Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

esecutività piano riparto finale

  • Annalisa Caldara

    CRESPIATICA (LO)
    25/11/2025 21:13

    esecutività piano riparto finale

    Buongiorno,

    un creditore ha depositato osservazioni al piano di riparto finale, il giudice ha ritenuto infondate le richieste del creditore e dichiarato esecutivo il piano di riparto.
    Si chiede:
    - se il curatore deve comunicare al creditore la decisione del giudice in merito alle osservazioni al piano di riparto
    - se contro il decreto di esecutività del giudice il creditore può proporre reclamo e le tempistiche.

    Grazie
    Cordiali saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/11/2025 17:58

      RE: esecutività piano riparto finale

      A norma dell'art. 220, comma 3, CCII "I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'articolo 133". Il richiamo dell'art. 133, che regola l'impugnazione degli atti del curatore, evidenza chiaramente come il progetto di riparto sia atto esclusivo del curatore; situazione già presente nella lege fallimentare dopo la riforma del 2006, ma resa ancor più evidente nel nuovo codice, ove il progetto di riparto non passa più previamente per la cancelleria e per la visione del giudice che ne ordini il deposito, ma viene trasmesso direttamente dal curatore ai creditori e viene portato a conoscenza del giudice solo al momento della richiesta di esecutività. In questo nuovo sistema, quindi, il giudice delegato- al di là dell'esame del progetto già trasmesso ai creditori che per sua iniziativa può prendere qualora il curatore ne abbia comunque depositato una copia in cancelleria- avrà la possibilità di intervenire sul progetto solo a seguito di reclamo ex art. 133 e, in mancanza di questo, al momento della dichiarazione di esecutività (dei limiti del potere del giudice in questi frangenti si dirà in prosieguo).
      Il procedimento del reclamo ex art. 133 è deformalizzato al massimo richiedendo tale norma solo il rispetto del contraddittorio, tuttavia è pacifico che il provvedimento emesso in tale sede, sia di accoglimento del reclamo che di rigetto, come nel caso, è un provvedimento non più del curatore, bensì del giudice delegato per cui avverso lo stesso può essere proposto il reclamo al tribunale con il procedimento di cui all'art. 124 CCII (che riprende l'art. 26 l.fall.), che è non solo il rimedio impugnatorio previsto dalla legge averso gli atti dell'organo giudiziario, ma è espessamente richiamto dall'ult. comma dell'art. 133. I termini e le modalità dell'impugnazione sono quindi quelli indicati dall'art. 124; e proprio per consentire ai creditori tale impugnazione riteniamo, benchà né l'art. 220 né l'artt. 133 dicano alcunchè in proposto, che il provvedimento del giudice delegato che decide sul reclamo ex art. 133 vada comunicato quantomeno a tutti i creditori presenti nel riparto.
      Zucchetti SG srl