Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto Snc e soci

  • Marco Piccoli

    MESTRE (VE)
    07/01/2020 09:19

    Riparto Snc e soci

    Buongiorno, desidererei conoscere la Vostra opinione in merito all'ipotesi di riparto parziale nell'ambito di un fallimento di una società di persone e dei 2 soci. Per società e soci è stato realizzato attivo mobiliare e per il socio A anche attivo immobiliare. Riassumendo la situazione delle tre posizioni è la seguente:
    società: attivo mobiliare 1 , creditori privilegiati 40 e chirografari 35;
    socio A: attivo mobiliare 1, immobiliare 70, creditori privilegiati 2 e chirografari 1;
    socio B: attivo mobiliare 1, creditori privilegiati 8 e chirografari 8.
    Non esistono creditori ipotecari per l'immobile ed i crediti privilegiati non sono assistiti da privilegio sussidiario.
    Se mi trovassi in fase di riparto finale, se non erro, una volta soddisfatti i creditori di A, l'attivo immobiliare residuo dovrebbe essere ripartito tra i creditori societari non ancora soddisfatti (sia privilegiati che chirografari) indipendentemente da eventuali titoli di prelazione.
    Dovendo effettuare un riparto parziale gradirei avere il Vostro parere su come comportarmi sulla percentuale dell'attivo da ripartire dei soci e della società visto che l'attivo immobiliare di A residuo dovrebbe soddisfare i creditori sociali in modo indistinto. Avevo ipotizzato che, in fase di riparto finale, per il residuo attivo da ripartire della società, dovrei tener conto del grado di privilegio originario dei creditori sociali al fine di utilizzare tali importi per soddisfare solo tali creditori, mentre il residuo attivo immobiliare di A soddisferà sempre in modo indistinto, in percentuale, i creditori privilegiati e chirografari non soddisfatti. Con i migliori saluti.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      07/01/2020 21:49

      RE: Riparto Snc e soci

      Ai fini del quesito posto non rileva molto la differenza tra riparto finale e parziale, se non nel senso che nei riparti parziali non può distribuire più del l'80% di ciascuna massa attiva; fatto questo accantonamento generale in vista principalmente di future spese, i criteri distributivi sono gli stessi nei riparti parziali come in quello finale.
      Pertanto nel suo caso procederà prima di tutto a distribuire l'attivo distribuibile della snc, che è esclusivamente di carattere mobiliare, ai creditori sociali privilegiati mobiliari, seguendo l'ordine dei privilegi. Non avendo la società beni immobili non dovrebbero esserci creditori privilegiati immobiliari.
      Se, come pare di capire, l'attivo della società non è sufficiente alla soddisfazione di tutti i privilegiati mobiliari, vanno distinti i privilegiati sociali mobiliari con privilegio speciale da quelli con privilegio generale. I primi, godendo di un privilegio speciale sui beni della società, al di fuori del riparto dell'attivo sociale, vanno considerati come chirografari, nel mentre i secondi mantengono il privilegio generale anche nei confronti dei soci A e B, visto il disposto dell'art. 148 co. 3 l. fall. Ovviamente in questi riparti dei beni mobili dei soci partecipano anche i creditori particolari di ciascun socio, con il loro grado, per cui nel riparto riguardante le disponibilità del socio A partecipano i creditori residui privilegiati sociali e quelli privilegiati personali del socio A, e così nel riparto del socio B partecipano i creditori residui privilegiati sociali e quelli privilegiati personali del socio B.
      Esaurito l'attivo mobiliare distribuibile della società e dei soci A e B, rimane l'attivo immobiliare del socio A, sul quale i privilegiati mobiliari ancora insoddisfatti non possono vantare alcun diritto di prelazione, posto che, come lei dice, non ci sono privilegi con collocazione sussidiaria sugli immobili. Di conseguenza il ricavato immobiliare del socio A è a disposizione dei residui creditori sociali non ancora interamente soddisfatti e dei creditori personali del socio A ancora insoddisfatti, e tutti partecipano nella stessa posizione chirografaria, per cui detto attivo sarà distribuito in proporzione tra i creditori partecipanti. Ovviamente da questo riparto sono esclusi i creditori personali del socio B, giacchè ciascun socio illimitatamente responsabile risponde dei debiti della società ma non dei debiti personali degli altri soci.
      Zucchetti SG srl
      • Marino Cinganotto

