Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

riparto esecuzione immobiliare e fallimento

  • Roberta Vasta

    Locri (RC)
    07/10/2026 10:48

    riparto esecuzione immobiliare e fallimento

    come curatore sono intervenuto, tramite legale, in un esecuzione immobiliare promossa da creditore fondiario su bene immobile ipotecato.
    Su tale bene la società fallita aveva concesso ipoteca a favore della banca a garanzia di un debito altrui.
    Il bene è stato venduto dalla società fallita ad A, A poi l'ha venduto a B; le due vendite sono state revocate con sentenza passata in giudicato.
    Il bene è stato aggiudicato in sede di esecuzione.
    La curatela ha depositato nota di precisazione del credito chiedendoo in prededuzione ex art 111 L 1) spese prededucibili del campione fal-limentare 2) spese di li-quidazione acconto alla Curatela ; 3) spese legali ai fini della liquidazione del gratuito patrocinio, per attività del difensore della curatela e, liquidate dal GE in 1.100,00,).
    Il delegato ha ritenuto dovuta la sola somma di 1.1000 da liquidarsi a favore dell'Erario e non dovute lealtre spese precisa-te ex art.2770 cc dal Fallimento.
    Nutro dubbi sulla valutazione operata o erro?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      07/10/2026 17:15

      RE: riparto esecuzione immobiliare e fallimento

      Probabilmente le è sfuggita la risposta che abbiamo dato la settimana scorsa alla stessa domanda, per cui ci limitiamo a riproporre la stessa risposta che ci sembrava chiara ed esaustiva.
      Ricostruiamo la vicenda a beneficio di chi non ha letto l'intera storia che lei ha rappresentato attraverso le successive domande. Il fallimento A, a seguito del vittorioso espletamento di revocatorie, ha ottenuto la disponibilità di un bene (o più non ha importanza) sul quale era stata iscritta ipoteca fondiaria a garanzia di debiti altrui, diciamo di debiti di B nei confronti di una banca che evidentemente aveva finanziato B. Poiché l'ipoteca data ha natura fondiaria, la banca ha continuato l'azione esecutiva individuale, come consentitogli dall'art. 41 TUB, sui beni acquisiti all'attivo del fallimento A e il curatore è intervenuto nell'esecuzione per far valere i crediti prededucibili nel fallimento, che il delegato ha in gran parte escluso.
      In questo contesto si inserisce la sua ultima domanda, se è corretto il comportamento del delegato.
      La nostra risposta è affermativa perché nella fattispecie in esame il bene assoggettato ad espropriazione fondiaria è gravato da ipoteca data a garanzia non di debiti del fallito ma a garanzia di debiti di terzi (B debitore verso la banca), di modo che la banca:
      -se non fosse stata creditore fondiario avrebbe avuto la legittimazione a partecipare al riparto fallimentare o, alla luce del nuovo codice della crisi, a presentare una domanda di insinuazione avente ad oggetto l'accertamento di un credito, ma, come chiarisce l'art. 201 c.c.i.i.) non al fine di ammetterlo al passivo tra i creditori concorrenti, bensì allo scopo di stabilire la misura della partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni dati a garanzia di terzi (art. 201 c.c.i.i.);
      -essendo la banca creditore fondiario, essa si è potuta giovare del privilegio processuale di escutere il bene vincolato alla sua garanzia, nonostante il fallimento dei A, a norma dell'art. 41 TUB.
      In entrambi i casi, comunque, la banca, non essendo creditore nei confronti di A, non ha titolo per far valere il suo credito verso B nel fallimento di A, ma può o partecipare al riparto in sede fallimentare o utilizzare (se creditore fondiario come nel caso) l'esecuzione individuale per ottenere la liquidazione del bene vincolato alla sua garanzia, il che significa che quel bene va tenuto separato dal resto dell'attivo da liquidare nel fallimento in quanto esso è a disposizione del creditore beneficiario dell'ipoteca e solo il residuo è a vantaggio dei creditori concorsuali; in sostanza il fallimento di A è irrilevante per la banca che non partecipa al concorso e ha diritto di soddisfarsi o nello stesso concorso o autonomamente sul bene ipotecato a sua garanzia. Di conseguenza, il beneficiario dell'ipoteca non creditore, anche a seguito dell'eventuale accertamento del credito secondo l'attuale codice della crisi, non partecipa alle spese generali, ma solo a quelle specifiche per la liquidazione del singolo bene su cui insiste la causa di prelazione; non partecipa in via residuale sull'intero patrimonio in caso di incapienza del bene; non ha diritto di voto né incide sul computo delle maggioranze in caso di concordato in corso di liquidazione (ex concordato fallimentare) ecc. .
      Questo spiega perchè il delegato abbia correttamente escluso dalla esecuzione il credito del Fallimento A avente ad oggetto le spese della procedura fallimentare (quale il compenso del curatore e campione fallimentare) e perché abbia riconosciuto soltanto quelle relative alla partecipazione al giudizio esecutivo liquidate, come lei dice dal GE in euro 1.100,00, da porsi a carico dell'erario, dato che il Fallimento A opera ancora in gratuito patrocinio.
      Zucchetti Sg srl
      • Roberta Vasta

        Locri (RC)
        09/10/2026 09:52

        RE: RE: riparto esecuzione immobiliare e fallimento

        Quindi l'intervento nella procedura esecutiva e l'esperimento delle due azioni revocatorie sono state inutili, essendo la banca non creditore del fallimento.
        Sarebbe stato necessario esperire una revocatoria del contratto costitutivo di ipoteca?

        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          10/10/2026 10:27

          RE: RE: RE: riparto esecuzione immobiliare e fallimento

          Le spese per la partecipazione al giudizio esecutivo il delegato le ha riconosciute, a quanto lei ci ha detto.
          Quanto all'opportunità dell'esperimento della revocatoria bisognerebbe conoscere a fondo la vicenda e cosa era a conoscenza del curatore. Di certo, l'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'a vendita da revocare, iscritta prima della proposizione e trascrizione della domanda revocatoria e, in più, di una ipoteca data a garanzia di un terzo, avrebbe consigliato molta prudenza ad iniziare una causa che avrebbe portato dubbi vantaggi alla massa, come in effetti è stato. Discorso diverso sarebbe stato se si fosse revocata anche l'ipoteca, ma non sappiamo se ne sussistevano i presupposti.
          Zucchetti SG srl