Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto spese prededuzione e spese a carico dell'Erario

  • Maria Franca Loddo

    ORISTANO
    01/02/2023 11:06

    Riparto spese prededuzione e spese a carico dell'Erario


    Buongiorno
    Dovrei predisporre un piano di riparto finale. ho pagato solo il campione fallimentare. la procedura ha un attivo di circa 2000 euro.

    Al momento le spese prededucibili sono le seguenti:
    1) spese liquidate al curatore per euro 1000 circa
    2) Spese liquidate al ctu nominato 4000 circa + spese 1800 (fallimento nuovo rito CTU nominato dal curatore). Il CTU chiese autorizzazione al giudice per anticipare 1800 euro di spese (accordate con decreto dal giudice) liquidate nel decreto di liquidazione compenso (quindi 4000 di compenso e 1800 di spese precedentemente autorizzate)
    3) Spese avvocato per attività stragiudiziali per euro 3.000


    Deve essere effettuate una ripartizione? io pensavo di operare in questo modo:
    1) prima il curatore,
    2) poi in proporzione il CTU e l'avvocato.

    Mi chiedevo poi, la parte di compensi non pagata sia del CTU che del legale possono essere poste a carico dell'erario? per il legale riterrei di no essendo stragiudiziale, mentre per il CTU nonostante sia stato nominato dal sottoscritto curatore) ritengo siano a carico dell'erario almeno le spese pari a 1800 euro autorizzate a suo tempo dal giudice.

    Grazie per il vostro gradito parere.
    cordali saluti
    Maria Franca Loddo
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/02/2023 20:04

      RE: Riparto spese prededuzione e spese a carico dell'Erario

      Dovrebbe meglio spiegarci cosa è accaduto in quanto lei parla di un CTU, che fa presumere l'esistenza di un processo nel quali sia stato nominato dal giudice un consulente tecnico di ufficio (il cui acronimo è appunto CTU), ed infatti il suo compenso lei dice è stato liquidato dal giudice, ma poi aggiunge due volte che il CTU è stato nominato da lei, il che fa presumere che non si tratti del consulente tecnico di ufficio ma del consulente tecnico di parte (CTP). Questa distinzione è importante ai fini della risposta per cui è opportuno chiarirla e precisare anche se vi è stato un processo (visto che lei parla di prestazioni stragiudiziali dell'avvocato nominato), se il fallimento è stato ammesso al gratuito patrocinio e perché fa riferimento al "fallimento nuovo rito", dato che se è già al riparto finale, presumibilmente il fallimento è stato dichiarato prima del 15 luglio 2015 ed infatti parla di fallimento e non di liquidazione giudiziale.
      Chiarisca questi aspetti in modo che possiamo dare una risposta adeguata alla fattispecie effettiva che le interessa. Grazie
      Zucchetti SG srl
      • Maria Franca Loddo

        ORISTANO
        01/02/2023 20:39

        RE: RE: Riparto spese prededuzione e spese a carico dell'Erario

        Il fallimento è stato dichiarato a dicembre 2015. Il Consulente Tecnico è stato nominato da me curatore ex art. 87, comma II, per periziare i beni mobili. (se non ricordo male nel vecchio rito il perito veniva nominato dal giudice per cui in caso di incapienza il suo compenso poteva essere posto a carico dell'erario). Quini il perito ha periziato i beni. L'avvocato invece venne da me nominato per acquisire dei pareri legali. Ma non c'è stato alcun processo e non è stata incardinata alcuna causa legale. Spero di aver chiarito il quesito, mi scuso se non sono stata chiara. grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          02/02/2023 18:22

          RE: RE: RE: Riparto spese prededuzione e spese a carico dell'Erario

          Ora la vicenda è chiara. Essendo l'attivo insufficiente a soddisfare tutte le prededuzioni, è necessario effettuare la graduazione tra i crediti prededucibili. In questa graduazione può dirsi con sicurezza che il compenso del curatore occupa il primo posto in quanto considerato spesa di giustizia e che il credito del legale occupa il secondo in quanto assistito dal privilegio di cui all'art. 2751bis n. 2 c.c.. I dubbi riguardano il credito dello stimatore in quanto questi potrebbe essere equiparato al legale, in quanto professionista al quale si è rivolto il curatore per chiedere una sua prestazione (nel qual caso, concorrerebbe proporzionalmente con il legale in quanto entrambi titolari di crediti assistiti dallo stesso privilegio giusto il disposto dell'art. 2782 c.c.) oppure- a nostro avviso più verosimilmente- il perito stimatore, sebbene nominato dal curatore e non dal giudice, è da considerare un ausiliario del giudice, rientrante nella categoria degli "altri ausiliari del giudice" di cui all'art. 68 c.p.c. in quanto la sua attività è finalizzata al necessario svolgimento della procedura che, infatti, non sarebbe in grado di liquidare i beni senza la stima effettuata dal perito incaricato.
          Questa seconda qualificazione comporta due effetti rilevanti. In primo luogo, in quanto ausiliario del giudice, anche il credito per compenso e spese del perito diventa, come quello del curatore, una spesa di giustizia, per cui il suo credito concorre proporzionalmente con quello di pari grado del curatore. Inoltre rileva sulla possibilità di addossare l'importo impagato all'erario in quanto il comma terzo dell'art. 146 del DPR n. 115 del 2002 colloca tra le spese che possono essere anticipate dall'Erario "le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato.
          Norma inapplicabile al credito del legale, che sicuramente non è qualificabile come ausiliario del giudice, e non sarebbe applicabile al perito ove si seguisse la tesi della natura professionale della sua prestazione rientrante nella previsione dell'art. 2751 bis n. 2 c.c.
          Zucchetti SG srl