Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto parziale e decorrenza 15 giorni per osservazioni

  • Micaela Marcelli

    POGGIBONSI (SI)
    12/06/2021 13:51

    Riparto parziale e decorrenza 15 giorni per osservazioni

    Buongiorno,
    sottopongo la questione inerente il deposito in cancelleria del piano di riparto parziale non ancora esecutivo per un creditore che non ha fornito il proprio indirizzo pec.
    In data 08.03.21 il Giudice Delegato mi ordina di depositare in Cancelleria e di inviare ai creditori il progetto di ripartizione parziale, io provvedo, ma ricevo un avviso di mancata consegna per uno dei creditori che non ha mai comunicato la sostituzione della pec non più attiva.
    Quindi provvedo a depositare con istanza, in data 23.03.21, il documento in Cancelleria per il creditore.
    In data 08.06.21 mi viene notificato il decreto di "Visto agli atti" del Giudice Delegato per l'stanza di deposito del documento a favore del creditore.
    Secondo il Vostro parere, i 15 giorni a disposizione dei creditori per la presentazione di osservazioni, decorrono dal mio deposito in cancelleria iniziale per tutti i creditori del giorno 08.03.21 oppure dalla data del "Visto agli atti" con la quale il Giudice Delegato dispone l'inserimento in atti del documento destinato allo specifico creditore?
    Chiedo inoltre cortesemente di sapere se i creditori devono inviare le osservazioni al Curatore Fallimentare oppure possono anche presentarle direttamente in Cancelleria e quindi se, prima di chiedere la dichiarazione di esecutorietà del piano di riparto, devo anche verificare che in Cancelleria non siano pervenute osservazioni.

    Ringrazio anticipatamente per la disponibilità e porgo distinti saluti.
    Micaela Marcelli
    • Zucchetti SG

      Vicenza
      14/06/2021 21:03

      RE: Riparto parziale e decorrenza 15 giorni per osservazioni

      Lei ha correttamente operato ai sensi del secondo comma dell'art. 31bis l. fall. depositando la comunicazione e il progetto in cancelleria. Da quanto capiamo ha provveduto al deposito cartaceo, e non telematico; ad ogni modo la data del deposito da cui decorre il termine per il reclamo è quella dell'effettivo deposito in cancelleria, giacchè non si tratta di atto che produce i suoi effetti- tra cui il decorso del termine per il reclamo- dal deposito, senza che questo debba essere esaminato o vistato dal giudice delegato; il visto apposto dal giudice deve solo considerarsi come una avallo all'inserimento dell'atto nel fascicolo, che non incide sugli effetti del deposito.
      Ai sensi del terzo comma dell'art. 110 l. fall. "I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al secondo comma, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'art. 36"; da cui si deduce, considerato anche il primo comma dell'art. 36, che il reclamo va proposto in cancelleria, come tutti gli atti rivolti al giudice, e non al curatore. Del resto, bisogna tenere conto che il progetto di riparto è ormai un atto esclusivo del curatore- ed infatti contro di esso è previsto il reclamo ex art. 36 (e non ex art. 26, che tratta dei reclami avverso gli atti del giudice)- per cui sembra giustificato che il reclamo non venga trasmesso direttamente al curatore.
      Zucchetti SG srl