Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Pagamento parziale da parte del terzo fideiussore dopo il fallimento

  • Anna Lina Gentili

    FERMO
    01/07/2020 12:07

    Pagamento parziale da parte del terzo fideiussore dopo il fallimento

    Buongiorno, vorrei sottoporre alla Vostra attenzione il seguente caso.
    Una banca è stata ammessa al passivo del fallimento per 100, di cui: 6 in chirografo e 94 con prelazione ipotecaria sull'immobile acquisito all'attivo fallimentare che è stato aggiudicato a 120.
    Dopo il fallimento e dopo l'ammissione al passivo della banca, i garanti della società fallita hanno versato all'istituto di credito la somma di euro 18 a seguito di un accordo transattivo con il quale hanno definito a saldo e stralcio le loro obbligazioni. I fideiussori non hanno presentato alcuna domanda per detto pagamento né il creditore principale ha comunicato di aver ricevuto il pagamento dai garanti. Peraltro, a norma degli artt. 61 e 62 L.F. e della giurisprudenza (Cass. 26003/2018), l'eventuale domanda del fideiussore sarebbe inammissibile in quanto il regresso/surroga da parte del coobbligato per il pagamento fatto al creditore dopo il fallimento è ammesso solo se detto pagamento è idoneo ad estinguere integralmente la pretesa che il creditore ha insinuato.
    Innanzitutto, ritengo che il pagamento di 18 effettuato dai garanti, in mancanza di specifica indicazione in merito nell'accordo transattivo, vada imputato ad integrale pagamento del credito chirografario di 6 e poi, per il residuo di 12, a quello garantito da ipoteca.
    Ora mi domando come dovrò comportarmi in sede di riparto nella distruzione dell'attivo immobiliare dal momento che la Banca, seppur rimane iscritta al passivo ipotecario per 94, non può complessivamente incassare più di 88 avendo già ottenuto 12 dai garanti.
    Supponendo che l'attivo immobiliare al netto delle spese sarà di 100, ritengo di dover distribuire in favore della banca ipotecaria l'importo di 88 (cioè il residuo credito ipotecario non soddisfatto dai garanti 94-12), anziché l'intero importo di 94 ammesso al passivo con privilegio ipotecario. Ciò anche se la banca non ha effettuato alcuna comunicazione in merito all'importo ricevuto dai garanti. Potrebbe la banca opporsi a tale distribuzione inferiore al credito ammesso?
    Se detto ragionamento è corretto, avrò dunque un residuo ricavato dall'attivo immobiliare di 12; mi chiedo come vada poi effettuata la distribuzione di tale importo residuo; ovvero se in favore dei fideiussori che hanno in parte estinto il debito con la banca che però non risultano dallo stato passivo oppure in favore dei creditori privilegiati sussidiari.
    Ringrazio per il vostro contributo.
    Anna Lina
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      01/07/2020 19:36

      RE: Pagamento parziale da parte del terzo fideiussore dopo il fallimento

      Il suo ragionamento è del tutto corretto sia per quanto riguarda l'imputazione del pagamento da parte dei fideiussori in quanto conforme ai principi dettati dall'art. 1193 c.c. (salvo diversa disposizione contrattuale) sia per quanto riguarda il mantenimento al passivo del credito della banca secondo l'importo originario e l'inammissibilità del regresso dei fideiussori, ai sensi degli artt. 61 e 62 l. fall.
      Queste premesse portano a dire che la banca, ammessa per 94 in via ipotecaria, rimane ammessa per tale importo sebbene abbia ricevuto 12 in pagamento di tale voce di credito e rimane ammessa per 6 benchè abbia ricevuto l'intero importo, in quanto allorchè si dice che il credito originario è stato soddisfatto parzialmente si fa riferimento al credito nel suo complesso e non alle singole voci che lo compongono, a meno che non si tratti di crediti diversi, originati da diverse fonti.
      Possiamo al momento tralasciare la quota in chirografo, visto che si discute dell'attribuzione del ricavato della vendita dell'immobile ipotecato e partire dal concetto che , in via ipotecaria la banca in questione rimane ammessa per 94, sebbene il suo credito effettivo sia di 82 (94-12= 82), il che significa che alla banca non potrà mai essere attribuita in sede di riparto una somma superiore a 82, altrimenti la stessa riceverebbe più di quanto le è dovuto; e ciò anche se la banca nulla abbia detto, giacchè ciò che conta è che il curatore sia a conoscenza dell'avvenuto pagamento da parte dei fideiussori (se poi non è così la banca protesterà e si sentiranno i fideiussori).
      Ed allora per quale motivo gli art. 61 e 62 prevedono che il credito insinuato del creditore principale rimane immutato in caso di pagamenti parziali successivi all'apertura del fallimento del debitore? Tale norma, che è la base che impedisce l'insinuazione dell'adempiente parziale (altrimenti aumenterebbe fittiziamente il passivo), ha una funzione di tutela per il creditore principale ed è tesa ad impedire che il coobbligato solidale (fideiussore o non) possa ricevere qualcosa dal fallimento del debitore prima che il creditore sia stato completamente soddisfatto. Tale norma, tuttavia, rileva la sua importanza nei casi diversi dal suo, nei casi, cioè, in cui l'attivo (nel suo caso l'attivo costituito dal bene ipotecato) sia insufficiente a soddisfare il credito; ossia, se ad esempio il fallimento pagasse il 60%, questa quota calcolata su 94, permetterebbe il pagamento di ulteriori 56,4 alla banca (e così in totale 68,4, e cioè 56,4+12); se invece è calcolata su 82, permetterebbe il pagamento di 49,2 (in totale 61,2). Nel suo caso l'attivo disponibile consente il pagamento integrale, per cui il mantenimento dell'ammissione originaria serve solo ad impedire il regresso o la rivalsa prima del pagamento integrale, ma rimane il fatto che il credito effettivo residuo della banca è di 82 per cui alla banca non può essere data una somma che superi questo limite.
      Il surplus del ricavato del bene immobile rimane un ricavo immobiliare di provenienza del bene ipotecato, per cui su esso i fideiussori che sono stati escussi ed hanno pagato, possono far valere la stessa posizione ipotecaria della banca in via di surroga, ma per fare questo devono insinuarsi al passivo e ciò possono fare dopo l'estinzione del credito della banca.
      A questo punto, se non è al riparto finale, pagata la banca con il riparto parziale, può attendere a distribuire questo surplus per vedere il comportamento dei fideiussori, se è al riparto finale distribuisce la somma residua secondo l'ordine di legge.
      Zucchetti SG srl