Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI

estensione del privilegio ipotecario ex art. 77 dpr 602/73 - preferenza rispetto a crediti di grado superiore non garant...

  • Paolo Cristofaro

    Rende (CS)
    28/03/2025 09:12

    estensione del privilegio ipotecario ex art. 77 dpr 602/73 - preferenza rispetto a crediti di grado superiore non garantiti da ipoteca

    Salve, sono alle prese con un piano di riparto fallimentare nel quale devo distribuire anche somme ricavate dalla vendita di alcuni immobili coperti da garanzia ipotecaria del 2015 di Equitalia, mi sorgono alcuni dubbi operativi su cui chiedo chiarimenti:
    1. il ricavato dalla vendita dei beni immobili e di 220mila mentre l'ipoteca legale del 2015 è iscritta per 110mila, il che vuole dire che la quota di 110mila dei 220 deve essere destinata in primis per saldare i crediti coperti da garanzia , giusto?
    2. il credito garantito da ipoteca legale e le correlate somme recuperate dalla vendita dei beni immobili ipotecari , è da preferirsi al credito generale mobiliare ex art. 2751 bis c.c., credo di sì ma chiedo conferma?
    3. entrando poi nel merito dei crediti fiscali coperti dalla garanzia ipotecaria del 2015, ho notato che le cartelle sottese all'iscrizione ipotecaria si riferiscono in parte a crediti privilegiati di grado 1, altre a crediti di grado 8, e poi grado 18 e 19, ora il mio dubbio è se il privilegio ipotecario immobiliare copre i singoli gradi dei crediti iscritti a ruolo per cui tutti diventano "crediti ipotecari" e posso soddisfarli cumulativamente con 110mila del ricavato dalle vendite, oppure in sede di riparto devo tener conto prima dei singoli gradi di privilegio dei tributi sottesi all'iscrizione ipotecaria e questi di conseguenza vanno a concorrere con altri crediti fiscali ammessi al passivo non garantiti però dall'ipoteca legale? In altri termini il diritto di preferenza riconosciuto all'ipoteca immobiliare prevale indistintamente sui gradi di privilegio mobiliare degli altri crediti ammessi al passivo, oppure sono questi che restano prioritari per cui soddisfo in primis il grado 1 "ipotecario" , poi proseguo con gli altri di grado 1 non ipotecario, e se residua qualcosa arrivo al grado 8 dando precedenza ai crediti di grado 8 garantiti da ipoteca , e così di seguito ???
    Spero di esser stato chiaro nella spiegazione del mio dubbio.
    Grazie per il gentile riscontro che vorrete offrire
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      Vicenza
      31/03/2025 19:49

      RE: estensione del privilegio ipotecario ex art. 77 dpr 602/73 - preferenza rispetto a crediti di grado superiore non garantiti da ipoteca

      Quesito sub 1. Quanto da lei indicato è corretto in quanto la differenza tra ricavato dalla vendita e credito iscritto è abbastanza elevata. Più correttamente lei deve imputare al ricavato dall'immobile ipotecato le spese specifiche (tipo perizia, spese pubblicità, ecc.) e una quota proporzionale delle spese generali (spesa compenso curatore, legali per recupero crediti, ecc.) giusto il disposto del comma 3 dell'art. 111-ter l. fall. Questo costituisce il netto distribuibile del ricavato immobiliare e, se tale netto supera, come è presumibile, la quota di 110 mila, tale importo può essere attribuito al creditore ipotecario
      Quesiti sub 2 e sub 3. Un credito può essere garantito da privilegio e contestualmente anche da ipoteca, concetto che appare chiaro nel caso in esame ove i privilegi indicati sono tutti mobiliari (ossia si esercitano sul ricavato dalla vendita dei beni mobili) e l'ipoteca ha natura immobiliare, per cui i campi di operatività sono diversi e la soddisfazione del creditore che gode di questa duplice garanzia può avvenire o sia attraverso la distribuzione del ricavato mobiliare che quello immobiliare, a seconda che venga fatto prima un riparto de beni mobili o quello dei beni immobili, fermo restando, ovviamente, che al creditore non può essere assegnata in totale una somma superiore al credito ammesso al passivo.
      Alcuni privilegi mobiliari, quali ad esempio quelli di cui all'art. 2751bis e altri hanno oltre al privilegio mobiliare un privilegio sussidiario sugli immobili (art. 2776 c.c.), per cui quando non trovano capienza sul ricavato mobiliare possono soddisfarsi su quello immobiliare, previo però il pagamento dei creditori ipotecari e i creditori con privilegio immobiliare sullo stesso immobile. Pertanto anche a voler utilizzare il privilegio sussidiario, perché il credito non ha trovato capienza sul ricavato mobiliare, deve essere comunque prima pagato il creditore ipotecario (che nel caso è lo stesso, ma potrebbe anche essere un soggetto diverso).
      Zucchetti SG srl
      • Andrea Salerno

        Modena
        15/05/2025 11:02

        RE: RE: estensione del privilegio ipotecario ex art. 77 dpr 602/73 - preferenza rispetto a crediti di grado superiore non garantiti da ipoteca

        Gentilissimi,
        mi inserisco nella discussione per rappresentare un caso simile.

