispetto a quella liquidata nella sentenza, tale da giustificare una contestazione; di conseguenza, dal punto di vista strettamente giuridico, il creditore rimasto inerte, nonostante i solleciti del curatore a presentare una richiesta di pagamento, non dovrebbe essere incluso nel riparto finale, né dovrebbe essere effettuato a suo favore un accantonamento giacche accantonamenti /depositi sono previsti dal comma 1 dell'art. 117 l. fall. se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato (noi abbiamo presupposto che la sentenza sia definitiva, ma se non lo è, la scelta del deposito si impone in forza della richiamata disposizione), e dal comma 4 dell'art. 117 in favore dei creditori che non si presentino a riscuotere il pagamento o siano irreperibili.
Se quindi il curatore segue questa linea, riteniamo che egli non incorra in alcuna responsabilità per eventuali future pretese del creditore in questione che rimane insoddisfatto per essere stato distribuito l'intera massa liquida, anche perché il curatore ha sollecitato detto creditore a formulare una richiesta di pagamento, o a presentare la nota spese, ossia di manifestare una volontà di essere soddisfatto nel concorso in atto.
Tuttavia alla linearità di questo discorso si oppone il fatto che esiste un credito prededucibile, che, almeno per l'importo liquidato in sentenza, è certo, liquido ed esigibile e non contestabile, di cui il curatore non può ignorare l'esistenza e per il quale non può effettuare un accantonamento perché, come detto, non è previsto dalla legge.
Che fare allora? Seguendo una linea prudenziale, che possa evitare qualsiasi futura cointestazione e dare sicurezza di esenzione da qualsiasi responsabilità futura, noi includeremmo il credito (o i crediti) in questione, per l'importo liquidato in sentenza, nel riparto tra i prededucibili e, successivamente, se il beneficiario non si presenta a riscuotere quanto distribuito, procederemmo al deposito ai sensi del comma 4 dell'art. 117 l. fall..
Zucchetti SG srl-
Giacomo Solimene
SERINO (AV)22/10/2026 17:52RE: RE: MANCATO PAGAMENTO CREDITORE PREDEDUCIBILE
Si ringrazia per il sollecito riscontro, saluti.
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