Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto finale esecutivo e restituzione somme del creditore fondiario

  • Marco Viggiano

    Santa Maria Capua Vetere (CE)
    14/06/2025 15:58

    Riparto finale esecutivo e restituzione somme del creditore fondiario

    Salve,
    vorrei confrontarmi su una questione relativa al rapporto tra piano di riparto fallimentare e progetto di riparto in sede esecutiva.
    Creditore fondiario instaurava una procedura espropriativa immobiliare. Nelle more interveniva il fallimento della debitrice (fallimento vecchio rito) e la curatela interveniva nell'esecuzione rappresentando che il creditore fondiario, aveva presentato domanda di insinuazione (fondata sul titolo fondiario) ancora da esaminare. Nelle more dell'esecuzione immobiliare, il cespite veniva aggiudicato ed il delegato predisponeva il progetto di riparto. Il GE assegnava in via provvisoria al creditore fondiario le somme assegnate con il privilegio ipotecario.
    Successivamente, in sede fallimentare, il creditore fondiario veniva ammesso per un importo minore rispetto al ricavato ottenuto in sede esecutiva. Veniva poi approvato e dichiarato esecutivo il piano di riparto fallimentare prevedendo la restituzione dell'eccedenza incamerata dal creditore fondiario in sede di esecuzione individuale.
    Alla luce di tale iter, è corretto ritenere che il titolo esecutivo volto alla ripetizione del credito eccedente è rappresentato dal piano di riparto fallimentare e pertanto, in assenza di adempimento spontaneo, può conferirsi incarico per una diretta azione esecutiva (notifica precetto ed eventuale esecuzione) e non all'introduzione di un giudizio ordinario di ripetizione di indebito? Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      16/06/2025 09:10

      RE: Riparto finale esecutivo e restituzione somme del creditore fondiario

      A norma dell'art. 474, comma 2 n. 1 c.p.c. sono titoli esecutivi, tra gli altri, "le sentenza, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva".
      Tra questi atti non è annoverabile il piano di riparto.
      Dunque per il recupero della somma dovuta dal creditore fondiario il curatore dovrà servirsi del procedimento per decreto ingiuntivo, con la necessaria assistenza tecnica di un legale, in quanto il ricorso monitorio è fondato su prova scritta, che può essere data, nel caso, dal piano di riparto dichiarato esecutivo. Tale piano, sebbene già dichiarato esecutivo dal giudice delegato, non può, a nostro avviso, essere esso stesso considerato titolo esecutivo idoneo ad iniziare una esecuzione a carico della banca perché l'esecutività del riparto consiste nell'avallare il piano presentato dal curatore che, appunto, dopo tale provvedimento, può, anzi deve, darvi esecuzione facendo i pagamenti in esso previsti.