        CAORLE (VE)
        27/04/2020 22:25

        RE: RE: Riparto Snc e soci

        Mi scuso se mi intrometto con il mio caso, simile a quello descritto; senonché mi trovo di fronte alle masse immobiliari dei due soci con cui dover soddisfare il credito residuo dei pivilegiati sociali con collocazione sussidiaria sugli immobili, a vario titolo, in concorrenza con creditori particolari dei soci con privilegio generale, pure in parte con collocazione sussidiaria. In particolare, chiedo conferma sul fatto che nel riparto delle masse immobiliari dei soci, fra i creditori sociali privilegati con collocazione sussidiaria non si applichi l'ordine di preferenza, e in tal caso quali siano i rapporti con i privilegiati particolari pari titolo.
        Ringrazio e saluto cordialmente.
        Marino Cinganotto
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          28/04/2020 20:21

          RE: RE: RE: Riparto Snc e soci

          In primo luogo lei non deve scusarsi per l'intromissione in quanto il presente Forum è aperto a tutti gli utenti del programma Fallco ed ogni intervento contribuisce al dibattito e arricchisce i protagonisti dello steso e chiunque abbia voglia di leggere. Grazie, quindi, per aver partecipato, peraltro ponendo un quesito di particolare interesse.
          La questione dei privilegi con collocazione sussidiaria ha sempre dato luogo a dibattiti ed , a maggior ragione, i dubbi sono inevitabili quando la situazione diventa più complessa per la trasposizione della sussidiarietà nei fallimenti dei soci; tuttavia i criteri sono gli stessi- quelli dettati dall'art. 2776 c.c.- di quelli applicabili nel caso di unico fallimento, con qualche integrazione.
          Cominciamo, per semplicità espositiva dall'ipotesi del fallimento di una srl. In tal caso i creditori elencati nell'art. 2776 c.c.,-individuabili sinteticamente per ora, nei crediti di cui all'art. 2751bis c.c., nei i crediti per contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori (e, quindi, non tutti i crediti previdenziali, ma solo quelli indicati nell'art. 2753 c.c.), nei crediti di cui all'art. 2751 c.c. e in quelli dello Stato indicati dal primo e dal terzo comma dell'art. 2752 c.c.- tutti privilegiati generali mobiliari, qualora non trovino capienza sui beni mobili, oggetto del loro privilegio, possono partecipare, per la parte del loro credito non soddisfatto col ricavato mobiliare, alla distribuzione del ricavato immobiliare, dopo che sugli stessi siano stati soddisfatti i creditori ipotecari e privilegiati speciali sugli immobili.
          Lo stesso principio opera nel caso di fallimento di una snc e dei soci illimitatamente responsabili A e B, tenendo conto, rispetto alla fattispecie precedente, che vi sono più soggetti che rispondono dei debiti sociali e sui patrimoni dei singoli soci concorrono anche i creditori particolari di ciascuno. In questi casi, si procede prima di tutto alla distribuzione del ricavato mobiliare societario tra i creditori sociali. Se alcuni dei creditori tra quelli indicati nell'art. 2776 c.c.