Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

ORDINE PREDEDUZIONI

  • Laura Ceccherini

    san giovanni valdarno (AR)
    22/11/2018 19:19

    ORDINE PREDEDUZIONI

    Buonasera
    Dovendo depositare il piano di riparto finale di un fallimento, ho dei dubbi circa l'ordine delle prededuzioni.
    Mi trovo in questa situazione: ho realizzato somme solo dalla vendita di beni mobili; il ricavato non è sufficiente a coprire il compenso del curatore e i crediti vantati dai due creditori ammessi in prededuzione che sono l'enel (ammesso in prededuzione per consumi post fallimento in quanto non avevo esplicitamente disdetto il contratto di fornitura immediatamente dopo la dichiarazione di fallimento) e il proprietario dell'immobile per indennità di occupazione dei locali post fallimento.
    e' corretto procedere pagando interamente il compenso del curatore in quanto rientrante tra le spese di giustizia, interamente l'enel in quanto da considerarsi spesa di procedura e pagare solo per il residuo il proprietario dell'immobile per indennità di occupazione (in quanto assimilabile al privilegio per canoni di locazione ex art. 2764 c.c.)?
    oppure è più corretto effettuare un riparto proporzionale tra Enel e proprietario dell'immobile in quanto entrambe le spese sono da considerarsi fatte nell'interesse della procedura e per la conservazione dei beni?
    Ringrazio per la cortese risposta
    Laura Ceccherini - San Giovanni Valdarno (Ar)
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      23/11/2018 20:00

      RE: ORDINE PREDEDUZIONI

      Il fatto che le spese relative alle bollette Enel e indennità di occupazione siano state sostenute entrambe nell'interesse della procedura e per la conservazione dei beni permette di qualificare i relativi crediti come prededucibili. Una volta stabilito che entrambi questi crediti, più quello per compenso del curatore, vanno collocati in prededuzione, bisogna procedere ad una graduazione tra gli stessi non essendo sufficiente l'attivo a soddisfarli tutti integralmente. Pagato il compenso al curatore, il cui creito gode dl privilegio per spese di giustizia, si tratta di capire la collocazione degli altri due. Il credito dell'Enel non è assistito da alcun privilegio, nel mentre quello per la occupazione, viene a volte equiparato ai crediti per canoni locativi assistiti dal privilegio di cui all'art. 2764 c.c., ma in prevalenza- ed anche noi- riteniamo che abbiano natura chirografaria.
      Di conseguenza, se lei ritiene, come propone, di dover attribuire al credito per occupazione il privilegio locativo, deve soddisfare prima questo e attribuire l'eventuale residuo al chirografario Enel; se al contrario ritiene entrambi i crediti in questione come chirografari, deve soddisfarli in proporzione.
      Zucchetti SG srl