Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto fallimentare, mancata soddisfazione ipotecari

  • Andrea Mancini

    Livorno
    16/09/2023 08:58

    Riparto fallimentare, mancata soddisfazione ipotecari

    Egr. mi trovo dinnanzi ad uno stato passivo che prevedere che i creditori ipotecari (Agenzia entrate riscossione) (credito per ires) in caso di mancato soddisfacimento mediante la vendita degli immobile è stato ammesso in privilegio.
    Quindi come se volesse dire che in caso di mancata soddisfazione in sede di riparto di questo particolare creditore, questo concorre, per la parte incapiente, con i privilegiati mobiliari.
    Sinceramente è la prima volta che mi capita di leggere un trattamento del genere, io sarei stato portato per collocarli in chirografo per la parte non soddisfatta e non di farli concorrere con i restanti privilegiati.
    Ringrazio per la risposta che mi vorrete dare.
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/09/2023 12:25

      RE: Riparto fallimentare, mancata soddisfazione ipotecari

      La forma dell'ammissione al passivo da lei riportata desta indubbiamente qualche perplessità, ma bisogna tenere conto che l'IRES è una imposta diretta sul reddito delle società che gode, come tale, del privilegio mobiliare generale di cui al primo comma dell'art. 2752 c.c. di grado diciottesimo; i crediti privilegiati in generale, così come quelli tributari, oltre ad essere garantiti da privilegio possono essere ulteriormente garantiti da ipoteca , per cui quando si verifica questa situazione, il credito va ammesso al passivo in via ipotecaria sul bene gravato e in via privilegiata.
      Di regola è sufficiente questo doppio riconoscimento per attribuire al creditore la possibilità di soddisfarsi sul ricavato dell'immobile gravato da ipoteca e sul ricavato dei beni mobili con il grado che la legge gli concede, sempre ovviamente nel limite massimo del suo credito, ove la priorità dell'una preferenza rispetto all'altra è data soltanto dal riparto che fa il curatore; se infatti il curatore liquida i beni mobili prima dell'immobile ed effettua un riparto del ricavato mobiliare, l'Agenzia Riscossione parteciperà al riparto mobiliare ove questo arrivi a soddisfare i creditori di diciottesimo grado, e, se qui non trova soddisfazione o per la parte che non trova soddisfazione, parteciperà al riparto immobiliare del ricavato del bene ipotecato, e viceversa qualora venga effettuato prima il riparto immobiliare.
      Nel caso specifico si è dato per scontato che il creditore venga primariamente soddisfatto col riparto immobiliare e si è superfluamente specificato che per la parte residua partecipa come privilegiato al riparto mobiliare, creando il legittimo dubbio da lei giustamente prospettato; dubbio che è fondato ove il creditore goda di una sola preferenza, ad esempio l'ipoteca, per cui la parte non soddisfatta degrada al chirografo, ma infondato ove il creditore goda di due preferenze per le ragioni dette.
      Zucchetti SG srl
      • Andrea Mancini

        Livorno
        19/10/2023 14:49

        RE: RE: Riparto fallimentare, mancata soddisfazione ipotecari / ulteriore precisazione

        Egr. come già sopra specificato, parte del credito vantato dall'Erario, dagli enti locali o previdenziale, è stata riconosciuta la prelazione ipotecaria, ipoteca di 3° grado, quindi incapiente. Il provvedimento di ammissione prevede che in caso di mancata soddisfazione mediante la vendita dei beni immobili oggetto di prelazione ipotecaria questo debba essere trattato come un creditore privilegiato o chirografario in funzione della singola partita da quest'ultimo vantato.
        A tal fine risulta necessario operare, sin da subito, una precisazione, in quanto, ad esempio, il credito erariale insinuato allo stato passivo è dotato anche di privilegi speciali di natura immobiliare che si collocano in via preferenziale rispetto al creditore ipotecario ex art. 2748 c.c. «i creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari, se la legge non dispone diversamente».

        Pertanto, al fine di non alterare il quadro stabilito dell'art. 2748 c.c., la parte del credito erariale dotato di privilegio speciale, seppur ulteriormente garantito da prelazione ipotecaria, secondo lo scrivente, deve trovare soddisfazione quale creditore speciale immobiliare, antecedentemente al creditore ipotecario di primo grado, in quanto se seguissi alla lettera il provvedimento di ammissione si creerebbe un conflitto e quindi un'alterazione dell'ordine dei privilegi. Infatti, nel caso in cui non si soddisfacesse il creditore speciale immobiliare antecedentemente al creditore ipotecario, questo non troverebbe, nel caso concreto, alcuna soddisfazione in quanto non dotato di ipoteca di primo grado. Pertanto, concorrerebbe come previlegiato speciale immobiliare, il quale non troverebbe alcuna soddisfazione in quanto, la somma a questo destinata è stata già assorbita dal creditore ipotecario di primo grado, confliggendo, così, con l'art. 2748 del c.c..
        Pertanto, nel piano di riparto sono intenzionato a dare preferenza al privilegio speciale rispetto all'ulteriore garanzia ipotecaria. Infatti, tali crediti nascono come privilegiati a cui può essere estesa l'ulteriore garanzia di natura ipotecaria.
        Oppure, devo seguire alla lettera il provvedimento di ammissione, rischiando, a ragione dello scrivente, di alterare l'ordine delle preferenze? Vi ringrazio ancora.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          19/10/2023 17:39

          RE: RE: RE: Riparto fallimentare, mancata soddisfazione ipotecari / ulteriore precisazione

          Lei giustamente ricorda che il conflitto tipico tra ipoteca e privilegi è regolato dal secondo comma dell'art. 2748, che dà la preferenza ai privilegi, indipendentemente dalla data di costituzione, ma poi la norma aggiunge "se la legge non dispone diversamente". Orbene l'art. 2772 c.c. (in materia di crediti dello Stato per tributi indiretti) e l'art. 2774 c.c. (in tema di crediti per concessione di acque), si dice che i privilegi relativi non possono esercitarsi in pregiudizio dei diritti anteriormente acquisiti dai terzi, per cui, se si intendono compresi tra i diritti dei terzi anche quelli di garanzia (in tal senso Cass. n. 17197/2003 in un passaggio in motivazione) il privilegio speciale dello Stato per tributi indiretti non potrebbe essere esercitato in pregiudizio dell'ipoteca acquistata anteriormente sull'immobile al quale il privilegio si riferisce. E' appena il caso di dire che non è pacifico se i crediti indicati rientrino delle deroga alla disposizione del secondo comma dell'art. 2748 c.c., tuttavia, il giudice delegato, quando nello stato passivo ha preso la decisione da lei riportata, ha evidentemente optato proprio per la soluzione indicata e lei non può disattendere le risultanze dello stato passivo; se avesse voluto fare come oggi dice di far prevalere il privilegio sull'ipoteca, avrebbe dovuto impugnare lo stato passivo ai sensi del comma 3 dell'art. 98 l. fall.
          Zucchetti SG srl