Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto e contrasto con ammissioni in passivo

  • Pasqualino Famularo

    Lamezia Terme (CZ)
    24/01/2020 15:01

    Riparto e contrasto con ammissioni in passivo

    Sono Curatore di una procedura fallimentare (sentenza del Luglio 2005), per la quale ho, di recente, predisposto un piano di riparto parziale.
    Nello stato passivo (esecutivo e non opposto), un creditore "A" è stato ammesso per un importo (per semplificare, potremo qui dire pari a 300) con privilegio ipotecario, nonostante il limite di iscrizione ipotecaria fosse ben inferiore (sempre per semplificare, pari a 200).
    Poiché, sono convinto che, anche per giurisprudenza abbastanza consolidata (si veda per esempio il caso della rinnovazione dell'ipoteca trattato dalla Sentenza Cass. Civ. 16553/2015), lo stato passivo è caratterizzato da assoluta intangibilità che preclude al GD un eventuale riesame del credito in sede di ripartizione, nel riparto parziale da me predisposto, ho tenuto conto dell'importo ammesso allo stato passivo, senza tener conto del limite dell'iscrizione ipotecaria.
    Sentito il comitato dei creditori, il G.D. mi ha autorizzato al deposito del piano di riparto. All'esito del deposito un creditore "B" mi ha formulato alcune osservazioni, ritenendo che, poiché nello stato passivo, il creditore "A" sarebbe stato ammesso per errore con privilegio per una somma superiore al limite dell'iscrizione ipotecaria, nel ripartire le somme ricavate dalla vendita del bene su cui grava quell'ipoteca, io dovrei tener conto del limite di iscrizione ipotecaria e, conseguentemente, degradare a chirografario la parte eccedente (benché ammessa in privilegio nello stato passivo).
    Il G.D., ricevute queste osservazioni, mi ha incaricato di verificare e relazionare sul punto.
    Avrei bisogno di Vs. conforto sul tema.
    Io ritengo che, ribadisco, usando le stesse parole della Corte di Cassazione, "il decreto di approvazione dello stato passivo, di cui all'art. 96 L.F., se non impugnato preclude ogni questione relativa all'esistenza del credito, alla sua entità, all'efficacia del titolo da cui deriva e all'esistenza di cause di prelazione. La sua intangibilià non ammette il riesame del credito da parte del giudice delegato in sede di distribuzione finale, mediante degradazione a chirografo, di un credito già ammesso in via ipotecaria".
    Ragion per cui, in sede di riparto, io non posso tener conto dei limiti dell'iscrizione ipotecaria, bensì di quanto ammesso e del relativo privilegio assegnato in stato passivo.
    Dunque, ritengo, dovrò assegnare somme ricavate dal bene su cui grava l'ipoteca del creditore A, fino alla concorrenza di 300 (dell'importo ammesso con privilegio allo stato passivo) e non nella misura inferiore di 200 (ovvero nei limiti dell'iscrizione ipotecaria).
    Vi sarei molto grato se poteste darmi Vs. Pregiata opinione sul caso.
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      24/01/2020 20:39

      RE: Riparto e contrasto con ammissioni in passivo


      Il principio da lei richiamato è pacifico e consolidato in giurisprudenza (confr. anche Cass. n. 525/2016; Cass. n. 12732/2011;), per cui è indubbio che in sede di riparto un credito ammesso al passivo in visa ipotecaria non possa essere degradato a chirografario. del resto lo stesso creditore che ora fa l'osservazione che lei riporta avrebbe potuto, a suo tempo, impugnare iòl credito ammesso in via ipotecaria per l'importo oòltre il limite dell'iscrizione, e non lo ha fatto.
      Zucchetti SG srl
      • Luciano Umberto Silvi

        URBANIA (PU)
        29/01/2020 09:54

        RE: RE: Riparto e contrasto con ammissioni in passivo

        Ma la responsabilità extra contrattuale del curatore non può essere sollevata dal creditore danneggiato? Il fatto di non aver a suo tempo e nei temini contestato lo stato passivo (e poi anche il riparto) lo fa decadere dall'azione quinquiennale di responabilità? grazie.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          30/01/2020 18:43

