Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

Riparto a creditori ipotecari in concordato fallimentare con attivo predeterminato e somme già percepite da procedure es...

  • Umberto Di Pede

    MATERA
    27/05/2026 12:10

    Riparto a creditori ipotecari in concordato fallimentare con attivo predeterminato e somme già percepite da procedure esecutive immobiliari.

    Nel contesto della predisposizione del piano di riparto finale di una procedura fallimentare definita mediante concordato fallimentare omologato, si pone una questione relativa alla corretta determinazione della base di calcolo della percentuale di soddisfacimento dei creditori assistiti da ipoteca.
    In particolare:
    – il concordato fallimentare prevede la messa a disposizione di un importo determinato da parte dell'assuntore, destinato al soddisfacimento parziale dei creditori ipotecari;
    – i creditori ipotecari concorrono tra loro per la distribuzione di tale attivo;
    – uno dei creditori ipotecari ha già percepito, nel corso della procedura, una somma a seguito del riparto derivante da procedure esecutive immobiliari, conseguenti alla vendita di beni sui quali gravava ipoteca, con imputazione in conto del proprio credito;
    – il medesimo creditore partecipa al riparto fallimentare per la quota di credito residua.
    A fini esemplificativi, si ipotizza il seguente caso:
    – Banca X: credito € 300.000;
    – Banca Y: credito € 200.000, di cui € 100.000 già percepiti a seguito del riparto delle procedure esecutive immobiliari;
    – totale crediti originari: € 500.000;
    – residuo complessivo da soddisfare: € 400.000;
    – attivo da ripartire secondo il concordato: € 300.000.
    Applicando i due criteri si ottengono i seguenti risultati:
    Criterio 1 (calcolo sul residuo):
    € 300.000 ÷ € 400.000 = 75%
    – Banca X riceve € 225.000 (75%);
    – Banca Y riceve € 75.000 (75%);
    → con conseguente soddisfacimento omogeneo per entrambi sul credito residuo.
    Criterio 2 (calcolo sul totale originario):
    € 300.000 ÷ € 500.000 = 60%
    – Banca X riceve € 180.000 (60%);
    – Banca Y riceve € 120.000 (60%);
    con la conseguenza che Banca Y, avendo già percepito € 100.000 dalle procedure esecutive, conseguirebbe complessivamente € 220.000, pari all'80% del proprio credito, a fronte del 60% di Banca X.
    Ciò posto, si chiede:
    1. se sia corretto determinare la percentuale di riparto sul totale dei crediti residui (€ 400.000), tenendo conto delle somme già percepite a titolo di realizzo della garanzia, così da garantire una percentuale di soddisfacimento uniforme tra i creditori della medesima categoria;
    2. ovvero se la percentuale debba essere determinata sul totale dei crediti originari (€ 500.000), senza considerare, ai fini del concordato, le somme già percepite dal singolo creditore in sede esecutiva;
    3. se, nel secondo caso, sia conforme ai principi della par condicio creditorum che il creditore che ha già beneficiato del realizzo della garanzia consegua un soddisfacimento complessivo percentualmente superiore rispetto agli altri creditori della medesima categoria.
    Si ringrazia sin d'ora per ogni contributo.
    Dott. Umberto Di Pede
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      27/05/2026 17:54

      RE: Riparto a creditori ipotecari in concordato fallimentare con attivo predeterminato e somme già percepite da procedure esecutive immobiliari.

      La scelta dell'una o dell'altra opzione è determinata, in primo luogo, dagli accordi contrattuali assunti dall'assuntore con il concordato. Se la proposta concordataria non dice nulla di più di quanto da lei riportato, la scelta si riduce e verificare per quale credito la banca Y è stata ammessa al passivo, perché è questo importo che deve essere soddisfatto in sede concordataria nella misura predeterminata.
      Zucchetti SG Srl