Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

esecuzione creditore fondiario su immobile in comunione con fallimento e rpcedura eredità rilasciata

  • Rita Roberto

    MILANO
    06/03/2024 11:04

    esecuzione creditore fondiario su immobile in comunione con fallimento e rpcedura eredità rilasciata

    Buongiorno,
    si sta discutendo con il creditore fondiario sulla sorte degli interessi quale residuo credito insinuato sia nel fallimento che nella procedura dell'eredità rilasciata.
    La procedura eredità rilasciata deve imputare agli eredi beneficiati la quota parte degli interessi ancora dovuti, rimanendo a carico del fallimento la restante quota.
    In sostanza l'mmobile venduto dal creditore fondiario era cos' posseduto: 4/ sesti al fallimento e 2/6 agli eredi beneficiati.
    Il creditore fondiario sostiene che gli interressi vadano imputati per la quota di 1/3 cad. e non per la quota di 2/6 come è avvenuto per il riparto del credito fondiario soddisfatto in sede di riparto esecuzione individuale.
    Noi si sostiene che gli interressi, quali frutto, debbano seguire la sorte del capitale.
    Se cos' non fosse, in base a quale regola giuridica il creditore fondiario potrebbe far valere la sua tesi?
    Grazie
    Avv. Rita Roberto
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      10/03/2024 12:46

      RE: esecuzione creditore fondiario su immobile in comunione con fallimento e rpcedura eredità rilasciata

      Presumiamo che con procedura di eredità rilasciata lei si riferisca alla fattispecie contemplata dall'art. 507 c.c., per il quale l'erede, in presenza di determinate condizioni, "può rilasciare tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari", di modo che il rilascio dei beni ai creditori rappresenta, insieme alla liquidazione individuale (art. 495 c.c.) e alla liquidazione concorsuale (art. 498 c.c.), una delle modalità di liquidazione dell'eredità.
      Quando, come nel caso di rilascio dei beni da parte di coeredi, alcuni dei quali sono in bonis e altri dichiarati falliti si aprono due forme di liquidazione, risolte nel caso dalla esecuzione del creditore fondiario, che ha potuto vendere l'intero immobile, comprensivo delle quote dei condebitori in bonis. All'esito della vendita si tratta di distribuire tra la liquidazione ereditaria e quella fallimentare il ricavato e non vediamo altra via da seguire che quella distribuzione secondo le rispettive quote, sia per quanto riguarda il capitale, come è stato fatto, sia per gli interessi, siano essi attivi che passivi.
      Zucchetti SG srl
    • Rita Roberto

      MILANO
      11/03/2024 11:31

      RE: esecuzione creditore fondiario su immobile in comunione con fallimento e rpcedura eredità rilasciata

      Buongiorno,
      ringrazio per la tempestiva risposta il cui contenuto condivido pienamente, salvo il creditore fondiario che pretende dall'eredità rilasciata i due terzi e non i 2/6 perchè ritiene di dover parteciparaesu tutta la massa dell'eredità del de cuius, ossia sulòla massa di tutti gli ererdi (due dell'eredità rilasciata ed una del fallimento) . Se non troviamo accordo, il curatore dell'eredità rilasciata richiederà la decisione del suo giudice sul punto.
      Essendo in argomeno, formulo altra domanda. Dovendo io curatore del fallimento procedere al riparto finale,
      ho chiesto al creditore fondiario di rimettermi quanto ricevuto a titolo provvisorio, ma non sente. A questo punto, qualora dovesse risultare sulla base del riparto finale del fallimento che il creditore fondiario ha riscosso più del dovuto, l'eccedenza da chiedere a quest'ultimo, vale anche per gli interessi che sicuramente degraderanno al chirografo?
      Intanto però, pensererei di farmi rilasciare una dichiarazione dell'essatto importo riscosso ed un umpegno a restituire al fallimento l'eccedenza di spettanza di quest'utimo.
      Ringrazio ancora e nell'attsa porgo distinti saluti.
      Avv. Rita Roberto

      • Zucchetti SG

        Vicenza
        11/03/2024 19:58

        RE: RE: esecuzione creditore fondiario su immobile in comunione con fallimento e rpcedura eredità rilasciata

        Ribadiamo quanto detto nella precedente risposta. Bisogna, invero, muovere dal concetto che il defunto aveva un debito fondiario verso la banca e che alla sua morte tale debito, a norma degli art. 752 e segg. c.c., in mancanza di diversa disposizione testamentaria, si è trasmesso agli eredi in proporzione delle rispettive quote ereditarie; ed è per questo motivo che il ricavato dell'immobile ipotecato venduto nell'esecuzione fondiaria è stato accreditato come pagamento per 4/6 al fallimento e per 2/6 agli eredi beneficiati, in proprorzione appunto delle rispettive quote ereditarie. Non si capisce, quindi per quale motivo lo stesso criterio non venga seguito per gli interessi. Riportiamo in proposito una decisione della S. Corte del 2000 (Cass. 19/01/2000, n.562) che ha così statuito: "Il debito ereditario di cui all'art. 752 c.c. è quello esistente in capo al "de cuius" al momento della sua morte - che si trasmette, insieme con il suo patrimonio, ai suoi successori, "ex lege" o per testamento, ripartendosi automaticamente tra di loro - e ricomprende sia la somma capitale, sia gli interessi, il cui maturarsi giorno per giorno non trova un limite temporale nella morte del debitore. Ne consegue che, essendo ciascun coerede tenuto al pagamento del debito ereditario in proporzione della propria quota ("nomina haereditaria "ipso iure" dividuntur"), anche gli interessi maturati dopo la morte del "de cuius" gravano sugli eredi fino a che il debito non venga estinto da ciascuno di essi per la propria quota".
        Quanto al resto, è ovvio che il creditore fondiario non accetti di restituire quanto riscosso in quanto il privilegio processuale attribuito dall'art. 41, comma 2, TUB, di iniziare o proseguire l'esecuzione individuale anche in pendenza del fallimento del debitore, comporta che il ricavato dell'esecuzione sia a lui assegnato, salvo a fare i conteggi finali nel fallimento, ove ha l'onere di insinuarsi (art. 52, comma 3 l. fall.) se vuole mantenere ciò che ha ricevuto in via provvisoria nell'esecuzione. Pertanto è nel fallimento che si può appurare quanto sarebbe spettato al creditore fondiario se non avesse agito in via esecutiva e quanto gli compete in base al riparto fallimentare; a quel punto può chiedere al fondiario di restituire quanto ricevuto oltre a quanto gli competerebbe nel fallimento. E' inutile pertanto un impegno in tal senso, che comunque il creditore fondiario non le rilascerà, nel mentre è opportuno sapere con precisione quanto quel creditore ha ricevuto nella esecuzione individuale.
        Zucchetti SG srl
    • Rita Roberto

      MILANO
      12/03/2024 13:13

      RE: esecuzione creditore fondiario su immobile in comunione con fallimento e rpcedura eredità rilasciata

      Ringrazio per i preziosi suggerimenti.