          RE: RE: RE: Riparto e contrasto con ammissioni in passivo

          Ribadito che in sede di riparto non è possibile modificare le risultanze dello stato passivo, non ci risultano precedenti di azioni di responsabilità nei confronti del curatore per non aver impugnato lo stato passivo. Indubbiamente il curatore è legittimato all'impugnazione di cui al comma 3 dell'art. 98, ma alla stessa impugnazione è legittimato ogni creditore che si senta leso, per cui il creditore che ha oggi l'osservazione avrbbe potuto lui far modificare lo stato passivo e non lo ha fatto. Peraltro, per quanto riguarda il curatore, questi per proporre l'impugnazione avrebbe dovuto essere "soccombente", ossia avrebbe dovuto aver assunto, in sede di verifica, una posizione diversa da quella poi accolta dal giudice delegato, per cui si tratta di vedere cosa aveva lei scritto nel progetto di stato passivo o detto a verbale udienza e, quindi, se nel caso aveva rilevato che l'iscrizione ipotecaria portava il limite che è stato superato; superamento che non ammesso quanto al capitale, ma possibile quanto ad interessi qualora siano indicati in un tasso senza il limite massimo. In ogni caso, lo stato passivo è atto del giudice e compito del curatore non è correggere eventuali errori dell'organo giudiziario, ma rappresentare a costui la vera e reale situazione in modo che possa decidere, per cui una responsabilità del curatore in casi simili è, a nostro avviso, ravvisabile solo ove il curatore abbia fornito dati errati o taciuto circostanze rilevanti ecc. potendo solo in questi casi vedersi il venir meno alla diligenza che l'art. 38 l. fall. richiede dal curatore. Ci sembra, in sostanza, difficile ipotizzare una azione di responsabilità nei suoi confronti.
          Qualora l'ammissione ipotecaria oltre il limite dell'iscrizione fosse riconducibile ad un errore materiale, si potrebbe ipotizzare il ricorso alla correzione di cui all'ult. comma dell'art. 98, ritirando previamente il progetto di riparto presentato e non ancora dichiarato esecutivo. Ovviamente, dato il tempo decorso e la presenza delle osservazioni, la correzione sarebbe sospetta, ma se l'ammissione in questione è riconducibile ad errore materiale sarebbe possibile. Effettuata la correzione si potrebbe poi procedere al riparto in conformità dello stato passivo corretto.
          Zucchetti SG srl
          • Giampaolo Gatti

            ROMA
            21/01/2023 14:53

            RE: RE: RE: RE: Riparto e contrasto con ammissioni in passivo

            mi si presenta questa situazione:
            Liquidazione giudiziale dichiarata il 1/12/2022 in pendenza di una esecuzione immobiliare
            incardinata dal creditore di mutuo fondiario.
            Nell'esecuzione l'immobile è stato venduto e trascritto il relativo decreto di trasferimento prima della sentenza di dichiarazione della L.G. e fissata per Giugno 2023 l'udienza di approvazione del piano di riparto.
            Nella L.G. è stata fissata a febbraio 2022 la data per l'esame delle domande tempestive.
            Il creditore di mutuo fondiario ha già incassato le somme ex art. 41 tub.
            Il quesiti sono:
            1) Nella domanda di ammissione al passivo il creditore di mutuo fondiario chiede in prededuzione l'importo pari alle spese sostenute in sede esecutiva.
            In riferimento a dette spese io ritengo che non possa trattarsi di prededuzione in quanto spese sostenute nel periodo ante la dichiarazione della L.G. e sono nel dubbio di proporre l'ammissione con il privilegio speciale ex art 2770 cc ( voce Fallco Ai1.1 CREDITI CON PRIVILEGIO IMMOBILIARE CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO - crediti per spese di giustizia per atti conservativi o per l'espropriazione di immobili ex art. 2770, co. 1, c.c. e per liberazione ipoteche ex art. 2770, co. 2, c.c.)
            oppure di proporre l'ammissione con lo stesso privilegio del credito ( prelazione ipotecaria di 1°)
            2) Nella domanda il credito viene poi richiesto per l'intero, nonostante ci sia stato già l'incasso ex art. 41 tub e successivamente all'udienza di verifica del passivo fissata per febbraio 2023 lo stesso molto probabilmente incasserà le ulteriori somme (sempre in via provvisoria, stante il solo privilegio processuale ex art 41 tub e 51 lf) come da riparto in sede esecutiva.
            Visto che per l'assegnazione in sede esecutiva il creditore di mutuo fondiario deve dare prova al G.E. dell'avvenuta ammissione del proprio credito in sede fallimentare ed io credo che non appare possibile un'ammissione per un credito inferiore ( al netto delle somme già incassate ex art. 41 tub e delle somme che verranno incassate/assegnate in sede di approvazione del riparto esecutivo oggi prognosticamente stimate).
            Tale circostanza vedrebbe un'ammissione nello stato passivo fallimentare di 100 e giusti tutti gli incassi ottenuti in sede esecutiva la possibilità che debba, in sede fallimentare, restituire delle somme o incassare un importo inferiore.
            Mi chiedo quindi quale soluzione vi sia.
            Mi viene in mente che se il G.E. dovesse, in sede di riparto, assegnare le somme alla L.G. si potrebbe procedere ad un riparto nella L.G. con assegnazione "virtuale" delle somme già incassate ex art. 41 tub e pagamento dell'eventuale differenza, sempre che dette somme siano sufficienti per pagare il campione il compenso del curatore oltre al rimborso delle spese anticipate dallo stesso ( tutte o solo quelle per la ricerca di quel bene - mi riferisco alle Ispezioni Ipotecarie) ed infine del compenso del legale per la costituzione della L.G. in sede esecutiva. Diversamente, ovvero se le somme fosse insufficienti la Banca, creditrice di mutuo fondiario, si troverebbe con un ammissione nel riparto di 100 e dover restituire alla procedura assumiamo 80. Questa situazione come verrebbe motivata in sede di riparto nella L.G. ?
            Se invece il G.E dovesse all'approvazione del riparto assegnare le spese ex art. . 2770 c.c. del creditore di mutuo fondiario, l'onorario del curatore , l'onorario del legale e le spese di procedura come da provvedimento del G.D. ed assegnazione dell'eventuale residuo al creditore di mutuo fondiario allora il problema verrebbe superato sempre che vi sia capienza giusto il precedente incasso ex art. 41 tub.
            Comunque sia mi sembra che in entrambe i casi ci si troverà dinnanzi ad una divergenza tra il credito di cui all'ammissione nello stato passivo rispetto al successivo riparto, a meno che in sede di riparto L.G. non si proceda ad assegnazione "virtuale" delle somme in quanto già incassate.
            Mi rimetto a Voi per comprendere come sarebbe meglio procedere e per sapere se ho inquadrato correttamente la fattispecie.
            Ringrazio anticipatamente