- prendiamo ad esempio un professionista- non trovano capienza su tale ricavato e per la parte non soddisfatta partecipano ai riparti dei soci, per cui il professionista in questione, quale creditore privilegiato ex art. 2751bis n. 2 c.c. partecipa unitamente ai creditori personali dei soci, seguendo l'ordine dei privilegi; eventualmente il professionista creditore sociale può trovarsi in competizione con il professionista creditore personale dei soci o di uno di essi. Essendo costoro creditori privilegiati mobiliari dovranno essere soddisfatti con il ricavato mobiliare acquisito all'attivo di ciascun fallimento dei soci. Se non trovano capienza neanche su tale ricavo, partecipano , creditori sociali e personali con collocazione sussidiaria, sul ricavato immobiliare di ciascun socio; ovviamente i creditori sociali sugli immobili del socio A e B, e i creditori personali solo sugli immobili del rispettivo debitore.
          Effettivamente nella collocazione sussidiaria i crediti (sociali e personali) seguono l'ordine indicato dalla norma specifica di cui all'art. 2776 c.c., e non quella originaria determinata dagli artt. 2777 e 2778 c.c. per la collocazipone sui mobili. Orbene, a norma dell'art. 2776 c.c.m vanno soddisfatti, in via sussidiaria, primariamente
          1-i crediti relativi al trattamento di fine rapporto e all'indennità di mancato preavviso dei lavoratori dipendenti; naturalmente la collocazione sussidiaria compete anche all'INPS per il TFR anticipato ai lavoratori dipendenti in quanto l'Ente si surroga nella posizione di questi ultimi;
          2-in seconda posizione e in posizione paritetica tra loro, per cui vanno soddisfatti in proporzione tra loro:
          2a-i crediti di lavoro ex art. 2751bis, ad eccezione di quelli indicati sub 1; tra i crediti di cui all'art. 2751bis vanno, a seguito della legge 31 gennaio 1992 n. 59, compresi anche i "crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti", nonché, a seguito della legge 24 giugno 1997, n. 196, i crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici, che nel predetto articolo hanno assunto rispettivamente il n. 5bis e 5ter. La collocazione sussidiaria compete anche all'INPS per le tre mensilità anticipate, a norma del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, in quanto si surroga nella posizione dei dipendenti;
          2b-i crediti per contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori e, quindi, non tutti i crediti previdenziali, ma solo quelli indicati nell'art. 2753; per cui non godono del privilegio sussidiario i crediti previsti nell'art. 2754, anche se alcuni di essi sono stati collocati allo stesso grado attribuito ai crediti ex art. 2753;
          2c-i crediti di cui all'art. 2751 c.c.;
          3-in terza e ultima posizione, i crediti dello Stato indicati dal primo e dal terzo comma dell'art. 2752 c.c., riguardanti i crediti dello Stato per imposte e sanzioni dovuti per IRPEF, ecc. (comma primo) e per imposte, pene pecuniarie e soprattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto (comma terzo).
          Zucchetti SG srl
          • Luigi Corbella

