Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

RIPARTO A FAVORE DI CREDITORE CESSATO

  • Elisa Giordana

    VERZUOLO (CN)
    28/11/2018 11:45

    RIPARTO A FAVORE DI CREDITORE CESSATO

    Buongiorno
    in sede di invio delle comunicazioni ex. art.116 mi sono resa conto che uno dei creditori ammessi al passivo ha cessato la P.IVA.
    Le domande sono due:
    - le comunicazioni di rito che devono essere inviate a tale creditore, non essendo più attiva la PEC, devono essere depositate in cancelleria?
    - il creditore è stato ammesso al passivo con privilegio artigiano, in sede di riparto la somma destinata a tale società deve essere assegnata ad uno dei soci (ammesso che la scrivente riesca a contattare la parte)?

    Grazie.
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      29/11/2018 17:19

      RE: RIPARTO A FAVORE DI CREDITORE CESSATO

      Se il creditore non ha più un indirizzo di posta certificata, tutte le comunicazioni- dispone il secondo comma dell'art. 31bis l.f.- sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
      Quanto alla seconda domanda, va ricordato che la Cassazione, dopo qualche oscillazione, sembra essere pervenuta ad un risultato quando ha stabilito che "Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lg. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo" (Cass. 10/08/2015, n. 16638; conf. Cass. 24/05/2016, n. 10694; Trib. Prato, 21/05/2016; Trib. Teramo, 07/01/2016).
      Il problema però è come declinare questo principio (quello sub b), per quanto qui interessa). Ossia, fermo restando che l'eventuale credito che perviene alla società estinta va in comunione indivisa tra i soci, fino a che punto il curatore di un fallimento deve spingere le sue indagini per stabilire se vi erano soci e quali erano.
      Ricercare i soci della srl o della snc e ripartire il dovuto a loro direttamente è la soluzione più rigorosa e che lascia più tranquillo il curatore in quanto nessuno potrebbe protestare per la scelta fatta di seguire questa via, però non si può neanche chiedere al curatore di spendere tempo e denaro in una ricerca complessa e di lunga durata. Escluso, pertanto, che la società cancellata non abbia più diritto al credito, la via più equilibrata ci sembra quella di svolgere qualche indagine circa i soci e qualora queste non diano frutto, ritenere la società come un creditore irreperibile e procedere ex art 117, co. 4 l.f.
      Zucchetti Sg srl
      • Giuseppe Bernardelle

        Schio (VI)
        03/12/2018 09:57

        RE: RE: RIPARTO A FAVORE DI CREDITORE CESSATO

        E se la società estinta era in precedenza fallita?
        Chi sono i beneficiari del riparto: i soci della società estinta o i creditori del fallimento chiuso?
        Cioè, esistono in tal caso le condizioni per la riapertura del fallimento ai sensi del primo comma dell'art. 121 L.F.?
        Grazie
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          04/12/2018 19:00

          RE: RE: RE: RIPARTO A FAVORE DI CREDITORE CESSATO

          Se il fallimento è stato chiuso la vicenda fallimentare diventa irrilevante ai fini della soluzione della questione in quanto non esistono più gli organi fallimentari, ai quali il versamento avrebbe dovuto essere fatto in pendenza del fallimento. Rimane quindi la situazione descritta nella precedente risposta del riparto in favore di società estinta, con la soluzione ivi indicata.
          Quanto alla riapertura del fallimento , anche se si superasse l'ostacolo della applicazione dell'art. 121 l.f. ad una società cancellata dal registro delle imprese e si desse per scontato che ricorrono i requisiti di tempo e di consistenza delle sopravvenienze dettati da tale norma per la riapertura ammettesse, rimane il fatto che la riapertura può essere chiesta dal debitore ex fallito o di uno dei creditori e non da lei, che nel caso è solo debitore della somma da ripartire nei confronti della società estinta.
          Zucchetti SG srl
      • LUIGI AZA MIRA

        PAVIA
        06/02/2023 09:14

        RE: RE: RIPARTO A FAVORE DI CREDITORE CESSATO

        Buongiorno,
        al momento di predisporre il riparto finale ho appreso che il creditore principale , uno studio associato insinuato al passivo per crediti professionali assistiti da privilegio, si è sciolto a dicembre 2022 dopo il deposito del rendiconto finale e prima dell'udienza ex art. 116LF.
        Rappresento sin da subito che l'insinuzione al passivo era presentata da parte dello studio associato ed i mandati erano rilasciati al medesimo studio associato

        Il legale domiciliatario dello studio Associato (ora solo per uno solo dei due soci) ha chiesto la ripartizione dell'importo insinuato in capo ai due ex soci in misura del 50% ciascuno.
        L'altro socio (revocato il mendato all'avvocato domiciliatario precedente) per tramite di un proprio legale ha chiesto invece l'assegnazione delle intere somme a proprio favore.
        Il sottoscritto ha visionato l'atto di scioglimento e nulla si dice sulla sorte del credito in predicato, parimenti anche lo statuto della associazione poco dice se non che in caso di scioglimento il patrimonio della associazione sarà ripartito tra i soci.
        Ora mi chiedo se sia possibile procedere:
        1) alla predisposizione del progetto di riparto con assegnazione delle somme in favore dello "studio Associato" o di entrambi i soci indiviso,
        2) se sia più corretto procedere alla assegnazione al 50% ciascuno in capo ad entrambi ed attendere l'inevitabile ricorso ex art. 36 LF.
        Grazi delle indicazioni che saprete darmi
        Cordialità
        • Zucchetti SG

          Vicenza
          06/02/2023 17:54

          RE: RE: RE: RIPARTO A FAVORE DI CREDITORE CESSATO

          E' una situazione non facile da risolvere stante il contrasto tra gli ex associati e la mancanza di indicazioni circa l'attribuzione del credito in questione, come da lei diligentemente appurato. Noi proveremmo a considerare nel riparto lo Studio associato; a questo punto o entrambi gli ex associati chiedono l'assegnazione della somma ad entrambi o ad uno solo di essi e o altro, oppure, in mancanza di indicazioni considereremmo lo Studio come creditore irreperibile, provvedendo al deposito ai sensi dell'art. 117 l. fall.. A quel punto sicuramente i soci troveranno un accordo per evitare il rischio che la somma in questione rimanga ferma per cinque anni e alla scadenza venga assegnata ad altri.
          Zucchetti SG srl