Forum PROCEDURE EX CCII - COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Cooperativa

  • Manuela Massai

    Aosta (AO)
    13/06/2025 22:29

    Cooperativa

    Buonasera,
    avuto riguardo ad una società cooperativa in composizione negoziata della crisi, l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies c.c. può considerarsi inibito dalle misure protettive ex art 18 CCII (avuto particolare riguardo all'accertamento dello stato di insolvenza) ovvero può essere impedito con la richiesta di una misura cautelare atipica? (fermo restando che lo stato la liquidazione coatta riposerebbe sul fondamento dell'insolvenza e non su altre ragioni).
    Grazie
    • Zucchetti Software Giuridico srl

      15/06/2025 10:47

      RE: Cooperativa

      Per rispondere alla domanda formulata occorre muovere dalla premessa per cui la liquidazione coatta amministrativa è strumento alternativo alla liquidazione giudiziale, il quale può riposare sul medesimo presupposto, ossia l'insolvenza.
      È proprio questa la ratio che ispira l'art. 2545-terdecies c.c., il quale a proposito delle società cooperative dispone che "in caso di insolvenza …, l'autorità governativa alla quale spetta il controllo sulla società dispone la liquidazione coatta amministrativa", con la precisazione che "le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale".
      Dunque, come si vede, liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale hanno, nella norma appena richiamata, un presupposto comune identico, vale a dire lo stato di insolvenza.
      Questo assunto sembra ben chiaro al legislatore del codice della crisi (e pervero anche a quello del d.l. 118/2021), il quale all'art. 18 comma 4 prevede che dalla data della pubblicazione dell'istanza nel registro delle imprese "la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata".
      Dunque ci sembra evidente che la misura protettiva inibisce anche la dichiarazione dello stato di insolvenza e dunque la l'apertura della liquidazione coatta amministrativa che sulla insolvenza dovesse riposare.
      Chiaramente, a nostro avviso questo non vale quando la liquidazione coatta amministrativa venga dichiarata per ragioni diverse dall'insolvenza o, comunque, di crisi.
      In questo caso, infatti, poiché la composizione negoziata nasce come strumento di risoluzione stragiudiziale di una condizione di disagio economico, non vi è alcun collegamento tra l'istituto e le ragioni che inducono la pubblica amministrazione ad adottare il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa per violazione della disciplina attinente agli obblighi comportamentali.
      Dunque, in definitiva, riteniamo che la liquidazione coatta amministrativa determinata da una condizione di insolvenza non possa essere dichiarata in pendenza di misure protettive ex art. 18 comma 4 c.c.i.i., senza la necessità di richiedere apposite misure cautelari atipiche.