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Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
libretto giudiziario creditore irreperibile
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Annalisa Caldara
CRESPIATICA (LO)20/01/2026 14:51libretto giudiziario creditore irreperibile
Buongiorno,
in esecuzione del piano di riparto finale un creditore è risultato irreperibile, pertanto si dovrà provvedere all'apertura di libretto postale giudiziario per il deposito della somma a lui spettante.
Essendo il creditore un lavoratore dipendente si chiede se la somma dovrà essere depositata al lordo o al netto della ritenuta.
Grazie
Annalisa Caldara-
Zucchetti Software Giuridico srl
20/01/2026 20:36RE: libretto giudiziario creditore irreperibile
A nostro avviso il curatore deve comunque applicare la ritenuta e versare nel libretto di deposito giudiziario il solo valore al netto della stessa.
Con il riparto e l'attribuzione al creditore della somma in esso indicata il curatore adempie ai suoi obblighi.
Sennonché, quando il pagamento che dovrebbe avvenire "nelle mani" del creditore beneficiario non può essere effettuato perché quest'ultimo è irreperibile, lo stesso viene eseguito ricorrendo al meccanismo sostitutivo di cui al comma 4 dell'art. 117 l. fall. o di cui al pari comma dell'art. 232 CCII, con cui il curatore effettua il pagamento dovuto.
In sostanza, il deposito presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 34 l. fall. o 131 CCII equivale al pagamento diretto al creditore, tant'è che il deposito è formalmente intestato alla procedura, anche se chiusa (l'accensione di una o più posizioni nominative vincolate a favore dei singoli creditori irreperibili, di cui si parlava in passato non sono ora possibili perché per la legge antiriciclaggio la banca deve censire l'intestatario del libretto e formalizzare con lui il contratto bancario, il che nel caso di creditore irreperibile evidentemente non è possibile), ma comunque quel deposito è vincolato alla soddisfazione del creditore irreperibile almeno per cinque anni, durante i quali costui può pretendere che il depositario gli corrisponda quanto liquidato dal fallimento in suo favore.
Decorso tale periodo senza che il creditore si sia attivato, per evitare una situazione di stallo a tempo indeterminato, le norme citate prevedono che "decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato", ove è significativa la dizione della norma quando permette la diversa destinazione delle somme depositate, se le stesse non sono "riscosse dagli aventi diritto", ossia dai creditori irreperibili ai quali dette somme erano destinate. Altro elemento significativo che la somma depositata ai sensi dei commi 4 dell'art. 117 l. fall. e 232 CCII debba corrispondere a quanto effettivamente viene assegnato al creditore irreperibile è dato dal fatto che se questi rimane inerte, e altri creditori insoddisfatti non abbiano fatta domanda, le somme in questione non ritornano al fallito tornato in bonis, proprio perché non fanno più parte dell'attivo fallimentare, ma seguono la destinazione indicata nell'art. 117, ossia come dice l'art. 117 l.fall., vanno ad una apposita "unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia" o, come si esprime l'art. 232 C.C.I.I. "allo stato di previsione del Ministero della giustizia", e cioè al bilancio di previsione del Ministero della giustizia.
In buona sostanza, il deposito presso la banca o l'ufficio postale è un mero luogo di adempimento, che per il resto mantiene integra la sua disciplina, ivi compresa quella relativa alla ritenuta.-
Micaela Marcelli
POGGIBONSI (SI)30/03/2026 11:21RE: RE: libretto giudiziario creditore irreperibile
Buongiorno,
mi inserisco nella discussione in quanto ho una situazione analoga, il creditore è reperibile, ma si rifiuta di fornire l'IBAN per l'accredito, pertanto dovrò provvedere ad accantonare le somme. Formulo quindi le seguenti domande:
- il conto corrente per il deposito può essere lo stesso aperto inizialmente per la gestione della procedura oppure occorre aprire un libretto di giustizia/ conto corrente dedicato al deposito specifico?
- come vengono gestite la spese che l'istituto bancario addebita nei 5 anni per la gestione del conto? Ridurranno l'importo dovuto al creditore?
- quando presenterò la richiesta di definitività del piano di riparto finale al Giudice Delegato indicherò il fatto che il creditore non ha fornito l'IBAN, nonostante i solleciti, e chiederò l'autorizzazione a depositare le somme nel conto corrente ex art 117 comma 4, è corretto?
Ringrazio anticipatamente
Micaela Marcelli-
Micaela Marcelli
POGGIBONSI (SI)07/04/2026 08:45RE: RE: RE: libretto giudiziario creditore irreperibile
Buongiorno,
avete avuto modo di verificare il mio quesito del 30/03/2026? Potrei avere una risposta?
Ringrazio anticipatamente.
Micaela Marcelli -
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza07/04/2026 12:29RE: RE: RE: libretto giudiziario creditore irreperibile
La situazione da lei rappresentata non è sovrapponibile a quella di cui alla precedente domanda. In quel caso, infatti, il creditore era irreperibile, nel mentre nel suo caso è reperibile, nel senso che ne conosce l'indirizzo pec o effettivo, ma non vuol comunicare l'Iban per l'accredito di quanto dovutogli sul suo conto corrente, ma questo non è l'unico modo di pagamento.. Invero, il primo comma dell'art. 115 L. Fall., stabilisce che il pagamento ai creditori di quanto loro dovuto in base al piano di riparto va effettuato "nei modi stabiliti dal giudice delegato, purché tali da assicurare la prova del pagamento stesso"; per cui potrebbe, come normalmente si faceva in passato, predisporre un assegno circolare non trasferibile a nome dell'interessato e spedirglielo per posta, con spese a carico del creditore stesso, o invitarlo a ritirare l'assegno presso il suo studio, o utilizzare altro modo indicato dal giudice delegato.
Zucchetti Sg Srl
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