            Tralascio l'intervento della L.G. nell'esecuzione per il compenso del curatore e del legale per la costituzione nella stessa come verrà liquidato dal G.D. prima dell'udienza di approvazione del riparto in sede esecutiva.
            Concludendo per il punto 2 mi chiedo se nel passivo fallimentare il creditore verrà ammesso per 100
            e poi invece dovrà incassare solo


            • Zucchetti SG

              Vicenza
              23/01/2023 18:13

              RE: RE: RE: RE: RE: Riparto e contrasto con ammissioni in passivo

              Sul quesito n. 1 siamo d'accordo con lei per il riconoscimento del privilegio ex art. 2770 c.c., che è quello che assiste il credito per le spese di esecuzione immobiliare.
              Sul secondo quesito, è corretto che il creditore fondiario insinui al passivo l'intero suo credito, senza tener conto di quanto incassato in sede esecutiva, in quanto la possibilità di procedere ad esecuzione anche in pendenza del fallimento ai sensi dell'art. 41 TUB si sostanzia in un privilegio processuale che non esenta il creditore fondiario dal concorso nel fallimento, come prescrive il terzo comma dell'art- 151 CCII, sulla scia di quanto già previsto dal pari comma dell'art. 52 l. fall.. Tale ammissione deve avvenire per l'intero credito in modo da poter calcolare quanto competerebbe a quel creditore in sede fallimentare, considerate le spese (prededucibili) della procedura fallimentare ed eventuali crediti potiori su quello ipotecato, per poi raffrontare tale risultato con quanto effettivamente percepito dallo stesso creditore nell'esecuzione individuale, e fare così il calcolo del dare o avere.
              Nel caso in esame, se abbiamo ben capito, è stata già assegnata una somma al creditore fondiario in sede esecutiva, ma non è stato distribuito l'intero attivo ricavato da quella liquidazione e questo avverrà in aprile, nel mentre nella liquidazione giudiziale è fissata l'udienza di veridica a febbraio e il creditore fondiario si è già insinuato.
              Premesso che è rimasta isolata la decisione della S. Corte (Cass. 28 settembre 2018, n.23482) che impone al creditore fondiario, per ottenere la provvisoria assegnazione del ricavato in sede esecutiva, di dimostrare la propria preventiva ammissione al passivo del fallimento anche con provvedimento non definitivo, sta di fatto che, nel caso, poiché lo stato passivo precede la distribuzione finale nell'esecuzione individuale, quando si arriverà a questa fase, il creditore fondiario potrebbe essere già stato ammesso al passivo; ed è evidente che se il creditore fondiario è stato ammesso al passivo (per il suo credito al lordo di quanto già eventualmente ricevuto), è chiaro che il giudice dell'esecuzione deve tenere conto della decisione fallimentare e non assegnare al creditore fondiario una somma che superi l'importo per il quale è stato ammesso.
              Nel frattempo, lei giustamente rileva che appare superfluo l'intervento nell'esecuzione individuale in quanto, essendo all'inizio della procedura concorsuale, non vi sono ancora prededuzioni definite (quale il compenso del curatore) da far valere con l'intervento, ma questo non dovrebbe (si usa il condizionale perché anche sul punto vi è una decisione isolata- Cass. 20/4/2022, n. 12673- che potrebbe far pensare il contrario) pregiudicare nulla perché il conteggio finale va fatto in sede fallimentare; pertanto il giudice dell'esecuzione attribuirà al creditore in questione le spese anticipate per l'esecuzione e il residuo ricavato dalla vendita del bene ipotecato fino alla concorrenza del credito (come accertato in sede fallimentare) e il resto si vedrà nel fallimento; se alla fine la banca risulterà aver percepito più di quanto in sede esecutiva le competeva dovrà restituire il surplus.
              Zucchetti SG srl
      • Ilaria Sacchi

