Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

riparto in favore di eredi - beneficio di inventario

  • Daniela Aschi

    Roma
    22/02/2021 10:20

    riparto in favore di eredi - beneficio di inventario

    Buongiorno,
    vorrei il vostro parere su questo punto. Una creditrice ammessa al passivo è deceduta. Al momento del riparto ricevo una certificazione con la quale il marito attesta una avvenuta accettazione di eredità in nome e per conto dei figli minori ( non anche in proprio). Quali sono gli accorgimenti da tenere, al fine di evitare pagamenti non corretti?
    Grazie
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      22/02/2021 18:48

      RE: riparto in favore di eredi - beneficio di inventario

      Non basta l'attestazione dell'interessato, ma è necessaria la dichiarazione di accettazione in nome e per conto dei minori, che presuppone, tra l'altro, l'accettazione con beneficio di inventario e l'autorizzazione del giudice tutelare. In sostanza lei deve avere la certezza di pagare agli eredi del creditore defunto.
      Zucchetti SG srl
      • Giuseppe Palomba

        Cagliari
        20/02/2024 11:50

        RE: RE: riparto in favore di eredi - beneficio di inventario

        buongiorno

        in un Fallimento un creditore è defunto lasciando moglie e figli in vita. il Curatore ha notizie ufficiose dalle quali risulta che gli eredi abbiano accettato con beneficio di inventario. Gli eredi sono in apparente contrasto tra loro e non hanno un conto corrente comune. A chi deve pagare il Curatore ? quale documentazione acquisire agli atti? e dove deve essere reperita tale documentazione?
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          21/02/2024 19:22

          RE: RE: RE: riparto in favore di eredi - beneficio di inventario

          I chiamati all'eredità- moglie figlio del defunto- hanno accettato l'eredità seppur con beneficio di inventario, ma questo aspetto è irrilevante ai fini della questione posta in quanto ha la funzione soltanto di limitare la responsabilità degli eredi entro i limiti dei valori ereditati. Non sappiamo se il de cuius abbia redatto un testamento, che è anche questo un dato irrilevante ai fini del nostro discorso, a meno che con il testamento il credito in questione (da solo o insieme ad altri crediti o altri diritti o beni) non sia stato assegnato specificamente ad uno dei due eredi, nel qual caso soltanto che è succeduto nel credito ha diritto ad ottenerne il pagamento al posto del defunto.
          Se invece questi è deceduto senza testamento o anche con testamento ma senza specificamente disporre dell'assegnazione dl credito ad uno dei due, il credito fa parte della comunione ereditaria. A partire, infatti, da Cass. sez. unite n. 24657/2007 si è formato il principio che i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria; "conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito". Sulla stessa linea Cass., 16.4.2013, n. 9158, per la quale "ricostruiti come appartenenti anche i crediti del de cuius alla comunione ereditaria fino allo scioglimento di questa, ciascuno dei partecipanti alla medesima può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, ovvero scegliere di agire per la sola parte proporzionale alla quota ereditaria" o Cass., 24 gennaio 2012, n. 995, per la quale "Trova, così, applicazione il principio generale, secondo cui ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune".
          Alla luce di questa giurisprudenza sarebbe opportuno che lei chiedesse agi due eredi se il loro marito e genitore è morto lasciando un testamento e se con questo il credito verso il fallimento è stato assegnato ad uno di essi,; in caso negativo se preferiscono che il pagamento venga effettuato ad uno solo di essi o ad entrambi indicando le proporzioni e i conti su cui beneficiare il danaro; fermo restando che se uno dei due fa richiesta di ottenere il pagamento dell'intero credito o di una quota , il curatore, previa dimostrazione della qualità di eredi del defunto creditore (testamento, successione ereditaria, ecc.), può includere costui nel riparto. e i dati sopra indicati circa la successione.,
          Se nessuno dei due si fa vivo né risponde alle sue richieste, depositi la somma che spetterebbe al defunto in base al riparto ai sensi dell'art. 117 l. fall. in quanto i creditori (ossia gli eredi del creditore ammesso che hanno accettato l'eredità ma non hanno reclamato il pagamento nel fallimento) possono essere considerati, con qualche forzatura come creditori che non si sono presentati o irreperibili.
          Zucchetti Sg srl
    • Marcello Cosentino

      Portogruaro (VE)
      12/04/2024 18:47

      RE: riparto in favore di eredi

      Salve,
      chiedo cortesemente una conferma dei Vs. esperti sul caso che segue:
      gli eredi di un ex dipendente della fallita, deceduto ante fallimento, sono stati ammessi in privilegio per retribuzioni e TFR.
      Tali soggetti sono quattro: padre, madre e le due sorelle del de cuius.
      Ipotizzato pari a 100 euro l'importo da ripartire, a mio parere, esso va imputato per 1/4 a ciascuno degli eredi che riceveranno l'importo al netto della ritenuta fiscale del 23%.
      Esatto?
      Grazie per la risposta
      • Zucchetti SG

        Vicenza
        15/04/2024 18:05

        RE: RE: riparto in favore di eredi

        I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico, in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell' art. 757 c.c. prevista solo per i debiti. Ne discende che ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione (Cass. 20 novembre 2017, n. 27417; Cass. sez. un. 28/11/2007, n. 24657).
        Questi sono i principi che regolano la materia. Nel caso i quattro eredi si sono tutti insinuati al passivo per cui il pagamento potrebbe essere effettuato a ciascuno secondo la quota di eredità attribuita, ma gli eredi non hanno fatto, nella insinuazione, nessun riferimento alle rispettive eventuali diverse quote di successione, per cui potrebbe essere giustificato il ricorso al criterio da lei indicato di dividendo per quattro la somma ad essi complessivamente assegnata.
        Ad ogni modo, noi suggeriamo, onde evitare liti presenti e future, che chieda agli eredi ammessi al passivo di designare un soggetto quale destinatario del pagamento oppure di indicare il criterio da seguire nella ripartizione (l'importo di 1000 è da dividere in relazione alle quote ereditarie da documentare o uguale per tutti).
        Zucchetti SG srl