Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto parziale, crediti prededuzione , Massa socio e Massa società

  • Maria Chiara Parola

    Milano
    16/06/2020 17:11

    Riparto parziale, crediti prededuzione , Massa socio e Massa società

    Buongiorno,
    nell'ambito di una procedura fallimentare di un Sas , mi viene sollecitato un riparto parziale dal creditore ipotecario, si chiede se è corretto che le spese in prededuzione ancorchè riferibili alla massa attiva della società siano fatte valere sulla massa della socio, non essendo al momento ricavato altro attivo .
    Il fallimento intervenuto nella procedura esecutiva immobiliare ha acquisito il 50% della vendita immobiliare ( il restante 50% di proprietà della moglie in regime di separazione dei beni è andato integralmente alla Banca) - Questo è l'unica attivo realizzato per la massa del socio .
    Per quanto riguarda la massa della società il fallimento ha ricavato poco dalla vendita di alcuni beni, ma vinto una causa di risarcimento danno per un importo considerevole, per la quale è stato condannato un terzo soggetto anche al pagamento delle spese legali sostenute dal fallimento , oltre CTU . Il fallimento è intervenuto nella procedura immobiliare nei confronti del soggetto condannato, senza successo, ed ora ha anche azionato pignoramento presso terzi .
    Il fallimento ha sostenuto dunque spese prededucibili per legale, CTP, CTU ( liquidate nella causa civile per CTU e Legali, dal Giudice Delegato per CTP ) . Se si accantona l'imposta di registro della sentenza ( per il quale il fallimento dovrebbe essere obbligato in solido) , il compenso del curatore ( calcolato solo sul ricavato) , e le spese condominiali in prededuzione, non resta nulla per il creditore ipotecario .
    Si chiede se è corretta tale interpretazione.
    Grazie
    Maria Chiara Parola

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      18/06/2020 17:09

      RE: Riparto parziale, crediti prededuzione , Massa socio e Massa società

      Il problema è come considerare la spesa finora sostenuta per ottenere il provvedimento di condanna del terzo al risarcimento del danno in favore della snc e successive per l'esecuzione. A nostro avviso vanno considerate quali spese di carattere generale di carattere mobiliare per cui possono essere soddisfatte in proporzione con il ricavto mobiliare e immobiliare della società.
      A questo punto, posto che tale credito non trova capienza sui beni della società, si pone il problema se di essi possano rispondere i soci. Se si fosse trattato di debiti concorsuali non vi sarebbe dubbio vista la responsabilità illimitata, ma una volta dichiarato il fallimento della società e dei soci è dubbio se tale principio operi allo stesso modo. per un verso, infatti ciascun fallimento, per quanto tra loro collegato., ha un proprio attivo distinto e separato da quello degli altri per cui ciascun fallimento dovrebbe rispondere con il proprio patrimonio dei debiti prededucibili contratti, ma per altro verso, il pagamento delle prededuzioni si riversa comunque sui creditori concorsuali, nel senso che se la società ha capoienza per pagare le prededuzioni soltanto, lascia l'intero passivo concorsuale acarico dei fallimenti dei soci; riteniamo pertanto, seppur con qualche dubbio, che i fallimenti dei soci rispondano anche dei debiti prededucibili della società.
      Se è così, nel suo caso in mancanza di attivo sociale, anche le spese di carattere generale contratte per ricostruire l'attivo societario, vanno distribuite in proporzione sui beni dei soci, sia mobili che immobili.
      Zucchetti SG srl
      • Maria Chiara Parola

        Milano
        16/06/2023 19:13

        RE: RE: Riparto parziale, crediti prededuzione , Massa socio e Massa società

        Ritornando sul tema, ed avviandosi ad un riparto finale ( non stato effettuato alcun riparto parziale) , si chiede un aggiornamento alla precedente risposta se è confermato ( e sciolti i dubbi alla luce di eventuali riferimenti giurisprudenziali) , nel caso sopra rappresentato che i fallimenti dei soci rispondano anche dei debiti prededucibili della società, non essendo il fallimento della società capiente
        In particolare si pone l'eventualità ora di chiedere adesione agevolata per la rottamazione delle cartelle relative alla imposta registro ( spesa prededucibile della massa società) per il quale il fallimento risulta essere obbligato in solido non avendo provveduto il soccombente.
        Ringrazio ed invio cordiali saluti
        Maria Chiara Parola
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          19/06/2023 18:30