            COMO
            11/05/2020 13:31

            RE: RE: RE: RE: Riparto Snc e soci

            Buongiorno scusate l'intromissione. Ho un fallimento di una SAS. Ho immobili della società e immobili del socio accomandatario. Correggetemi se sbaglio: in un riparto parziale assegnerò il ricavato della vendita dell'immobile in capo alla società ai privilegiati. Per quanto riguarda invece il ricavato della vendita dei beni del socio è corretto soddisfare prima tutti i creditori (Privilegiati e chirografari) della massa del socio e poi distribuire l'avanzo ai privilegiati della società? È corretto?
            Grazie mille
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              11/05/2020 19:58

              RE: RE: RE: RE: RE: Riparto Snc e soci

              Mancando del quadro generale della composizione dell'attivo e del passivo della società e dei soci, cerchiamo di rispondere alla sua domanda facendo più ipotesi.
              Lei dice che intende ripartire il ricavato immobiliare della società tra i privilegiati sociali. I privilegi però possono essere mobiliari- ossia possono essere soddisfatti in via preferenziale solo con il ricavato dei beni mobili e sono i privilegi più numerosi- oppure immobiliare, nel qual caso il privilegi, solo speciali, possono gravare solo su immobili e, pertanto vanno soddisfatti con il ricavato immobiliare. Poi esistono alcuni privilegi mobiliari con collocazione sussidiaria sugli immobili (quelli elencati nell'art. 2776 c.c.), i quali ove non trovino capienza (o per la parte che non trova capienza) sui mobili possono essere pagati con il ricavato immobiliare, dopo aver soddisfatto gli ipotecari e i privilegiati speciali immobiliari.
              Facciamo l'esempio del credito dei dipendenti della società, che sono assistiti dal privilegio mobiliare generale di cui all'art. 2751bis n. 1 c.c. e come tali sono stati ammessi al passivo del fallimento della sas. Questi creditori non possono essere soddisfatti con il ricavato immobiliare dal momento che il loro è un privilegio mobiliare; tale privilegio però gode anche della collocazione sussidiaria sugli immobili per cui i dipendenti potrebbero essere pagati col ricavato immobiliare della società alla duplice condizione: i)- che non vi sia attivo mobiliare su cui soddisfarsi o comunque non sia sufficiente a soddisfarli integralmente, per cui residuerebbe una parte impagata, (ii)- che con il ricavato immobiliare siano, in primo luogo, pagati gli ipotecari sull'immobile e i privilegiati immobiliari sullo stesso, per cui solo l'eventuale residuo dopo quesi pagamenti può essere attribuito ai dipendenti.
              Questo per quanto riguarda la società, ma nel caso vi è anche un socio illimitatamente responsabile dichiarato fallito. Orbene, questi risponde dei debiti sociali e dei debiti personali e il terzo comma dell'art. 148 l. fall stabilisce che "Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci". Per questo motivo, in una delle precedenti risposte di questo dibattito, abbiamo ricordato che i privilegiati sociali mobiliari con privilegio speciale vanno distinti da quelli con privilegio generale: i primi, godendo di un privilegio speciale sui beni della società, al di fuori del riparto dell'attivo sociale, vanno considerati come chirografari, nel mentre i secondi mantengono il privilegio generale anche nei confronti del socio per il disposto dell'art. 148 co. 3 l. fall.
              Quindi, molto sinteticamente, il socio fallito risponde di tutti i debiti sociali, oltre che dei debiti personali e, pertanto, nei riparti dei beni del socio partecipano i creditori sociali e quelli particolari, ciascuno con la collocazione (chirografo, privilegiato, ipotecario, pignoratizio) e il proprio grado (tra privilegi come tra ipoteche) secondo le statuizioni dello stato passivo espresse o automatiche, fermo restando l'oggetto della prelazione, per cui gli ipotecari partecipano solo sul ricavato dei beni immobili gravati dall'ipoteca, i privilegiati, a seconda che siano mobiliari o immobiliari, partecipano sul ricavato mobiliare o immobiliare, ecc.
              Nel suo caso, anche il socio ha solo attivo immobiliare, al quale deve applicare le stesse regole viste in precedenza per la società, considerato che ora si trova nel passivo del socio i creditori sociali solo per la parte non pagata nel riparto sociale, sicchè ad esempio, se i dipendenti sono stati soddisfatti con l'attivo sociale, in via sussidiaria, non partecipano all'attivo del socio o comunque vi partecipano per il residuo. Di conseguenza l'attivo immobiliare del socio va prima attribuito ai creditori ipotecari che hanno iscritto ipoteca su quel bene e ai creditori privilegiati speciali su quel bene e poi lei si troverà, uniti in una unica graduazione, i creditori sociali e quelli personali, ciascuno con la propria collocazione, di modo che i dipendenti di cui sopra, ove non integralmente soddisfatti- né col ricavato mobiliare della società né in via sussidiaria sull'immobile della società- si troveranno ancora presenti come privilegiati ex art. 2751bis n. 1 c.c. nel passivo del socio insieme agli eventuali dipendenti personali del socio. Questi dipendenti- sociali e personali- ove non trovino collocazione sull'attivo mobiliare del socio, faranno valere il privilegio sussidiariamente sull'immobile del socio, dopo aver pagato, come detto i privilegi speciali e gli ipotecari sull'immobile.
              Ovviamente ove si parli di privilegi mobiliari che non hanno diritto di collocazione sugli immobili, la loro incapienza sui mobili li fa degradare a chirografari, per cui parteciperanno, prima nel riparto sociale e poi in quello personale, con tutti gli altri chirografari sull'attivo immobiliare residuato in entrambe le procedure dopo aver pagato i privilegiati speciali sull'immobile, gli ipotecari e i privilegiati mobiliari con collocazione sussidiaria.
              Zucchetti Sg srl
              • Francesca Foschi

