Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

libretto giudiziario creditore irreperibile

  • Annalisa Caldara

    CRESPIATICA (LO)
    20/01/2026 14:51

    libretto giudiziario creditore irreperibile

    Buongiorno,

    in esecuzione del piano di riparto finale un creditore è risultato irreperibile, pertanto si dovrà provvedere all'apertura di libretto postale giudiziario per il deposito della somma a lui spettante.
    Essendo il creditore un lavoratore dipendente si chiede se la somma dovrà essere depositata al lordo o al netto della ritenuta.

    Grazie
    Annalisa Caldara
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      20/01/2026 20:36

      RE: libretto giudiziario creditore irreperibile

      A nostro avviso il curatore deve comunque applicare la ritenuta e versare nel libretto di deposito giudiziario il solo valore al netto della stessa.
      Con il riparto e l'attribuzione al creditore della somma in esso indicata il curatore adempie ai suoi obblighi.
      Sennonché, quando il pagamento che dovrebbe avvenire "nelle mani" del creditore beneficiario non può essere effettuato perché quest'ultimo è irreperibile, lo stesso viene eseguito ricorrendo al meccanismo sostitutivo di cui al comma 4 dell'art. 117 l. fall. o di cui al pari comma dell'art. 232 CCII, con cui il curatore effettua il pagamento dovuto.
      In sostanza, il deposito presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 34 l. fall. o 131 CCII equivale al pagamento diretto al creditore, tant'è che il deposito è formalmente intestato alla procedura, anche se chiusa (l'accensione di una o più posizioni nominative vincolate a favore dei singoli creditori irreperibili, di cui si parlava in passato non sono ora possibili perché per la legge antiriciclaggio la banca deve censire l'intestatario del libretto e formalizzare con lui il contratto bancario, il che nel caso di creditore irreperibile evidentemente non è possibile), ma comunque quel deposito è vincolato alla soddisfazione del creditore irreperibile almeno per cinque anni, durante i quali costui può pretendere che il depositario gli corrisponda quanto liquidato dal fallimento in suo favore.
      Decorso tale periodo senza che il creditore si sia attivato, per evitare una situazione di stallo a tempo indeterminato, le norme citate prevedono che "decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario all'entrata del bilancio dello Stato", ove è significativa la dizione della norma quando permette la diversa destinazione delle somme depositate, se le stesse non sono "riscosse dagli aventi diritto", ossia dai creditori irreperibili ai quali dette somme erano destinate. Altro elemento significativo che la somma depositata ai sensi dei commi 4 dell'art. 117 l. fall. e 232 CCII debba corrispondere a quanto effettivamente viene assegnato al creditore irreperibile è dato dal fatto che se questi rimane inerte, e altri creditori insoddisfatti non abbiano fatta domanda, le somme in questione non ritornano al fallito tornato in bonis, proprio perché non fanno più parte dell'attivo fallimentare, ma seguono la destinazione indicata nell'art. 117, ossia come dice l'art. 117 l.fall., vanno ad una apposita "unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia" o, come si esprime l'art. 232 C.C.I.I. "allo stato di previsione del Ministero della giustizia", e cioè al bilancio di previsione del Ministero della giustizia.
      In buona sostanza, il deposito presso la banca o l'ufficio postale è un mero luogo di adempimento, che per il resto mantiene integra la sua disciplina, ivi compresa quella relativa alla ritenuta.