Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparti con insufficienza di attivo

  • Fabio Messina

    Civitavecchia (RM)
    12/10/2026 12:38

    Riparti con insufficienza di attivo

    Buongiorno,
    ho liquidato l'unico bene della procedura, tra l'altro dobbiamo ancora procedere alla stipula dell'atto notarile ma nel frattempo sto cercando di capire come procedere al pagamento delle somme prededucibili, le uniche che posso pagare con i fondi realizzati, ma solo in parte.
    Ho da chiedere ancora alla cancelleria il conteggio del campione fallimentare e a Voi quanto dovuto per i canoni di questi anni (procedura aperta nel 2014). Tra le altre somme da pagare ho il mio compenso, le spese da me anticipate (non so se hanno un trattamento diverso dal compenso), i compensi di due periti ed, infine, del notaio che ha redatto la certificazione ventennale. Come dovrei procedere secondo voi? La parte del mio compenso eventualmente non soddisfatta, può essere pagata dall'Erario?
    Grazie anticipatamente
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      12/10/2026 18:10

      RE: Riparti con insufficienza di attivo

      In primo luogo metta insieme tutti i crediti prededucibili e poi controlli se l0attivo disponibile è sufficiente a soddisfarli tutti. In caso negativo- che è l'ipotesi che lei prospetta- deve effettuare una graduazione tra i vari crediti della categoria delle prededuzioni secondo l'ordine dei privilegi che li assistono. Tutti i crediti indicati, esclusi quelli per il compenso dei periti e del notaio, sono da considerare quali spese di giustizia ex artt. 2755 e 2770 c.c.,, per cui, se l'attivo non è sufficiente a soddisfarli per intero, vanno pagati proporzionalmente come prevede appunto l'art. 2782 c.c., per i crediti privilegiati di pari grado. I compensi per il notaio e per i periti, godono della prededuzione in quanto incaricati dal curatore per le finalità della procedura, ma hanno svolto una attività professionale, per cui, nell'ambito della categoria dei prededucibili, i loro crediti sono assistiti dal privilegio ex art. 2751bis n. 2 c.c., che è successivo a quello per spese di giustizia.
      La parte del compenso del curatore non soddisfatta con le liquidità disponibili è a carico dell'Erario, in quanto, come ha precisato Cass. 27/09/2023, n. 27442 "Ai fini del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 146, come risultante dalla sentenza additiva n. 174 del 2006 della Corte costituzionale, la regola per cui se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge le spese ed onorari del curatore sono anticipati dall'erario, dettata per il caso tipico del fallimento privo di attivo, si estende per identità di ratio anche al caso di fallimento con attivo insufficiente".
      Zucchetti SG srl