Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto tra creditori privilegiati speciali e privilegiati generali di grado superiore

  • Federica Amabili

    Milano
    01/09/2025 18:35

    Riparto tra creditori privilegiati speciali e privilegiati generali di grado superiore

    Nel riparto dei privilegiati ho privilegiati ante primo grado (euro 10.000), privilegiati ex art 2751 bis (euro 30.000) e privilegiati speciali di grado 7 su beni mobili (euro 5.000). Dalla vendita dei beni mobili, oggetto del privilegio speciale, ho ottenuto euro 5.000. Dovrei ripartire la somma di euro 20.000, di cui 5.000 riveniente dalla vendita dei beni mobili collegati al privilegio speciale.

    In base alla disciplina vigente, i creditori privilegiati generali, anche se di grado superiore, non possono soddisfarsi con preferenza sulla somma ottenuta dalla vendita di beni oggetto di privilegio speciale, fintanto che esistono crediti privilegiati speciali, anche se di grado inferiore. Infatti, il principio di base è che il privilegio speciale attribuisce al creditore il diritto di essere soddisfatto con esclusività sul ricavato dei beni oggetto del privilegio, in via prioritaria rispetto ai privilegi generali, anche se questi ultimi sono di grado superiore. Soltanto l'eventuale eccedenza rispetto al credito privilegiato speciale può essere destinata ai privilegi generali di grado superiore. La somma ricavata dalla vendita di beni oggetto di privilegio speciale va prioritariamente al creditore con privilegio speciale, a prescindere dal grado dei privilegi generali. I creditori privilegiati generali (anche se di grado superiore) possono concorrere sulla somma solo per l'eventuale eccedenza rispetto a quanto dovuto al creditore assistito da privilegio speciale.

    Vi chiedo conferma su tale mia conclusione, ovvero che i privilegiati speciali abbiano priorità assoluta sul ricavato dei beni oggetto di privilegio, anche se vi sono privilegi generali di grado superiore, e che solo la parte eccedente potrà essere destinata ai privilegi generali secondo il loro grado.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/09/2025 13:49

      RE: Riparto tra creditori privilegiati speciali e privilegiati generali di grado superiore

      Ci permettiamo di dissentire completamente dalla sua ricostruzione. Invero, per i creditori preferenziali vige il principio della inalterabilità delle cause di prelazione, che, pur dipartendo anch'esso dalla matrice della responsabilità patrimoniale, si articola attraverso la regolamentazione del rapporto tra crediti prededucibili, crediti preferenziali e crediti chirografari e postergati, contenuta nell'art. 111 l.fall. e nell'art. 221 CCII, per poi passare alla regolamentazione del rapporto tra le diverse cause di prelazione (ipoteca, pegno e privilegi, sia generali che speciali) affidata all'art. 2748 c.c., salva diversa disposizione di legge, e terminare in quella dell'ordine all'interno di ciascuna causa di prelazione, cui è dedicata la disciplina normativa sull'ipoteca, sul pegno e sui privilegi, in base alla quale, la priorità di un creditore rispetto ad un altro appartenente alla stessa categoria è data dalla priorità dell'iscrizione o del possesso a seconda che si tratti di ipoteca (art. 2852 e segg. c.c.) o pegno (art. 2786 c.c.), ovvero dalla graduatoria fissata dalla legge per i privilegi (artt. 2776, 2777, 2778, 2780) in considerazione della causa del credito.
      L'inalterabilità dell'ordine delle prelazioni comporta, quindi, il rispetto della graduazione fissata dalla legge o, comunque, dei criteri di priorità da questa richiamati, per cui non è possibile soddisfare, neppure in via parziale, chi viene dopo nella graduatoria se non è stato soddisfatto integralmente chi viene prima, tranne le ipotesi eccezionali riconosciute dal legislatore stesso, posto che la funzione della graduazione è proprio quella di assicurare al creditore che è beneficiario di una prelazione una posizione di preminenza nel concorso, anche in funzione della sicurezza delle contrattazioni, in quanto chi viene in contatto con altri soggetti deve sapere come il suo credito, con le garanzie che lo accompagnano, sarà trattato in caso di inadempimento e, a maggior ragione, in caso di insolvenza del debitore.
      E' questa la regola dell'absolute priority rule (APR), il cui significato è stato definitivamente ribadito dalla S. Corte (Cass. n. 10884/2020) nel senso che esso impone l'integrale pagamento del credito di rango superiore prima di soddisfare quello di grado inferiore e non nel senso che sia ammessa la falcidia del credito di grado poziore e il pagamento parziale del credito di rango più basso, a condizione che al primo sia assicurato un trattamento più favorevole rispetto a quello riservato al secondo. Questa regola è stata ripresa anche nel nuovo codice ed attuata in modo rigoroso nella liquidazione giudiziale, nel mentre nel concordato con continuità aziendale, che già prevedeva eccezioni, è stata attenuata, in quanto il comma sesto dell'art. 84, nel confermare la regola dell'APR sul valore di liquidazione, ammette che il valore crescente, costituito dagli incrementi patrimoniali generati dalla continuità, ossia il surplus concordatario possa essere ripartito in misura più flessibile perché è sufficiente che il creditore di rango pozione non sia trattato peggio di quello di rango immediatamente successivo (relative priority rule), fermo restando che le risorse esterne al patrimonio del debitore possono essere liberamente distribuite. Quando poi il nuovo legislatore ha inteso attribuire al debitore la piena libertà distributiva, come nel piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (PRO), ammette nell'art. 64-bis, che il debitore possa "distribuire il valore generato dal piano anche in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione", bilanciando tale libertà con la necessità che il piano sia approvato dalla unanimità delle classi.
      Il rispetto dell'ordine dela graduazione di legge comporta che detto ordine sia seguito indipendentemente dalla natura del privilegio attribuito, sia esso generale che speciale, per cui il ricavato dai beni mobili confluisce in una unica massa che va distribuita seguendo l'ordine fissato dalla legge. Questo significa che anche i beni oggetto di privilegio speciale partecipino al pagamento dei crediti di grado anteriore e per questo fine sono stati creati i conti speciali, che consentono di tenere il conteggio delle entrate e delle uscite riguardanti i beni oggetto di garanzia specifica e tra le uscite va calcolata anche la quota del ricavato di quel bene utilizzata per i pagamento dei crediti di grado anteriore.
      Nel suo caso, pertanto, la somma di 5.000 ricavata dal bene oggetto di privilegio speciale, finisce nel calderone dell'attivo mobiliare e va utilizzata, insieme agli altri ricavi, per il pagamento dei creditori secondo l'ordine di legge, e attraverso i conti speciali, si calcola quanta parte di quei 5.000 sono stati utilizzati per pagare i c rediti di grado potiore rispetto a quello privilegiato speciale, sicchè quando (e se ) si arriva al pagamento di tale grado, la somma disponibile pe ril creditore privilegiato non è più quella iniziale di 5.000 ma quella residuata dopo il pagamento dei crediti di posizione anteriore.
      Tali operazioni sembrano e sono complicate, ma il programma Fallco svolge esattamente queste funzioni, sempre che vengano impostati i conti speciali.
      Zucchetti SG Srl