Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparti e cessioni crediti per cartolarizzazioni

  • Sandro GIANDOMENICO

    Chieti
    28/06/2022 13:11

    Riparti e cessioni crediti per cartolarizzazioni

    Buongiorno,
    dovendo procedere al riparto finale di un vecchio fallimento (ma ovviamente la domanda è valida anche per i riparti parziali) , mi trovo difronte a diverse operazioni di cessioni di crediti bancari attraverso le cosiddette "operazioni di cartolarizzazione", con estratti di gazzette ufficiali che mai identificano inequivocabilmente il credito oggetto di cessione, anzi, spesso parlano di "pacchetti" di crediti ... talune volte con esclusione di crediti inferiori a certe cifre, o oggetto di contestazione, ecc ecc., in altri casi si nominano società procuratrici che indicano i loro IBAN sui quali effettuare i bonifici e, infine, vengono sempre revocati i mandati ai precedenti legali e talvolta sostituite le pec ex art. 92 L.F. (oppure non chiaramente modificate, il che è peggio).
    Infine, in alcuni casi l'istituto bancario insinuato al passivo fallimentare non esiste più (per effetto di fusioni o altre vicende).
    Per non incorrere in grossolani errori, sarebbe legittimo in qualità di curatore fallimentare (e quindi di pubblico ufficiale) richiedere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio al legale rappresentante delle società che vantano questi crediti e che indicano gli IBAN dove eseguire il bonifico, per confermare la loro legittimazione, nonché l'importo insinuato al passivo sul quale asseriscono di vantare diritti ?
    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      28/06/2022 19:26

      RE: Riparti e cessioni crediti per cartolarizzazioni

      Parlando di riparto finale di un fallimento vecchio rito, lei evidentemente si riferisce alle istanze di sostituzione di creditori cessionari a creditori già ammessi al passivo e che hanno ceduto il credito, ai sensi del secondo comma dell'art. 115 l. fall., applicabile anche ai fallimenti vecchio rito in mancanza di espressa disposizione contraria (altrimenti i cessionari dovrebbero proporre istanza di insinuazione, come riteneva la giurisprudenza dell'epoca).
      In forza della norma citata il curatore deve controllare la documentazione dell'avvenuta cessione e, per quanto, la legge preveda in caso di cortolarizzazione, che la pubblicazione sulla G.U sostituisce la notifica al cedente, è pur sempre necessario che dalla GU emerga con sicurezza quali sono i crediti ceduti. Normalmente si usa una certa larghezza in questa verifica trattandosi di cessioni di crediti in blocco, che comprendono quasi tutti i crediti di una certa categoria o epoca, ma quando non si riesce in nessun modo a risalire dalle cessioni pubblicate ai crediti ceduti, ogni altra indagine che possa svolgere il curatore per pervenire ad un risultato soddisfacente è ammissibile, compresa la dichiarazione cui lei fa cenno.
      Zucchetti SG srl
      • Sandro GIANDOMENICO

        Chieti
        29/06/2022 10:39

        RE: RE: Riparti e cessioni crediti per cartolarizzazioni

        Grazie per la risposta