        In una liquidazione giudiziale sono presenti due ipoteche esattoriali ex art. 77 Dpr 602/73, da parte di due enti diversi, che insistono sul medesimo fabbricato:

        - La prima ipoteca, iscritta nel 2020 dall'ente A, riguarda ICI e IMU non versate, oltre interessi, insinuati ex art. 2752, co. 3, e sanzioni (queste ultime collocate in chirografo, ma comunque computate nell'ipoteca esattoriale);
        - La seconda ipoteca, iscritta nel 2023 dall'ente B, riguarda imposte dirette e indirette ex art. 2752, co. 1, oltre a contributi previdenziali INPS, insinuati ex art. 2753.

        Appurato che il ricavato della vendita del fabbricato non è sufficiente per soddisfare entrambi i creditori, ho dei dubbi su quale sia l'ordine dei pagamenti in fase di riparto, avendo individuato due strade alternative:

        1) La prima ipotesi prevede che l'ente A, che ha iscritto per primo l'ipoteca sull'immobile, venga soddisfatto per l'intero credito (incluso sanzioni, collocate in chirografo, ma rientranti nel perimetro dell'ipoteca esattoriale), così che soltanto l'eventuale residuo andrà a soddisfare l'ente B;

        2) La seconda ipotesi prevede, al contrario, che l'ente B, anch'esso munito di ipoteca esattoriale (ma successiva), venga soddisfatto per primo, in particolare con riferimento ai contributi INPS, che godono di per sé di un grado superiore rispetto ai crediti per ICI e IMU (per non parlare delle sanzioni), il cui ammontare è talmente elevato da non lasciare alcun residuo a beneficio dell'ente A.

        Dei due orientamenti mi convince maggiormente il primo (sebbene si tratti di ipoteca esattoriale e dunque amministrativa) in quanto, diversamente ragionando, verrebbe meno il principio sancito dall'art. 2852 cc, secondo cui l'ipoteca prende il grado dal momento della sua iscrizione, sicché il contrasto tra due ipoteche (in questo caso, entrambe esattoriali) dovrebbe essere a favore di quella iscritta per prima e, quindi, a beneficio dell'ente A. Nella seconda ipotesi, invece, si enfatizza l'argomento secondo cui, pur essendovi delle ipoteche (ma di tipo esattoriale), non si può comunque violare la sottostante gradazione dei privilegi (anche se trattasi di privilegi mobiliari), pertanto il pagamento spetterebbe integralmente al credito ex art. 2753.

        Vi sarebbe, infine, una 3) terza ipotesi di lavoro, che prevede il pagamento prioritario dell'ente A per le sole somme in privilegio (ICI e IMU), con esclusione dei crediti collocati in chirografo (sanzioni), liberando così risorse che andrebbero a soddisfare in parte l'ente B e, quindi, una parte (limitata) dei contributi INPS non versati.

        Cosa ne pensate? Peraltro, vi è giurisprudenza sul punto e specifica per il caso di ipotese esattoriali?

        Ringrazio in anticipo per la Vostra opinione e cordialmente saluto.
        • Zucchetti Software Giuridico srl

          Vicenza
          16/05/2025 20:10

          RE: RE: RE: estensione del privilegio ipotecario ex art. 77 dpr 602/73 - preferenza rispetto a crediti di grado superiore non garantiti da ipoteca

          L'ipoteca esattoriale, sebbene non sia un "ordinario vincolo", bensì un particolare mezzo cautelare preordinato all'espropriazione forzata, va comunque iscritta. E' vero che l'iscrizione ipotecaria eseguita dall'AER non è atto dell'espropriazione forzata, quanto piuttosto è assimilabile ad una procedura alternativa all'esecuzione forzata, nella quale al contribuente è comunque garantito il diritto di contestazione mediante la comunicazione che si procederà all'iscrizione, con contestuale assegnazione di un termine per presentare osservazioni o effettuare il pagamento. Da tanto derivano conseguenze di ordine processuale e di competenza (per cui, ad esempio, l'azione proposta contro un'iscrizione ipotecaria non è riconducibile all'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. o all'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., ma si configura quale azione di accertamento negativo della pretesa della PA di eseguire l'iscrizione ipotecaria), tuttavia, una volta effettuata l'iscrizione questa automaticamente prende un grado dato dall'ordine cronologico, secondo il principio generale di cui all'art. 2852 c.c., che regge tutte le forme di ipoteca.
          Condividiamo, pertanto, la sua idea di seguire l'ipotesi sub 1; anche perché l'altra ipotesi fa leva sull'ordine dei privilegi, che è materia estranea alla presente ove si tratta di ipoteche, per quanto particolari.
          Zucchetti SG srl