          RE: RE: RE: Riparto parziale, crediti prededuzione , Massa socio e Massa società

          Non ci risultano novità in materia, per cui confermiamo la soluzione precedentemente data, con i relativi dubbi.
          Zucchetti SG srl
          • Maria Chiara Parola

            Milano
            19/06/2023 18:40

            RE: RE: RE: RE: Riparto parziale, crediti prededuzione , Massa socio e Massa società

            Ringrazio per la risposta.
            Chiedo una ulteriore precisazione, qualora le cartelle esattoriali sopra descritte,( come si è detto relative al debito prededucibile per imposta di registro massa società per il quale il fallimento è obbligato in solido) , non fossero pagate, ne risponde il curatore ? (Dato il dubbio interpretativo si pone l'interrogativo se debbano obbligatoriamente essere pagate )
            Grazie
            Maria Chiara Parola
            • Stefano Andreani - Firenze
              Luca Corvi - Como

              07/07/2023 09:24

              RE: RE: RE: RE: RE: Riparto parziale, crediti prededuzione , Massa socio e Massa società

              Preliminarmente, chiariamo che la solidarietà esiste fra la parti del giudizio, quindi il terzo e il fallimento, ma non coinvolge certo il Curatore, che non ha alcuna responsabilità personale per debiti della procedura (anche se talvolta la pretesa viene, illegittimamente, avanzata).

              Ciò premesso, la questione si sposta su un altro piano.

              Sposando la tesi che come detto sopra pare la più ragionevole, il Curatore sarebbe tenuto a pagare l'imposta di registro, trattenendo di fatto tale importo da quanto verrà ripartito alla banca: se non lo fa, l'Agenzia delle Entrate può rivalersi nei suoi confronti per violazione dell'ordine di pagamento delle passività?


              In corso di procedura il creditore, se ritiene che il curatore abbia violato qualche norma, anche con comportamenti omissivi, ha lo strumento del reclamo ex art. 36 l. fall. o comunque la possibilità di denunciare il comportamento irregolare al fine della revoca del curatore.

              E il secondo comma dell'art. 38 l. Fall prevede che "Durante il fallimento l'azione di responsabilità contro il curatore revocato è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, ovvero del comitato dei creditori"; il che comporta che in caso di responsabilità, il curatore deve essere revocato e l'azione di responsabilità la esercita il nuovo curatore e non il singolo creditore che si sente leso.

              Ciò si spiega col fatto che è orientamento costante della Cassazione (cfr. da ultimo Cass.n. 13597/2020), che l'azione di responsabilità contro il curatore revocato, prevista dall'art. 38, l.fall., ha natura contrattuale, in considerazione della natura del rapporto – equiparabile lato sensu al mandato – e del suo ricollegarsi alla violazione degli obblighi posti dalla legge a carico dell'organo concorsuale.

              Infine, Cass. n. 18438/2011 ha esteso la possibilità dell'azione pur in mancanza di revoca del curatore ai casi in cui comunque questi cessi dall'incarico (per esempio per dimissione), ma legittimato è sempre il nuovo curatore.


              Ma qui siamo in sede di riparto finale, quindi l'eventuale critica all'operato del Curatore, ovvero richiesta nei suoi confronti, giungerà quando il fallimento sarà chiuso, e i rimedi sopra riportati non saranno più praticabili.

              Di conseguenza cesserà a nostro avviso anche il divieto di azioni dirette dei creditori, che riteniamo potranno agire contro il Curatore per responsabilità extracontrattuale per danni a terzi.

              Va poi detto che il medesimo rischio esiste anche se il Curatore tiene il comportamento opposto, ovvero paga l'imposta di registro, ed è la banca che potrebbe agire contro di lui sentendosi lesa nei suoi diritti.


              Riteniamo però che la questione possa trovare una soluzione pratica relativamente semplice, che è quella di far sorgere il problema prima del riparto, quando ancora si può modificare il piano.

              Suggeriamo quindi di evidenziare il problema ed esporre e motivare la decisione che si ritiene opportuno prendere sia nel rendiconto finale che nel piano di riparto, che verranno inviati a entrambe le parti coinvolte:

              - se vi saranno contestazioni, chi le vuole sollevare ha lo strumento del reclamo ex art. 36 l.fall., e al termine del relativo giudizio la questione sarà definita

              - se non vi saranno contestazioni, ogni successiva azione contro il Curatore si parrebbe ben poco fondata.