                Cesena (FC)
                03/07/2020 11:14

                Riparto Snc e soci

                Buongiorno,
                scusate l'intervento nella discussione.
                Vorrei una vostra opinione nel caso che mi accingo a descrivere.
                Il fallimento ha ricavato somme dall'attivo mobiliare sia della società che dei singoli soci, inoltre ha incassato il netto di una procedura esecutiva immobiliare già avviata e conclusasi prima della dichiarazione di fallimento.
                Con l'esecuzione in oggetto sono stati venduti tutti i beni immobili dei due soci falliti, a corpo e lotto unico (fabbricati e terreni anche in comproprietà fra i due soci).
                Ora mi trovo a predisporre un primo riparto, ma non ho modo di ripartire con precisione la massa attiva fra i due soci, non essendo più possibile risalire al valore dei singoli beni venduti. Può essere corretto suddividere al 50% la somma ricavata dall'esecuzione fra i due soci e procedere al riparto del loro passivo (che è composto da Agenzia delle Entrate e da tutti i creditori della società) ?
                Vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione.
                • Zucchetti SG

                  Vicenza
                  03/07/2020 18:51

                  RE: Riparto Snc e soci

                  Trattandosi di beni immobili le quote dei due comproprietari dovrebbero risultare da vari documenti, se non altro dalla perizia che sarà stata fatta in sede di esecuzione individuale. Ad ogni modo, se nulla risulta, la comproprietà deve intendere in parti uguali, per cui il ricavato della vendita, detratte le spese dell'esecuzione, va attribuito al 50% all'attivo del fallimento di un socio e per l'altro 50% all'attivo del fallimento dell'altro socio e va considerato come attivo immobiliare.
                  Fatta questa distinzione, il riparto segue le solite regole e, stante la situazione in cui la società ha solo attivo mobiliare e i soci hanno attivo mobiliare e immobiliare e mancano ipotecari, le conviene prima di tutto distribuire l'attivo mobiliare della società; i creditori insoddisfatto con tale ricavato partecipano, insieme ai rispettivi creditori personali, anche ai riparti dei soci ed anche qui è opportuno procedere in primo luogo a ripartire l'attivo mobiliare; dopo di che passa all'attivo immobiliare e deve tenere conto di eventuali creditori con privilegio mobiliare sussidiario sugli immobili ex art. 2776 c.c.; quello che rimane va distribuito in ciascun fallimento ai creditori che a ciascuno di esso partecipano (ossia ai comuni creditori sociali residui e ai rispettivi creditori personali di ciascuno).
                  Zucchetti SG srl
    • Nicola Iorio

      Bordighera (IM)
      29/09/2020 14:31

      RE: Riparto Snc e soci

      Buongiorno, mi inserisco nella discussione avendo un caso simile (fallimento della società e del socio illimitatamente responsabile).
      Avrei predisposto il piano di riparto nel seguente modo. Ho suddiviso l'attivo in tre parti: attivo della società, attivo mobiliare del socio e attivo immobiliare del socio. Nel corso della procedura ci sono state molte spese (in prededuzione, autorizzate). La difficoltà sta nel come 'attribuire' le uscite avute nel corso della procedura ad ogni singolo attivo.
      Vi chiedo se è corretto operare nel seguente modo.
      L'attivo della società, è stato ridotto delle spese direttamente attribuibili al fallimento della società, oltre ad una percentuale delle spese generali della procedura (ad esempio, le spese postali o bancarie ed il compenso al curatore). Così facendo posso soddisfare quasi integralmente i creditori privilegiati della società mentre non rimane nulla per i creditori chirografari della società.
      L'attivo del socio 'mobiliare' è composto da provvigioni incassate, quote sociali vendute e canoni di locazione percepiti. In più vi è una somma incassata per la vendita dell'immobile, che dovrebbe costituire l'attivo 'immobiliare'.
      Il mio dubbio nasce nella suddivisione delle uscite avute dal fallimento che dovrei attribuire alla procedura del socio di snc. E' corretto a Vostro giudizio attribuire alla vendita dell'immobile tutte le uscite avute in riferimento alla vendita (è stato instaurato un giudizio di divisione per cui le spese sono state per la pubblicità immobiliare, le spese legali, i consulenti tecnici ecc.) e le imposte pagate (ICI/IMU) e quindi assegnare al creditore ipotecario solo il netto (dopo aver dedotto anche una percentuale delle spese di procedura)?
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        29/09/2020 17:49

