Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

PREDISPOSIZIONE RIPARTO FINALE E TRATTAMENTO SPESE PRENOTATE A DEBITO

  • ITALO CAROTENUTO

    NAPOLI
    02/03/2023 16:31

    PREDISPOSIZIONE RIPARTO FINALE E TRATTAMENTO SPESE PRENOTATE A DEBITO

    Buonasera sono Curatore di un fallimento che ha realizzato un attivo insufficiente al pagamento delle spese prededucibili.
    In particolare tra esse, oltre le spese di giustizia quali il campione fallimentare ed il compenso del curatore, figurano tra i crediti prededucibili il compenso di un legale nominato dalla procedura per l'esercizio di una azione di responsabilità poi transata nonché le spese relative ad altro giudizio promosso ai sensi dell'art. 147 L.F. per il quale il fallimento attore è stato condannato alla loro refusione (compresi gli onorari del legale di controparte che è stato poi ammesso al passivo in prededuzione).
    Orbene atteso che i giudizi (azione responsabilità ed estensione di fallimento) sono stati promossi entrambi quando il fallimento non aveva fondi e quindi con ammissione al gratuito patrocinio, la mia domanda è come comportarmi in sede di riparto finale con particolare riferimento alle spese prenotate a debito visto che l'attivo è comunque insufficiente alla loro soddisfazione e che, per tale motivo, non sono stati revocati i provvedimenti di gratuito patrocinio.
    I campioni civili ovvero le somme risultanti al foglio notizie (per contributo unificato e bolli) dei due giudizi (uno transato e l'atro definito con sentenza negativa per il fallimento) restano entrambi a carico dell'Erario?
    Qualora invece debba considerarli (entrambi?) in sede di riparto finale (che interesserà solo i preducibili ed in misura parziale) quale grado di prelazione devo attribuire a tali spese non ritenendo che le stesse debbano essere inquadrate tra quelle di giustizia?
    In ultimo il compenso liquidato al legale di controparte nel giudizio civile ed ammesso in prededuzione gode del privilegio ex art. 2751bis n. 1 oppure deve essere trattato come un credito prededucibile chirografario atteso che la sua prestazione non è stata resa in favore del fallimento?
    Sarò grato a chiunque possa rendermi una indicazione frutto magari di esperienza analoga.
    Saluti
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      03/03/2023 19:55

      RE: PREDISPOSIZIONE RIPARTO FINALE E TRATTAMENTO SPESE PRENOTATE A DEBITO

      Premesso che in caso di insufficienza dell'attivo a soddisfare tutte le prededuzioni, va effettuata la graduazione all'interno della categoria dei prededucibili, le spese per campione civile sono da considerare quali spese di giustizia (secondo il tribunale di Milano, anzi, queste, come il compenso del curatore, andrebbero pagate prima delle altre spese di giustizia). Le spese liquidate a favore della controparte del fallimento nella sentenza conclusiva del giudizio di cognizione vanno collocate, nell'ambito delle prededuzioni, in chirografo in quanto solo le spese per i giudizi esecutivi o conservativi godono dei privilegi di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c. (e tanto vale anche se la condanna è stata fatta in favore dell'avvocato di controparte distrattario).
      Zucchetti SG srl
      • ITALO CAROTENUTO

        NAPOLI
        05/03/2023 10:24

        RE: RE: PREDISPOSIZIONE RIPARTO FINALE E TRATTAMENTO SPESE PRENOTATE A DEBITO

        Grazie della celere risposta che provo a riepilogare e concludere per verificare se ho ben capito.
        Voi ritenete che, nell'effettuare la graduazione delle prededuzioni (una ovvia condizione preliminare chiaramente deducibile anche dalla mia nota di apertura), alle spese per contributo unificato, bolli ed imposta di registro sulla sentenza, tutte prenotate a debito dal fallimento per instaurare due giudizi di cognizione, vadano attribuiti il rango prededucibile privilegiato delle spese di giustizia (alla stregua delle spese relative al campione fallimentare ed al compenso del curatore).
        Il Tribunale di Milano riterrebbe che tali spese (che, si ripete, sono diverse da quelle relative al campione fallimentare) vadano 'pagate prima delle altre spese di giustizia'.
        Ritenete poi che le spese legali di controparte che il fallimento è stato condannato a pagare per effetto della sentenza che ha deciso uno dei due giudizi di cognizione vadano collocate nell'ambito delle prededuzioni in chirografo.
        Orbene, mentre non nutro perplessità alcuna circa la collocazione prededucibile chirografaria delle spese legali di controparte (diversamente da quelle relative al legale nominato dalla procedura che sono invece da collocare nell'ambito dei prededucibili, in privilegio ante primo grado), non sono convinto circa il trattamento da riservare alle spese prenotate a debito dal fallimento per instaurare i contenziosi (poi definiti, in un caso con sentenza e in un altro per transazione) così come risultanti ai rispettivi "foglio notizie" (campioni civili).
        Tali spese sono naturalmente diverse da quelle relative al campione fallimentare; non vorrei avere ingenerato confusione.
        Pertanto sarei grato se potessi avere ulteriori elementi circa l'indicazione/orientamento del Tribunale di Milano da voi richiamata anche perché nel Tribunale in cui opero l'indicazione/orientamento di sezione (fallimentare) è quello di pagare subito appena vi siano disponibilità (e prima delle altre spese di giustizia) le spese relative al campione fallimentare.
        Sarei quindi grato se potessi avere conferma del vostro parere ossia che le spese dei giudizi cognitivi instaurati dal fallimento per contributo unificato, bolli ed imposta di registro sulla sentenza (diverse dal campione fallimentare), vanno collocate nell'ambito delle prededuzioni tra i crediti che godono della prelazione delle spese di giustizia ex artt. 2755, 2770 e 2777 c.c. (alla stregua delle spese relative al campione fallimentare e del compenso del curatore) e non vanno invece trattate come crediti prededcibili dell'Erario per tributi indiretti che hanno ovviamente una prelazione diversa.
        Grazie e saluti
        IC
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          06/03/2023 17:48

          RE: RE: RE: PREDISPOSIZIONE RIPARTO FINALE E TRATTAMENTO SPESE PRENOTATE A DEBITO

          Corretta la sua ricostruzione. Le sentenze del Tribunale Milano cui ci riferivamo sono Trib.. Milano 9 gennaio 2014; Trib. Milano 13 aprile 2013, per le quali, in caso di insufficienza dell'attivo fallimentare con il quale non sia possibile pagare per intero tutti i crediti prededucibili, questi sono subordinati al credito per compenso del curatore e per le spese anticipate dall'Erario.
          Tra le spese anticipate dall'Erario vanno, anostro avviso comprese tutte quelle contemplate dall'art. 146 DPR n. 115 del 2002.
          Zucchetti SG srl