Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

assoggettamento a r.a. crediti

  • Ernesto Del Bianco

    MILANO
    20/07/2023 14:57

    assoggettamento a r.a. crediti

    La presente per chiedere Vostro cortese parere su quanto di seguito:
    1) Cassa Edile Mutua è stata ammessa al passivo ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per le voci retributive: in sede di riparto e conseguente assegnazione di somme va detratta la r.a.?

    2) In sede di riparto e relativa assegnazione di somme, va applicata la r.a. alla finanziaria (ammessa al passivo ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ) che ha erogato prestito al fallito con modalità di restituzione tramite cessione 1/5 pensione?

    Si ringrazia anricipatamente.
    • Stefano Andreani - Firenze
      Luca Corvi - Como

      07/08/2023 10:36

      RE: assoggettamento a r.a. crediti

      Poiché per la Cassa tali somme non sono reddito da lavoro, la ritenuta non deve essere operata.

      Alle medesime conclusioni (e per la medesima ragione) giungiamo per quanto riguarda la finanziaria, ma su tale parte della domanda ci paiono doverose alcune considerazioni, dato che non siamo certi di aver ben compreso quanto sia accaduto.

      Se l'INPS avesse già corrisposto (ovviamente operando la ritenuta d'acconto) la pensione al fallito, al lordo o al netto della quota ceduta alla finanziaria, non si porrebbe il problema del riparto, dato che la somma non è nella disponibilità del Curatore.

      Riteniamo quindi che le somme dovute dall'INPS al fallito a titolo di pensione successivamente all'apertura della procedura siano state acquisite dal Curatore, ex art. 44, III comma, l.fall..

      Se così è, ci lascia sinceramente perplessi l'ammissione al passivo ex art. 2751 bis c.c. (trattandosi non di credito del dipendente nel quale si surroga un terzo, ma di debito del dipendente medesimo) ma se tale è la qualificazione in sede di ammissione e che quindi con tale grado di privilegio spetti il pagamento, certamente la ritenuta non deve essere operata.

      Ciò sia per il medesimo motivo indicato sopra, ovvero che per la finanziaria tali somme non sono reddito da lavoro, sia perché la ritenuta è già stata operata dall'INPS nel momento in cui ha effettuato il pagamento.