        RE: RE: Riparto Snc e soci

        Che si tratti di fallimento di imprenditore individuale o fallimento di una snc e dei soci illimitatamente responsabili, i principi che regolano la distribuzione delle spese posti dall'art. 111ter l. fall. sono gli stessi, posto che il secondo comma dell'art. 148 l. fall. stabilisce che "Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti" e che dal resto della norma si deduce chiaramente che, ovviamente, anche gli stati passivi sono distinti giacchè i soci rispondono dei debiti sociali ma i creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori (comma quarto art. 148).
        Questo comporta che, sebbene i vari fallimenti siano tra loro collegati, ciascuno di essi ha un attivo e un passivo che vanno tenuti distinti, con la conseguenza che le spese vanno calcolate in ciascun fallimento cui siano imputabili, seguendo il criterio posto dall'art. 111 ter, della divisione tra spese specifiche e spese generali.
        Ne consegue che ha fatto bene ad imputare le spese sostenute per il fallimento sociale all'attivo della società, attribuendo quelle specifiche ai beni cui si riferiscono e distribuendo quelle generali in modo proporzionale tra tutti i beni. Lo stesso criterio deve seguire nei fallimenti personali, per cui le spese incontrate per la divisione e liquidazione del bene immobile di un socio, essendo spese specifiche di quel bene acquisito all'attivo del fallimento di quel socio, vanno imputate al bene in questione; le spese generali vanno distribuite proporzionalmente tra i vari beni dell'attivo di quel fallimento..
        Ovviamente, il fatto che si si tratti di tre fallimento collegati, con un unico curatore, crea qualche complicazione per quanto riguarda le spese generali comuni a tutti i fallimenti, ad esempio il compenso del curatore, e qui si procede con lo stesso criterio proporzionale utilizzato prima per distribuire la spesa proporzionalmente tra le tre procedure e poi all'interno di ciascuna tra i beni di ogni fallimento.
        Zucchetti Sg srl
        • Nicola Iorio

          Bordighera (IM)
          29/09/2020 19:02

          RE: RE: RE: Riparto Snc e soci

          Ringrazio per la sollecita risposta e chiedo, se possibile, una precisazione.
          Considerato che l'articolo 111 ter precisa che la massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, e dei loro frutti e pertinenze, a Vostro avviso i canoni di locazione percepiti nel corso della procedura per l'affitto di una porzione dell'immobile rientrano nelle somme da liquidare ai creditori del socio con ipoteca sull'immobile oppure rientrano nelle somme da liquidare agli altri creditori del socio?
          • Zucchetti SG

            Vicenza
            30/09/2020 17:49

            RE: RE: RE: RE: Riparto Snc e soci

            I canoni di locazione dell'immobile costituiscono frutti (civili) dello stesso per cui sono da considerare entrate immobiliari, al pari del ricavato della vendita dell'immobile cui si riferiscono.
            Tanto premesso, si pone, con riferimento alla sua domanda, l'ulteriore problema se i frutti civili maturati a seguito della locazione degli immobili su cui gravano le ipoteche spettino ai creditori ipotecari. La risposta affermativa l'ha data Cass. 09.05.2013, n. 11025, per la quale "La prelazione del creditore ipotecario, ritualmente ammesso al passivo fallimentare, si estende anche ai frutti civili (nella specie, canoni di locazione) prodotti dall'immobile ipotecato dopo la dichiarazione di fallimento, mancando nella disciplina dell'esecuzione concorsuale una previsione contraria od incompatibile che osti all'estensione della disciplina dell'esecuzione individuale, né potendo attribuirsi un significato diverso a disposizioni, quali gli artt. 2808 cod. civ. e 54 legge fall., che adoperano le medesime espressioni letterali per disciplinare, seppure in sedi diverse, la medesima materia".
            In sostanza l'estensione della prelazione ipotecaria ai frutti civili prodotti dall'immobile ipotecato costituisce un principio operante nell'ambito dell'esecuzione individuale, derivante dal combinato disposto dagli articoli 2808, 2811, 2812 cod. civ., 509, 558, 559 e 594 cod. proc. civ., ed applicabile anche all'esecuzione concorsuale in mancanza di una previsione contraria od incompatibile.
            Zucchetti Sg srl