Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Fallimento "vecchio rito" – incapienza dell'attivo e pagamenti in prededuzione senza piano di riparto

  • Umberto Di Pede

    MATERA
    28/03/2026 15:40

    Fallimento "vecchio rito" – incapienza dell'attivo e pagamenti in prededuzione senza piano di riparto

    Buongiorno,
    in una procedura di fallimento soggetta alla legge fallimentare (c.d. "vecchio rito") è stato approvato ed è divenuto esecutivo il rendiconto di gestione.
    L'intero attivo residuo della procedura risulta destinato esclusivamente:
    – al pagamento del compenso del Curatore, quale costo essenziale e indefettibile della procedura;
    – e, per la parte eventualmente residua, al pagamento parziale dei compensi spettanti agli altri professionisti ammessi in prededuzione.
    L'attivo disponibile risulta insufficiente al soddisfacimento integrale dei crediti ammessi in prededuzione e non residuano somme da distribuire ai creditori concorsuali.
    In tale situazione si intende procedere mediante un'unica istanza autorizzativa volta a:
    1) dare atto dell'incapienza dell'attivo rispetto ai crediti ammessi in prededuzione;
    2) autorizzare il pagamento diretto dei predetti crediti, senza predisposizione di un progetto di riparto, dando priorità al compenso del Curatore e destinando l'eventuale residuo al pagamento parziale e proporzionale degli altri professionisti prededucibili;
    3) autorizzare il Curatore, all'esito dei pagamenti, a procedere agli adempimenti contabili e fiscali finali e a richiedere la chiusura della procedura.
    Si chiede conferma della correttezza di tale impostazione operativa in presenza di incapienza totale dell'attivo, nell'ambito di una procedura di fallimento regolata dalla legge fallimentare.
    Ringrazio anticipatamente per il riscontro. Dott. Umberto Di Pede
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      28/03/2026 18:41

      RE: Fallimento "vecchio rito" – incapienza dell'attivo e pagamenti in prededuzione senza piano di riparto

      In caso di incapienza di tutte le prededuzioni fa effettuata una graduazione tra i creditori prededucibili in cui il credito del curatore per il suo compenso gode del privilegio per spese di giustizia, di cui godono anche altre spese di cui lei non parla. Lei accenna al credito di professionisti ma non conosciamo il ruolo da questi svolto, anche se è probabile che questi godano del privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., per cui sono postergati rispetto al credito del curatore.
      Questo nel merito della ripartizione, quanto alla procedura l'art. 111 bis, comma 3 l. fall. prevede il pagamento diretto al di fuori del riparto dei crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare.
      Ne consegue che se vi è stata contestazione da parte del curatore i creditori interessati hanno dovuto presentare domanda di insinuazione e se si è verificata questa ipotesi, il pagamento di costoro deve essere effettuato tramite riparo, per cui liquidato il compenso del curatore dopo l'approvazione del conto gestione, l'eventuale residuo tra gli altri creditori va effettuato a mezzo riparto come se si trattasse di crediti concorsuale.
      Qualora invece non i sia stata contestazione i crediti in questione possono essere pagati direttamente come poteva avvenire al momento della richiesta ove ci fossero stati fondi sufficienti, per cui, liquidato il compenso del curatore, si posticipa a dopo l'approvazione del conto gestione il pagamento diretto fuori riparto di tutti i prededucibili secondo l'ordine di graduazione.
      Zucchetti SG srl