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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
Riparto definitivo e spese prededucibili
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Antonio Cortese
BASSANO DEL GRAPPA (VI)07/07/2023 16:29Riparto definitivo e spese prededucibili
Nell'ambito di una procedura fallimentare, sono sorte alcune problematiche in relazione ad un riparto definitivo ( esecutivo e regolarmente eseguito), e un credito prededucibile sorto dopo il riparto finale, e prima della chiusura finale.
Un creditore si insinua al passivo di un fallimento, chiedendo il privilegio. Il Curatore nega il privilegio, Il GD, confermando l'impostazione del Curatore ammette il credito in chirografo.
Il creditore inizia un giudizio di opposizione che lo vede perdente, e a seguito di tale decisione, propone appello in Cassazione. La Cassazione rimanda la questione al Tribunale, sulla base di una serie di principi a cui il Tribunale deve attenersi. Il creditore quindi riassume il giudizio dinnanzi al Tribunale. Si precisa che la Curatela non si è mai costituita nei successivi giudizi.
Nelle more di questa decisione del Tribunale, si giunge al riparto finale definitivo. Il Curatore accerta che, anche in caso di soccombenza, e quindi di attribuzione del privilegio richiesto, nulla muterebbe in sede di riparto, essendo l'attivo in grado di pagare solamente (ed in parte) i crediti anteriori. Non viene effettuato alcun riparto per le eventuali spese prededucibili relativi al giudizio di opposizione del creditore. Il riparto, come il precedente rendiconto vengono regolarmente notificati al creditore opponente ( si precisa che nel riparto era stato chiaramente indicato che non si era provveduto ad effettuare alcun accantonamento per future spese prededucibili).
Il Tribunale, dopo il rinvio operato dalla Cassazione, attribuisce il privilegio richiesto dal creditore e condanna il Fallimento al pagamento delle spese legali (questo in un momento in cui il riparto era già stato dichiarato esecutivo e regolarmente adempiuto): spese legali che a questo punto sarebbero naturalmente crediti prededucibili.
Nell'ambito del procedimento di chiusura, residuano ancora una somma che, pero' coprirebbe solo in parte l'ammontare delle spese legali richieste in prededuzione.
Ci si chiede, allo stato attuale, se il creditore opponente, e ora vittorioso, abbia titolo per chiedere comunque il pagamento di tutte le spese liquidate dalla sentenza, addebitando alla Curatela il mancato accantonamento, od invece il fatto che non abbia proposto alcuna contestazione od osservazione al riparto finale regolarmente comunicato, gli pregiudichi ogni iniziativa in tal senso.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/07/2023 19:37RE: Riparto definitivo e spese prededucibili
Diamo per scontato che la questione riguardi solo le spese di causa da considerare in prededuzione in quanto l'attribuzione del privilegio nulla cambia, nel senso che comunque quel grado di privilegio non sarebbe stato pagato.
A nostro parere la questione dovrebbe essere chiusa in quanto il creditore in questione non ha sollevato alcuna contestazione al progetto di riparto finale né, tanto meno, ha proposto reclamo avverso lo stesso, che pur non prevedeva il pagamento del credito in questione né un accantonamento per le eventuali spese di causa. Non a caso il secondo comma dell'art. 110 precede espressamente che "il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli per i quali e' in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 98, ne sia data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica certificata"; qui la comunicazione ai creditori opponenti è disposta non perché questi partecipano al riparto ma perché possano tutelarsi, attraverso l'impugnazione, in vista e nella prospettiva di un esito favorevole della opposizione.
Rimane il fatto, tuttavia, che il curatore non ha chiesto a detto creditore se intendeva rilasciare fideiussione a garanzia del credito da includere nel riparto, a normma dell'aggiunta fatta al secondo comma dell'art. 110 l. fall. nel 2016, ma questa norma riguarda il credito che, come detto non sarebbe stato comunque pagato, e non le spese che erano solo eventuale e dipendevano dall'esito del giudizio, per cui, anche sotto questo profilo, riteniamo che il discorso sia chiuso.
Zucchetti SG srl
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