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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
RIPARTO A FAVORE DI SRL ESTINTA
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Marco Porrini
Varese29/04/2021 16:30RIPARTO A FAVORE DI SRL ESTINTA
Buongiorno, presento il seguente caso.
In sede di riparto risulta che una srl cui vengono assegnate somme è stata posta in liquidazione e quindi cancellata.
Nel riparto del bilancio finale di liquidazione della creditrice non è fatta alcuna menzione del credito vantato verso il fallimento e pertanto non è stata espressamente disposta la sua assegnazione al socio unico.
Si chiede, se sulla base di una dichiarazione del già fu liquidatore della srl estinta, sia possibile pagare le somme del riparto a quello che era socio unico al momento della cancellazione.
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza30/04/2021 19:44RE: RIPARTO A FAVORE DI SRL ESTINTA
Abbiamo più volte ricordato in questo Forum che le Sezioni Unite della Cassazione, con tre contestuali sentenze del 2013, (Cass. sez. un. n. 6070- 6071 e 6072 del 2013), hanno precisato che, a seguito dell'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono - il che sacrificherebbe ingiustamente i diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali, quanto ai debiti sociali, ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate, mentre, quanto alle sopravvenienze attive, si determina un acquisto in comunione tra i soci dei diritti e beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione, escluse le mere pretese e le ragioni creditorie incerte..".
Alla luce di questo criterio, i crediti residui della società estinta si trasferiscono ai suoi soci o al socio unico, come nel caso, per cui lei può versare a costui ciò che sarebbe spettato alla società, tanto più se interviene una dichiarazione dell'ex liquidatore che dà certezza al credito.
Zucchetti SG srl-
Riccardo Colombo
Milano02/06/2025 16:27RE: RE: RIPARTO A FAVORE DI SRL ESTINTA
Buonasera,
anche nel caso che il creditore Srl sia stato cancellato dal collega curatore dal registro imprese a seguito dell'art. 118, 2 comma LF, diritto di vedersi attribuita la somma da riparto finale del fallimento a me affidato spetta ai soci?
Aggiungo che la società creditrice è stata cancellata da oltre un anno e non sussistano le utilità per una riapertura del fallimento come richiesto dall'art. 121 LF.
Non vedo motivi ostativi ma vorrei un vostro parere.
Grazie.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza03/06/2025 13:38RE: RE: RE: RIPARTO A FAVORE DI SRL ESTINTA
Confermiamo quanto detto nella precedente risposta che a seguito dell'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono - il che sacrificherebbe ingiustamente i diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali, quanto ai debiti sociali, ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate, mentre, quanto alle sopravvenienze attive, si determina un acquisto in comunione tra i soci dei diritti e beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione, escluse le mere pretese e le ragioni creditorie incerte..".
Alla luce di questo criterio, i crediti residui della società estinta si trasferiscono ai suoi soci per cui lei può versare a costoro ciò che sarebbe spettato alla società.
Il fatto che questa somma che sarebbe attribuibile alla società venga versata ai soci è fattore del tutto indipendente dalla eventuale possibilità o meno di riaprire il fallimento sociale, che può essere richiesta dal debitore o da qualunque creditore, nei casi di chiusura di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 118, entro cinque anni dal decreto di chiusura, quando risulta che nel patrimonio del fallito esistano attività in misura tale da rendere utile il provvedimento. La riapertura quindi è fatto estraneo e ulteriore alla sua compito di versare ai soci la quota che sarebbe spettata alla società al momento estinta.
Zucchetti SG srl
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