Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Fatturazione per riparto finale

  • Roberto Bussani

    Trieste
    12/03/2024 18:57

    Fatturazione per riparto finale

    Sono curatore di un fallimento di una società in accomandita semplice e – in estensione - del socio accomandatario.
    In sede di operazioni di chiusura della procedura il Giudice Delegato ha disposto la liquidazione del compenso per una parte a carico della società fallita e per una parte (più consistente) a carico del socio accomandatario fallito in estensione. E' sorto però il problema che il socio è purtroppo deceduto lo scorso mese di gennaio, gli eredi diretti hanno già rinunciato all'eredità e, ad ora, risultano chiamati all'eredità i due nipotini minorenni (che ovviamente non accetteranno mai l'eredità).
    La domanda è la seguente: è corretto emettere la fattura per la liquidazione del compenso a nome del socio accomandatario deceduto? O, altrimenti, a chi dovrebbe essere intestata?
    Grazie.
    (dott. Roberto Bussani)
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      20/03/2024 08:38

      RE: Fatturazione per riparto finale

      Mentre il caso di fattura che deve essere emessa da un soggetto deceduto è stato ampiamente affrontato, non altrettanta attenzione è stata dedicata dalla prassi al caso opposto, ovvero di fattura emessa da terzi per prestazioni effettuate a soggetto deceduto, caso in effetti meno frequente.

      Riteniamo che debba essere seguita la regola generale che la fattura debba essere intestata al soggetto a favore del quale è stata effettuata la prestazione, e quindi al defunto.

      Tale opinione è a nostro avviso avvalorata dal fatto che recentemente, nelle risposte in tema di fatturazione elettronica, l'Agenzia delle Entrate ha risposto che se la fattura è intestata a un codice fiscale o partita IVA inesistente, viene scartata dal sistema, ma se intestata a una partita IVA cessata o al codice fiscale di un soggetto cessato (se ente collettivo) o deceduto, il sistema la acquisisce senza problemi.

      Senza considerare che nel caso specifico oggetto della domanda non c'è né un erede né un curatore dell'eredità giacente, quindi non esisterebbe un soggetto diverso dal de cuiuis a cui intestarla.