Menu
Forum PROCEDURE EX LEGGE FALL. - RIPARTI
LIQUIDAZIONE DI SPESE DI PROCEDURA ANTICIPATE DAL CURATORE
-
Marco Cottica
Sondrio15/04/2026 10:04LIQUIDAZIONE DI SPESE DI PROCEDURA ANTICIPATE DAL CURATORE
In una procedura fallimentare, il G.D. ha approvato il rendiconto della procedura.
Successivamente all'approvazione del rendiconto, il Tribunale ha liquidato il compenso finale al sottoscritto Curatore, oltre al 5% a titolo di rimborso spese forfetarie.
Il sottoscritto ha così proceduto alla formazione del riparto finale, dove ha indicato spese anticipate per euro 42,05 relative a cinque raccomandate inviate ai creditori e per euro 152,50 per il pagamento di una fattura relativa all'utilizzo della piattaforma FALLCO, spese anticipate e sostenute nel corso della procedura in un periodo precedente la liquidazione del compenso finale (le spese sono state inserite nel riparto tra quelle in prededuzione) e, per dimenticanza, non incluse nel rendiconto.
Il GD invita il Curatore ad integrare il progetto di riparto finale mediante il deposito del provvedimento autorizzativo delle spese in questione, ovvero, ove mancante, a riformulare il progetto con l'esclusione delle stesse.
Il sottoscritto faceva presente al GD che, a proprio parere, l'autorizzazione al rimborso delle spese vive anticipate dalla curatela per spese di procedura, analiticamente indicate e documentate, debba essere concessa dal Giudice Delegato, non trattandosi di spese la cui liquidazione è riservata al Tribunale ai sensi dell'art. 39 l.f. che il sottoscritto ritiene siano quelle forfetarie previste dall'art. 4 del D.M. 25.1.2012 n. 30.
Il GD emette quindi un provvedimento di esclusione dal riparto delle spese di cui trattasi, con la seguente motivazione: richiamato il disposto dell'art. 39 L.F. ("Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministero della giustizia"), da riferirsi soprattutto alle spese diverse da quelle forfetarie, in quanto diversamente opinando le prime sarebbero sottratte ad ogni vaglio di giustificatezza e congruità da parte del Tribunale; osservato che, in ogni caso, anche a seguire l'interpretazione fornita dal Curatore in sede di chiarimenti, deve rilevarsi che l'autorizzazione al rimborso delle spese di cui si discute non era stata neppure richiesta al G.D. prima dell'elaborazione del riparto finale.
Quanto premesso, chiedo il vostro parere in merito e ringrazio.
-
Zucchetti Software Giuridico srl
Vicenza17/04/2026 11:38RE: LIQUIDAZIONE DI SPESE DI PROCEDURA ANTICIPATE DAL CURATORE
Quando c'è un provvedimento del giudice delegato che non si condivide c'è poco da discutere in quanto o si accetta quel provvedimento o lo si impugna. Ex art. 26 l. fall.. Nel caso il giudice delegato è stato, a nostro avviso, eccessivamente rigoroso, nel senso che se è vero che anche le spese non forfettarie vanno liquidate dal tribunale anorma dell'art. 39 l. fall. è anche vero che una tale liquidazione non è richiesta ove dette spese siano state in qualche modo autorizzate già in corso di procedura; il fatto è che, nel caso, il g.d. afferma che anche in corso di procedura non vi sia stata alcuna richiesta autorizzativa alle spese oggi in contestazione, per cui, se così è, il provvedimento del g.d., seppur eccessivamente rigoroso nella sostanza, è formalmente corretto.
A questo punto, se il riparto finale non è stato dichiarato esecutivo, può ritirare lo stesso, e chiedere al tribunale il rimborso delle ulteriori spese non richieste in precedenza e poi presentare il nuovo riparto, con ulteriore aggravio di spese.
Zucchetti SG srl
-