Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

RIPARTO SOMME CREDITORE FONDIARIO

  • Micaela Marcelli

    POGGIBONSI (SI)
    19/04/2021 17:43

    RIPARTO SOMME CREDITORE FONDIARIO

    Buonasera,
    sono il curatore fallimentare di una procedura fallimentare che al momento della sentenza di fallimento aveva in corso una procedura esecutiva immobiliare. La sottoscritta è stata autorizzata ad intervenire nella procedura, ma la stessa è stata portata a termine dal creditore fondiario con procedura separata.
    Alla sottoscritta sono state attribuite dal Giudice delle Esecuzioni tutte la somme residue al netto delle spese della procedura esecutiva immobiliare, così da predisporre un solo piano di riparto in sede fallimentare.
    Nessuna somma è stata attribuita in via provvisoria al creditore fondiario.
    La sottoscritta ha predisposto il piano di riparto delle somme, individuando le somme direttamente inerenti la procedura esecutiva immobiliare (acconto compenso curatore fallimentare liquidato, spese del legale della procedura fallimentare inerenti la procedura esecutiva, IMU....) nonché le spese generali di competenza in proporzione del creditore fondiario.
    Il creditore fondiario non ha presentato osservazioni nei 15 giorni successivi all'invio del piano di riparto, pertanto la sottoscritta ritiene il piano approvato anche in merito alla ripartizione delle spese generali.
    Nelle spese generali da attribuire al creditore fondiario vi è anche il compenso relativo agli arbitri che hanno
    partecipato ad una procedura di arbitrato portata avanti dalla procedura fallimentare per il recupero di un credito vantato verso un cliente della società.
    Gli Arbitri sono stati nominati dal Tribunale, ed il collegio era composto da Presidente e due Arbitri. La procedura fallimentare ha ottenuto un lodo arbitrale favorevole, ma è responsabile in solido con il soccombente per il pagamento del compenso degli arbitri.
    La sottoscritta dovrebbe pagare le seguenti spese (importi ipotetici):

    - Acconto Compenso Curatore fallimentare inerente la procedura esecutiva, già liquidato(spesa direttamente inerente la procedura esecutiva) euro 3.000
    - Compenso del Legale che ha seguito il Fallimento nella procedura esecutiva immobiliare (spesa diretta) euro 200,00
    - Canone Fallco (spesa generale in proporzione) euro 60,00
    - Compensi Collegio Arbitrale (spesa generale in proporzione) euro 7.000,00
    - Compenso Legale del Fallimento nell'Arbitrato (spesa generale in proporzione) euro 4.000
    - Compenso Legale del Fallimento per contenzioso con altra società (spesa generale in proporzione) euro 2.000.
    La somma a disposizione della procedura fallimentare, al netto di quanto attribuito al creditore fondiario, non è sufficiente a soddisfare tutte le spese.
    La mia domanda è relativa alle spese diverse dal compenso del Curatore Fallimentare, che ha la priorità su tutte.
    Vorrei sapere se, secondo la Vostra esperienza, il compenso del Legale che ha seguito il Fallimento nella procedura esecutiva immobiliare (spesa diretta) euro 200,00, può essere soddisfatto in via prioritaria rispetto i compensi del Collegio Arbitrale, quale spesa generale e non specifica, oppure se detti compensi devono essere considerati spesa di Giustizia ed in quanto tali con grado superiore rispetto tutte le altre da soddisfare in via prioritaria.

    Chiedo inoltre se, nel caso in cui il legale possa essere soddisfatto in via prioritaria, tutte le altre spese devo essere soddisfatte in proporzione sulla somma residua.
    Ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti.
    Micaela Marcelli

    • Zucchetti SG

      Vicenza
      20/04/2021 19:46

      RE: RIPARTO SOMME CREDITORE FONDIARIO

      Lei dice nella parte iniziale di essere intervenuta, quale curatore del fallimento del debitore, in una esecuzione individuale iniziata e proseguita da un creditore fondiario, che si è conclusa con l'assegnazione a lei dell'intero ricavato della vendita immobiliare, al netto delle sole spese dell'esecuzione, senza che sia stata attribuita alcuna somma in via provvisoria al creditore fondiario. Soluzione che si spiega col fatto che il ricavato della vendita era assorbito dalle spese da lei azionate con l'intervento nell'esecuzione, così come è agevole ipotizzare che quando lei dice che "La somma a disposizione della procedura fallimentare, al netto di quanto attribuito al creditore fondiario, non è sufficiente a soddisfare tutte le spese", intenda fare riferimento alla anticipazione al creditore fondiario delle spese dell'esecuzione.
      Ciò che invece non ci è chiaro è perché lei propone i quesiti elencati nella sua domanda riguardanti la priorità delle varie voci di spesa e l'incidenza delle stesse sul credito fondiario, dal momento che dice di aver predisposto il piano di riparto delle somme, individuando le somme direttamente inerenti la procedura esecutiva immobiliare nonché le spese generali di competenza in proporzione del creditore fondiario, al quale il creditore fondiario non ha presentato osservazioni nei 15 giorni successivi all'invio del piano di riparto; dobbiamo presumere, quindi che in mancanza di reclami il piano di riparto sia stato dichiarato esecutivo dal giudice, per cui ad esso deve dare esecuzione.
      Cosa ci sfugge? sia così gentile da chiarire questo dubbio in modo da poter dare una risposta meditata.
      Zucchetti SG srl
      • Micaela Marcelli

