Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

riparto con privilegio beni mobili

  • Micaela Marcelli

    POGGIBONSI (SI)
    14/10/2026 18:43

    riparto con privilegio beni mobili

    Buonasera,
    sottopongo il seguente quesito.
    Un creditore è stato ammesso al passivo fallimentare con privilegio su beni mobili. I beni sono stati venduti ed il ricavato è stato utilizzato, nel corso della procedura, per pagare i crediti in prededuzione.
    Successivamente la curatela è riuscita a ottenere il pagamento di un credito verso clienti molto elevato ed oggi ha un saldo di conto corrente rilevante.
    La domanda è se al momento del piano di riparto ai creditori privilegiati devo inserire anche il valore di vendita dei beni, importo già utilizzato in passato, e quindi imputare le prededuzioni già pagate in proporzione all'importo ottenuto dalla vendita dei beni e al resto dei crediti incassati successivamente; di fatto rigenerando una parte del valore dei beni mobili utilizzato in passato per il pagamento delle prededuzioni.
    Oppure se il ricavato della vendita dei beni mobili è da considerare ormai utilizzato per le prededuzioni e quindi nessun importo deve essere riconosciuto al creditore con privilegio su beni mobili.

    Ringrazio anticipatamente
    Distinti saluti
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      15/10/2026 16:30

      RE: riparto con privilegio beni mobili


      La tenuta dei conti speciali di cui al comma 3 dell'art. 111 ter l. fall. e al pari comma dell'art. 223 c.c.i.i. non evidenzia un dato statico, ma richiede il continuo aggiornamento in relazione agli sviluppi della procedura. Questo vuol dire che momento per momento l'attivo deve essere aggiornato, sicchè nel suo caso lei deve calcolare ad oggi l'intero attivo di cui la procedura ha avuto la disponibilità, comprensivo sia del ricavato della vendita dei beni mobili già effettuata (ammettiamo 200) sia di quello ricavato dal recupero crediti (ammettiamo 800), di modo che l'attivo intero è di 1.000. E' su questo attivo che vanno nuovamente parametrati il passivo con le relative preferenze e i pagamenti effettuati, di modo che, restando nell'esempio fatto, se il pagamento effettuato è di 100, l'attivo residuo disponibile è di 900 (1.000-100) e, considerato che il pagamento effettuato corrisponde al 10% dell'intera massa attiva, è questa percentuale che va imputata ai beni oggetto della vendita, sicchè, salvo errori di calcolo, per il pagamento del creditore privilegiato è stato utilizzato il 10% dal ricavato della vendita dei beni (200), ossia 20, per cui l'attivo residuo di 900 è costituito da 80, quale ricavato dalla vendita dei beni mobili e il residuo 820 dall'incasso del credito.
      A questo punto entra in ballo la natura del privilegio, che lei di ce di essere mobiliare, ma non precisa se speciale o generale. Nel primo caso il privilegiato speciale non partecipa alla distribuzione dell'intero attivo, ma solo a quella del ricavato dalla liquidazione dei beni gravati dal privilegio speciale (ed anche a questo scopo servono i conti speciali), nel mentre i privilegiati generali possono usufruire dell'intero attivo mobiliare. Non esiste una priorità data dalla natura speciale o generale dei privilegi, ma questi seguono la graduatoria di cui agli artt. 2777 e 2778 c.c. Si dovrebbe quindi verificare se il privilegiato che è stato pagato, aveva un privilegio speciale sui beni il cui ricavato è stato distribuito o generale e se è stato rispettato l'ordine dei privilegi, ma questa operazione diventa superflua perché, a norma dell'art. 114, comma 1,l. fall. e dell'art. 229, comma 1, c.c.i.i., i pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.
      In sostanza, posto che il creditore già pagato- che sia stato pagato correttamente secondo le regole della graduazione e della natura dei privilegi o impropiamente per la presenza di creditori prioritari o sia stato soddisfatto col ricavato di beni non assoggettati al privilegio speciale o oltre il limite del valore dei beni gravati dal privilegio speciale- non può essere chiesto in restituzione, non le rimane che distribuire i restanti 820 disponibili agli altri creditori seguendo l'ordine dei privilegi
      Zucchetti SG srl