Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

riparto con ammissione finanziamento l. 46.82

  • Gaetano Prestieri

    san gennaro vesuviano (NA)
    29/03/2026 22:27

    riparto con ammissione finanziamento l. 46.82

    Devo procedere al riparto di un attivo generato dalla vendita di un immobile su cui grava un'ipoteca di primo grado concesso dalla banca per la sua realizzazione; l'istituto di credito è stato ammesso allo stato passivo in via ipotecaria per un importo superiore al ricavato. Nel contempo risulta ammessa allo stato passivo anche l'agenzia delle entrate nella categoria privilegiati immobiliari, con collocazione ante grado, privilegi dichiarati da leggi speciali preferiti ad ogni altro credito ex art. 2777 u.c. c.c., speciale su (senza indicazione di nessun bene). L'ammissione è avvenuta in quanto il fallito aveva ottenuto un finanziamento poi revocato ex l. 46/82 e D. Lgs. 123/98 per la realizzazione di un progetto (la misura prevedeva un finanziamento per attività di sviluppo e attività di ricerca); Si consideri che in sede di inventario il bene che era stato posto a base del progetto finanziato non è stato mai rinvenuto e quindi mai venduto dagli organi fallimentari. Secondo voi come deve avvenire il riparto?
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      30/03/2026 20:36

      RE: riparto con ammissione finanziamento l. 46.82

      I privilegi preferiti ad ogni altro di cui alle leggi citate, siano essi speciali che generali, sono privilegi mobiliari, tant'è che l'art. 2777, co. 3, c.c. li posticipa a quelli per spese di giustizia e ai privilegi di cui all'art. 2751 bis c.c. ed anche dalla sua domanda si capisce che il bene che era stato posto a base del progetto finanziato era un mobile che non è stato rinvenuto e non l'immobile venduto dalla procedura ed il cui ricavato ora deve essere ripartito. Non essendovi identità tra i beni oggetto del privilegio cui lei accenna e quello oggetto dell'ipoteca non vi è sovrapposizione tra le due prelazioni, per cui il ricavato dalla vendita del bene immobile, detratte le spese, va attribuito al creditore ipotecario se non vi sono altri privilegi immobiliari che precedono l'ipoteca a norma del l'art. 2748, co 2, c.c..
      Zucchetti SG srl