Menu
Forum PROCEDURE EX CCII - COMPOSIZIONE NEGOZIATA
COMPOSIZIONE NEGOZIATA DALLA CRISI-misure premiali art. 25 bis comma 4
-
Michele Quarto
Noventa Vicentina (VI)02/07/2024 19:29COMPOSIZIONE NEGOZIATA DALLA CRISI-misure premiali art. 25 bis comma 4
Un società ha aperto una composizione negoziata e, per un debito erariale di circa euro 200.000,00 già iscritto a ruolo, vorrebbe accedere alle misure premiali art. 25 bis comma 4 CCII chiedendo la rateazione in 120 rate del debito. Tale articolo prevede la concessione della rateazione per i debiti erariali non ancora iscritti a ruolo ma la società vorrebbe applicare, come previsto nell'articolo stesso, le disposizioni di cui all'art. 19 del DPR 602/1973.
Secondo voi tale norma è compatibile là dove si richiedere la rateazione di debiti già iscritti a ruolo?
Nella risposta data dall'Agenzia delle Entrate n. 443/2023 all'interpello viene chiarito che possono essere applicate alle misure premiali le condizioni disciplinate dall'articolo 19 dpr 602/1973 lsolo in quanto compatibili e, dunque, in assenza di diversa previsione ad hoc". La previsione dell'art. 25 bis comma 4 CCII a mio avviso è una previsione ad hoc che limita la rateazione ai soli debiti erariali non già iscritti a ruolo. Che ne pensate?
Grazie.-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como18/07/2024 11:24RE: COMPOSIZIONE NEGOZIATA DALLA CRISI-misure premiali art. 25 bis comma 4
Ci pare che, relativamente alla fattispecie descritta nel quesito, il coordinamento fra le due disposizioni in esso citate sia sufficientemente chiaro; per comodità di consultazione riportiamo qui di seguito i periodi rilevanti ai fini che ci interessano:
- l'art. 25-bis, comma 4, CCII, stabilisce che "l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore ... un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate ... non ancora iscritte a ruolo"
- poi, stabilisce che "Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19" del D.P.R. 602/73, precisando che "La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà"
- l'art. 19, comma 1, del D.P.R. 602/73 dispone che "L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo ... fino ad un massimo di settantadue rate mensili"
- e prosegue stabilendo che "Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà".
Affrontando la fattispecie esposta nel quesito riteniamo che essa possa inquadrarsi in questi termini:
- il debito è iscritto a ruolo, quindi non si applica l'art. 25-bis ma l'art. 19, che l'art. 25 richiama e dichiara applicabile
- non c'è conflitto fra le norme perché si occupano di due situazioni diverse: debiti iscritti i non iscritti a ruolo
- siccome il debito supera i 120.000 euro, dell'art. 19, comma 1, si applica il secondo periodo, non è quindi sufficiente che il contribuente "dichiari" di essere in difficoltà, ma è necessario che "documenti" tale situazione
- e qui torna utile la precisazione fatta dall'art. 25-bis: la sottoscrizione dell'esperto costituisce la prova di tale stato di difficoltà, è così rispettato il requisito della "documentazione".
In conclusione, riteniamo che il debito in questione, in virtù del combinato disposto dei due articoli più volte citati, possa essere rateizzato in 72 rate mensili (forse nel parlare di 120 ci si è confusi con il limine di 120.000 euro stabilito dall'art. 19?)-
Giovan Filippo Scalamandrè
Firenze12/06/2026 10:53RE: RE: COMPOSIZIONE NEGOZIATA DALLA CRISI-misure premiali art. 25 bis comma 4
Buongiorno,
viste le modifiche apportate all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 è possibile richiedere la rateizzazione in 120 rate di debiti a ruolo superiori a 120.000,00 provando lo stato di difficoltà tramite la sottoscrizione dell'esperto?
Grazie-
Stefano Andreani - Firenze
Luca Corvi - Como15/06/2026 11:11RE: RE: RE: COMPOSIZIONE NEGOZIATA DALLA CRISI-misure premiali art. 25 bis comma 4
La nuova formulazione dell'art. 19, comma 1.2, del D.P.R. 602/73 stabilisce invece, per le società, che "la valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà, documentata dal contribuente, è effettuata avendo riguardo: ... all'indice di liquidità e al rapporto tra il debito da rateizzare e quello residuo eventualmente già in rateazione e il valore della produzione".
E al successivo comma 1.3 prevede l'emanazione di un decreto per stabilire "le modalità di applicazione e documentazione dei parametri di cui al comma 1.2".
Tale D.M., emanato in data 27/12/2024, stabilisce che "la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata sussistente se il valore dell'indice di liquidità è inferiore a 1" e "Per le somme di importo superiore a 120.000 euro, il numero massimo di rate concedibili è ... in funzione del valore dell'Indice Alfa".
Si presentano quindi a questo punto due possibili interpretazioni:
- una letterale/rigorosa, in base alla quale anche in sede di composizione negoziata si applicano le regole "automatiche" stabilite dal D.M. 27/12/2024: indice di liquidità e indice Alfa
- una sistematica, partendo dalla considerazione che l'art. 1, comma 1.2 afferma che "la valutazione ... è effettuata avendo riguardo ... all'indice di liquidità" e non p.es. "la valutazione è basata esclusivamente sull'indice di liquidità", che ritiene ancora comunque applicabile l'art 25-bis, comma 4, CCII ("La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà").
Non ci risultano a oggi prese di posizione ufficiali, FAQ, istruzioni che si siano occupate della questione, quindi non siamo in grado di affermare quale delle due interpretazioni sia quella corretta; personalmente in caso di dubbi preferiamo seguire la strada più prudente e l'interpretazione più letterale, opteremmo quindi per la prima ma, ripetiamo, si tratta di una nostra personale valutazione.
-
-
-