Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto da realizzo azienda

  • Nicola Brancorsini

    Pesaro (PU)
    01/10/2023 10:15

    Riparto da realizzo azienda

    Buongiorno le disponibilità presenti per il riparto sono state realizzate con la vendita di un'azienda. L'azienda era composta, tra l'altro, da un immobile ipotecato. Vorrei sapere come si calcola in sede di riparto la somma da destinare all'ipotecario.
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      02/10/2023 18:02

      RE: Riparto da realizzo azienda

      In un contesto aziendale l'immobile è considerato dalla costante giurisprudenza (Cass. 17 febbraio 2020, n. 3888; Cass. 16 ottobre 2017, n. 24276; Cass.. 21 maggio 2013, n. 12396; Cass. 15 marzo 2007, n. 5989; Cass. 26 settembre 2006, n. 20815, ecc.) non nella sua individualità giuridica, ma come uno degli elementi costitutivi del complesso dei beni (mobili ed immobili) legati tra loro da un vincolo di interdipendenza e complementarità per il conseguimento di un determinato fine produttivo, così che oggetto della vendita risulta proprio il complesso produttivo unitariamente considerato, secondo la definizione normativa di cui all'art. 2555 c.c.. Tuttavia, la rilevanza unitaria dell'azienda è limitata nel nostro ordinamento ad alcuni aspetti particolari, ma non si estende all'espropriazione forzata, sia essa individuale che, a maggior ragione. se collettiva, nella quale è necessario dover distinguere le entrate mobiliari da quelle immobiliari, perché le garanzie operanti nel concorso possono essere mobiliari (privilegi e pegno) o immobiliari (privilegi speciali e ipoteche) e l'art. 111-ter l.fall. richiede di tenere distinte le varie tipologie di entrate ai fini delle spese imputabili, del calcolo degli interessi, e della distribuzione del ricavato.
      A parte, quindi i macchinari incorporati nel suolo, che diventano parte integrante dell'immobile, lei dovrebbe avere una stima della parte mobiliare e una della parte immobiliare e dovrebbe avere i conti speciali in particolare per l'immobile, tra le quali distribuire proporzionalmente l'eventuale valore aggiuntivo dato dall'unitarietà e finalità del complesso aziendale (30 parte mobiliare, 70 immobiliare, se per il fatto che siano unitariamente adibite a finalità aziendali il complesso ha valore di 120, le 20 in più vanno distribuite proporzionalmente sulle due parti). Questo stimato è il valore di base che serve per raffrontarlo con il prezzo effettivamente ricavato per cui, proporzionando i valori iniziale dei rispettivi componenti, si sa quanto si è ricavato dalla parte mobiliare e quanto da quella immobiliare. A questo punto vanno detratte dalla parte immobiliare (che a lei interessa in questo momento) le spese specifiche imputabili a questa parte e la quota proporzionale delle spese generali, giusto il disposto dell'art. 111 ter l. fall., dopo di che ha il netto disponibile dell'immobile destinato al creditore ipotecario.
      Zucchetti SG srl