        POGGIBONSI (SI)
        21/04/2021 08:38

        RE: RE: RIPARTO SOMME CREDITORE FONDIARIO

        Buongiorno,
        scusatemi se non sono stata chiara, ma la materia è complessa e non sono riuscita a spiegare la situazione.
        Le somme sono state attribuite alla procedura fallimentare in quanto il Giudice delle esecuzioni ha ritenuto di accogliere la richiesta della sottoscritta di effettuare un solo riparto in sede fallimentare, senza attribuire le somme in via provvisoria al creditore Fondiario, pertanto tutte le somme realizzate, al netto delle spese della procedura esecutiva immobiliare (compenso al delegato alla vendita e compenso IVG) sono state consegnate al Fallimento per il riparto in sede fallimentare, indipendentemente dalle precisazioni dei crediti degli intervenuti.
        Ho presentato un piano di riparto fallimentare delle somme che sono state attribuite alla Curatela, dal quale è emerso che l'intera somma viene assorbita dalle spese sostenute dal fallimento di diretta imputazione alla procedura esecutiva immobiliare e dalla quota parte di spese generali da imputare alla procedura immobiliare. Pertanto non vi è alcuna somma da ripartire al creditore fondiario. A questo piano di riparto non è stata presentata alcuna osservazione, chiederò pertanto la dichiarazione di esecutività dello stesso.
        Successivamente all'esecutività del precedente piano di riparto, devo presentare un nuovo piano di riparto, per ripartire le somme ricevute dalla procedura esecutiva immobiliare ed ulteriori somme a disposizione del fallimento, ai crediti prededucibili sorti in corso di procedura fallimentare.
        I crediti prededucibili indicati nel quesito sono quelli che dovrei soddisfare con la ripartizione delle somme nel nuovo riparto e per i quali avrei necessità di capire l'ordine di priorità.
        Ringrazio per la disponibilità e porgo distinti saluti.
        Micaela Marcelli
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          21/04/2021 20:07

          RE: RE: RE: RIPARTO SOMME CREDITORE FONDIARIO


          In primo luogo lei deve predisporre il conto speciale relativo all'immobile oggetto di ipoteca (fondiaria o meno, a questo punto non interessa più) in cui dalla parte entrata apposta il ricavato della vendita e dalla parte uscite le spese già sostenute, le spese specifiche relative all'immobile in questione e una quota proporzionale delle spese generali. Se alla fine le entrate sono superiori alle uscite, la differenza va attribuita al creditore ipotecario; se, invece, le spese sono superiori all'entrata, è chiaro che al creditore ipotecario nulla può essere attribuito in via preferenziale.
          Lei afferma, se abbiamo ben capito, che nel suo caso si è verificata questa seconda ipotesi in quanto le entrate- sia quella dalla liquidazione dei beni ipotecati che da altre fonti, sono inferiori alle spese, per cui queste ultime vanno pagate secondo la graduazione in relazione alla causa del credito, così come previsto dall'ult. comma dell'art. 111bis.
          A questo fine, a nostro avviso, vanno collocati al primo posto l'acconto compenso curatore e il canone Fallco, che sono da considerare spese di giustizia; in seconda posizione il compenso per il legale del fallimento nell'arbitrato, il compenso legale del fallimento per contenzioso con altra società e il compenso del legale che ha seguito il fallimento nella procedura esecutiva, in quanto trattasi di crediti tutti professionali assistiti del medesimo privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c.; indi il credito per compenso degli arbitri, equiparabili a mandatari, che godono del privilegio di cui all'art. 2761 c.c., collocato al grado 13.
          Fatta questa graduazione, emerge la necessità dei conti speciali, perché la spesa del legale che ha seguito il fallimento nell'esecuzione immobiliare è chiaramente una spesa specifica all'immobile ivi pignorato; questo non significa che questo credito va pagato per primo, ma semplicemente che l'intero compenso grava sul ricavato immobiliare e solo su esso, per cui quando predispone il conto speciale riguardante l'immobile in questione lei deve addebitare tale compenso per intero al ricavato immobiliare e le altre spese, in quanto generali le addebita in proporzione, ma nel pagamento deve seguire l'ordine che abbiamo indicato; a loro volta le spese generali- e tali sono tutte le altre- vanno addebitate in proporzione agli altri beni.
          Zucchetti SG srl
          • Micaela Marcelli

            POGGIBONSI (SI)
            22/04/2021 18:03

            RE: RE: RE: RE: RIPARTO SOMME CREDITORE FONDIARIO

            Buonasera,
            ringrazio per la risposta, mi sembra di capire quindi che, anche se gli Arbitri sono stati nominati dal Tribunale ed i loro compensi sono stati determinati in sede arbitrale, vengono equiparati a mandatari e quindi hanno grado di privilegio inferiore rispetto i legali della procedura.
            Vi chiedo se la stessa considerazione può essere fatta anche per il Presidente del Collegio Arbitrale, nel collegio erano infatti presenti tre professionisti, il Presidente e due Arbitri, ciascuno in rappresentanza delle due parti.
            Ringrazio anticipatamente e porgo distinti saluti
            Micaela Marcelli
            • Zucchetti SG

              Vicenza
              22/04/2021 19:56

              RE: RE: RE: RE: RE: RIPARTO SOMME CREDITORE FONDIARIO

              Si perché è il collegio arbitrale nel suo insieme che va considerato, sia che si tratti di arbitrato irrituale che rituale. Nel primo è di tutta evidenza il rapporto di mandato in quanto l'arbitrato irrituale ha natura negoziale e costituisce fonte di regolamentazione eteronoma degli interessi in conflitto, ma anche l'arbitrato irrituale ha natura privata, configurandosi anche in questo la devoluzione della controversia ad arbitri come rinuncia all'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato per effetto di un'opzione per la soluzione della controversia sul piano privatistico (Cass. 20/07/2006, n. 16718, per cui, anche qui, alla base del potere dato agli arbitri di decidere vi è un rapporto di mandato, che investe tutti i componenti il collegio arbitrale.
              Zucchetti Sg srl