Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

PAGAMENTO PREDEDUZIONI CON ATTIVO IMMOBILIARE INCAPIENTE

  • Giovanni Mion

    MESTRE (VE)
    20/07/2021 13:44

    PAGAMENTO PREDEDUZIONI CON ATTIVO IMMOBILIARE INCAPIENTE

    Buongiorno,
    chiedo un vostro parere in relazione al seguente caso. Ho letto alcune precedenti discussioni a riguardo e volevo sapere se vi fossero novità e giurisprudenza in merito.
    ATTIVO IMMOBILIARE: 30
    COMPENSO LEGALE PER AZIONE REVOCATORIA IMMOBILE: 20
    COMPENSO PERITO: 5
    AVVISI DI VENDITA IMMOBILIARI: 15
    ATTIVO MOBILIARE: 100
    Poiché l'attivo immobiliare non permette di pagare completamente tutte le prededuzioni volevo sapere se fosse possibile attingere all'attivo mobiliare per saldare i compensi dei professionisti e le spese relative alla pubblicazione degli avvisi di vendita. Segnalo inoltre che il Comune ha fatto pervenire il conteggio dell'imu da versare per il periodo fallimentare così come il consorzio di bonifica (che non è stato mai versato in corso di procedura dal precedente curatore). Anche per questi ultimi è possibile attingere all'attivo mobiliare?
    Vi ringrazio
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/07/2021 21:42

      RE: PAGAMENTO PREDEDUZIONI CON ATTIVO IMMOBILIARE INCAPIENTE

      La differenza tra spese specifiche e spese generali consiste nel fatto che le prime ineriscono ad un bene, ossia soso sostenute per il recupero, la conservazione e la liquidazione di un bene peer cui vanno soddisfatte con il ricavo della liquidazione del bene cui la spesa si riferisce, nel mentre le spese generali sono quelle contratte nell'interesse dell'intera massa dei creditori per cui al pagamento delle stesse contribuiscono proporzionalmente tutti i beni appresi all'attivo.
      Le voci da lei elencate sono tutte spese specifiche dell'immobile, sicchè esse vanno detratte dal ricavato del bene cui si riferiscono; se il ricavato dell'immobile in questione non è sufficiente a soddisfarle tutte, si fa la graduazione tra le stesse; in questa graduatoria le spese per l'avviso di vendita e il compenso perito (se nominato dal giudice) dovrebbero essere considerate al primo posto quali spese di giustizia, e il compenso del legale al secondo con il privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c. (se il perito è di parte, anche questo rientrerebbe nella stessa posizione del legale); la situazione tuttavia è tale che potrebbero essere considerate tutte spese di giustizia e pagate in proporzione sempre con il ricavato immobiliare..
      Zucchetti SG Srl
      • Giovanni Mion

        MESTRE (VE)
        21/07/2021 11:54

        RE: RE: PAGAMENTO PREDEDUZIONI CON ATTIVO IMMOBILIARE INCAPIENTE

        Vi ringrazio per la tempestiva risposta.
        Mentre, relativamente all'IMU e al Consorzio di Bonifica? In altre discussioni ho potuto riscontrare che, poichè l'imu è assistita da privilegio mobiliare di grado 20, poteva essere soddisfatta anche con l'attivo mobiliare in concorrenza con le altre spese prededucibili. Questo vale anche per le prededuzioni sopra citate? "le spese specifiche che non hanno trovato soddisfazione sul ricavato dell'immobile concorreranno con le altre prededuzioni al residuo attivo, sempre rispettando l'ordine dei privilegi" - discussione del 30.10.2019.
        Nel mio caso poichè le prededuzioni mobiliari sono irrisorie, il residuo lo ultilizzerei per pagare interamente le prededuzioni relative alle spese specifiche immobiliari.
        Ritenete corretta questa considerazione?
        Vi ringrazio
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          21/07/2021 21:37

          RE: RE: RE: PAGAMENTO PREDEDUZIONI CON ATTIVO IMMOBILIARE INCAPIENTE

          Effettivamente nella precedente risposta avevamo riscontrato solo la prima parte della sua domanda. Quanto all'IMU e ai canoni del Consorzio bonifica, il primo assistito da un privilegio mobiliare generale e il secondo da un privilegio speciale immobiliare ex art. 2755 c.c., la problematica è complessa e non ha ancora trovato una sistematizzazione né vi sono interventi giurisprudenziali puntuali sul tema del calcolo delle spese specifiche, che spiega anche risposte da parte nostra che possono destare dubbi interpretativi in quanto cerchiamo di aggiornare continuamente lo studio.
          Si può dire che parlando di spese specifiche al bene, la natura del privilegioche assiste i relativi crediti non incide sulla specificità, che comporta che dette spese debbano essere detratte dal ricabvato di quel bene, ma incide sulla graduatoria che bispgna fare all'interno delle spese prededucibili in caso di incapienza; pertanto il fatto che il credito per IMU goda di un privilegio mobiliare di 20° grado non comporta che la spesa specifica all'immobile debba essere soddisfatta con il ricavato mobiliare, ma che nella graduazione delle prededuzioni per distribuire il ricavato immobiliare quella spesa ha il privilegio di grado ventesimo, anche se questo è un privilegio mobiliare.
          Questa è naturalmente la nostra interpretazione aggiornata, che sappiamo si presta ad alcune critiche, ma ci sembra la più corrispondente al testo normativo.
          Zucchetti SG srl