Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Spese in prededuzione del procedente in caso di intervento del fallimento ex art. 107

  • Franco Chesani

    Trento
    18/09/2023 19:23

    Spese in prededuzione del procedente in caso di intervento del fallimento ex art. 107

    Buonasera,
    il sottoscritto Curatore è subentrato in una procedura esecutiva già pendente alla data di fallimento ex art. 107, comma 6 L.F.
    Il Professionista Delegato è stato autorizzato dal GE a versare l'intero ricavato della vendita dei beni pignorati al netto delle spese di custodia e del compenso dello stesso Professionista Delegato, non essendoci i presupposti per procedere all'assegnazione provvisoria delle somme ex art. 41 TUB.

    Il Creditore procedente insiste oggi per vedersi riconosciute dal fallimento le spese sostenute per l'attivazione della procedura esecutiva, che non sono state pagate dal PD in fase di riparto.

    Il sottoscritto Curatore non ha tuttavia contezza delle spese sostenute dal procedente e rileva altresì che il procedente è creditore ipotecario di primo grado, quindi in ogni caso il ricavato dell'immobile sarebbe a lui destinato.

    In questo caso come mi devo comportare? è necessario che il procedente (già insinuato in via ipotecaria) presenti ulteriore insinuazione ultratardiva al fallimento insinuando le somme prededucibili ovvero nulla cambierebbe in quanto tutte le somme ricavate sarebbero comunque a lui destinate (considerato che il credito ipotecario è di 100 e il valore realizzato in esecuzione è di 50?).

    Vi ringrazio
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      19/09/2023 16:17

      RE: Spese in prededuzione del procedente in caso di intervento del fallimento ex art. 107

      Dobbiamo presumere che il creditore ipotecario in questione non sia un creditore f9ondiario in quanto, se così fosse, questi avrebbe continuato l'esecuzione fondiaria e il curatore non avrebbe potuto sostituirsi a lui ai sensi dell'art. 107 l. fall. ma avrebbe potuto solo intervenire nell'esecuzione in corso ai sensi dell'art. 41 TUB, con effetti completamenti diversi da quelli realizzati nel caso.
      Il creditore procedente, al quale in curatore si è sostituito nell'esecuzione, ha diritto ad ottenere il rimborso delle spese dell'esecuzione, che godono del privilegio di cui all'art. 2770 c.c. e, non essendo dette spese state considerate nell'esecuzione individuale, possono essere fatte valere nel fallimento con il normale ed unico mezzo della insinuazione al passivo. Si tratterebbe, come lei anticipa, di una insinuazione supertardiva, che deve superare il vaglio della ammissibilità con prova da parte del creditore che il ritardo non è dovuto a sua colpa.
      E' il creditore che dovrà valutare, in considerazione al valore del ricavato dal bene gravato e al fatto che comunque tale somma compete a lui a soddisfazione parziale del suo credito ipotecario se presentare una domanda supertardiva per l'ammissione al passivo del credito per spese, con rischio che venga dichiarata inammissibile e che comunque non gli porterà alcun vantaggio economico.
      Zucchetti SG srl