        Pavia
        17/04/2023 15:16

        RE: RE: Riparto e contrasto con ammissioni in passivo

        Spett. Zucchetti
        con riferimento alla non modificabilità dello stato passivo in sede di riparto, vorrei avere la Vostra opinione in relazione ad un ulteriore quesito.
        Il credito di un lavoratore dipendente è stato ammesso al passivo indicando nella descrizione dello stato passivo esecutivo e non opposto "ammesso per € ........ nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto., come richiesto". Nella richiesta e nell'ammissione, quindi, non è stata indicata separatamente la somma dovuta a titolo di indennità di preavviso. In sede di riparto come devo trattare l'indennità sostitutiva del preavviso? Non essendo stata evidenziata separatamente nello stato passivo devo considerarla parte delle retribuzioni (come è stata ammessa A3.5 secondo l'ordine di Fallco) o scorporarla (A3.1c sempre secondo l'ordine di Fallco)?
        Vi ringrazio per la risposta.
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          17/04/2023 18:02

          RE: RE: RE: Riparto e contrasto con ammissioni in passivo

          Tutti i crediti del lavoratore dipendente derivanti dal rapporto di lavoro godono dello stesso privilegio di cui all'art. 2751bis n. 1 c.c. e la distinzione che in genere si fa- e che anche noi abbiamo fatto- tra le varie componenti del credito hanno lo scopo di facilitare il lavoro del curatore sotto un duplice profilo: in primo luogo nell'ottica dell'intervento del Fondo di garanzia presso l'Inps, che può anticipare il TFR e le ultime tre mensilità e surrogarsi nella posizione del dipendente, per cui l'aver già inizialmente differenziato queste due voci dalle altre agevola sia la compilazione del modello SR52 sia la surroga dell'ente. Inoltre i crediti del dipendente godono del privilegio sussidiario sugli immobili in caso di incapienza sui mobili giusto il disposto dell'art. 2776 c.c., il quale, tuttavia, non segue più (nella collocazione sussidiaria sugli immobili) il principio paritetico tra le varie voci che compongono il credito da lavoro dipendente, ma fa una propria graduatoria mettendo al primo posto il TFR e l'indennità di mancato preavviso e al secondo posto tutte le altre voci di credito del dipendente, che concorrono con altri crediti; questo spiega perché nella nostra tabella dei privilegi abbiamo previsto una apposita voce per la mancata corresponsione dell'indennità di preavviso.
          Alla luce di quanto detto, quindi, nel suo caso è da ritenere che la domanda del dipendente sia stata accolta come da richiesta, ossia per tutti i crediti di lavoro del dipendente, ad eccezione del TFR, di modo che, al momento del riparto non deve fare alcuna modifica allo stato passivo, ma corrispondere la somma spettante al soggetto ammesso, essendo irrilevante la specificazione dell'importo relativo all'indennità di preavviso; se poi tali crediti trovano una collocazione sugli immobili, deve estrarre dall'ammissione complessiva la voce destinata alla indennità di mancato preavviso. Trattasi, comunque sempre di attività di riparto che non implicano modifiche dello stato passivo.
          Zucchetti SG srl