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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
riparto finale e credito iva del professionista
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Alessandro Bartoli
Citta' di Castello (PG)28/02/2026 17:07riparto finale e credito iva del professionista
Mi trovo in questa circostanza.
Sono al riparto finale che prevede il pagamento del ceto chigrafario.
Nei precedenti riparti ho soddisfatto per intero il credito dei professionisti quanto alla sorte ma non all' iva.
Le insinuazioni al passivo dei professinisti non prevedevano ancora il principo secondo il quale l' iva seguiva il privilegio del professionista. Quindi in sede di riparto i professionisti hanno emesso fattura per la sorte e per l' iva corrispondente. Ma a quel tempo non pagai l' iva.
Ora mi pongo il problema se non debba soddisfare, prima dei chirografari, quell' iva rimasta totalmente incapiente all' epoca dei riparti parziali.
Grazie per il vostro contributo.-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza28/02/2026 19:25RE: riparto finale e credito iva del professionista
Va premesso che in tema di ammissione allo stato passivo, la norma di cui alla l. n. 205 del 2017 che, novellando l'art. 2751 bis, n. 2, c.c., ha riconosciuto natura privilegiata alla rivalsa IVA e al contributo previdenziale collegati alle prestazioni professionali, non ha carattere retroattivo in quanto attiene alla qualità dei crediti - consistente nella loro prelazione rispetto ad altri - contenendo disposizioni di carattere sostanziale, e non processuale, regolate, in assenza di espressa deroga normativa, dal principio generale di cui all'art. 11 prel. c.c., secondo cui le leggi non sono retroattive (cfr. Cass. 2/03/2022, n. 6906), Di conseguenza, in primo luogo, l'estensione del privilegio all'Iva richiede che la prestazione in questione sia successiva alla data di entrata in vigore della legge citata.
Tuttavia, se anche ricorre questo requisito temporale, riteniamo che comunque l'Iva non debba essere ora pagata in via privilegiata in quanto l'attribuzione del privilegio non risulta essere stato chiesta neanche con una domanda tradiva o super tradiva; anzi a quanto è dato capire i professionisti non hanno chiesto nulla in proposito ed è uno scrupolo del curatore se provvedere comunque ad applicare la modifica dell'art. 2751 bis n. 2 c.c.
Zucchetti SG srl-
Alessandro Bartoli
Citta' di Castello (PG)01/03/2026 10:48RE: RE: riparto finale e credito iva del professionista
intanto grazie per l' immediata risposta.
Voglio essere più preciso.
Il fallimento è del 2011.
I professioisti sono stati ammessi con la seguente formula:
"Ammesso per euro xxxxxxxx nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c.. , come richiesto, oltre IVA ai sensi dell'art. 2758 c.c. condizionatamente alla individuazione dei beni sui quali insiste la prestazione, da quantificarsi al momento del pagamento. ;
non sono mai stato in grado di stabilire questa connessione (quella tra il bene e la prestazione...).
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Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza02/03/2026 19:03RE: RE: RE: riparto finale e credito iva del professionista
Essendo stato il fallimento dichiarato nel 2011, è chiaro che la prestazione effettuata precedentemente a tale apertura, sia anteriore all'entrata in vigore della l. n. 205 del 2017. Ed infatti l'ammissione da lei riportata contempla il privilegio ex art. 2751 bis n. 2 .c. per il credito per la prestazione professionale e l'ammissione del credito di rivalsa IVA con il privilegio speciale di cui all'art. 2758 c.c.; il tutto secondo la legge all'epoca vigente risalendo evidentemente anche la formazione dello stato passivo ad epoca precedente alla entrata in vigore della legge citata.
La tesi della Cassazione n. 6906 (richiamata nella precedente risposta) della irretroattività ella legge modificativa, trova riscontro in un indirizzo della S. Corte fatto proprio dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. sez. un. n.5685 del 2015), per la quale "le norme sui privilegi sono disposizioni di diritto civile che attengono alla qualità di alcuni crediti, consistente nella loro prelazione rispetto ad altri, per cui trova applicazione, salvo espressa deroga normativa, il principio generale di cui all'art. 11 preleggi, secondo cui le leggi non sono retroattive. Ne consegue che la modifica legislativa, che abbia introdotto un nuovo privilegio o abbia introdotto modifiche ad uno già esistente, si applica solo se il credito sia sorto nello stesso giorno o in un giorno successivo rispetto al momento in cui la legge entra in vigore e pertanto la gradazione dei crediti si individua avendo riguardo al momento in cui il credito sorge e non quando viene fatto valere. In tal senso, è appena il caso di soggiungere, che, non trattandosi nel caso di specie di norme processuali, le stesse non sono suscettibili di applicazione come ius superveniens ai giudizi in corso".
Sull'effetto delle leggi che aggiungono o modificano un preesistente privilegio la Corte Costituzionale si è espressa in termini diversi ( cfr. decisioni n. 170/2013, n. 176/2017 e n. 1/2020,), ma, secondo i giudici di legittimità, la Corte Costituzionale in questi casi "si era occupata della diversa problematica della legittimità di norme che espressamente disponevano la retroattività di nuovi privilegi erariali e, con la decisione n. 1/2020, aveva esaminato l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione in esame".
Se si segue la tesi della Cassazione è chiaro che il privilegio di cui all'art. 2851 bis n. 2 c.c. non può essere esteso all'iva di rivalsa del professionista risalendo la prestazione e, quindi la nascita del credito ad epoca anteriore a quella di entrata in vigore della leffe n. 205 del 2017.
A ciò è da aggiungere che nel caso l'interessato, pur dopo l'entrata in vigore di detta legge, non ha chiesto la modifica dello stato passivo, per cui comunque non potrebbe il curatore modificare di sua iniziativa lo stato passivo e pagare l'IVA- ammessa nello stato passivo con il privilegio speciale di cui all'art. 2758 c.c- come se fosse stata ammessa con il privilegio generale di cui all'art. 2781 bis n. 2 c.c..
Zucchetti SG srl
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Alessandro Bartoli
Citta' di Castello (PG)04/03/2026 17:41RE: riparto finale e credito iva del professionista
Molte grazie.
Buon lavoro
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